Il principio fissato dai giudici riguarda il rapporto tra l'onere della prova e gli accertamenti bancari del reddito. Tutte le novità.
Tornano al centro dell'attenzione i controlli sui conti correnti da parte dell'Agenzia delle entrate. Ma non in maniera diretta ovvero attraverso l'intervento del legislatore bensì per le aule della giustizia e più precisamente per via di una nuova importante sentenza della Corte di Cassazione.
Il principio fissato dai giudici riguarda il rapporto tra l'onere della prova, di norma a carico del contribuente che deve dimostrare la correttezza del proprio comportamento e non degli uomini del fisco, e gli accertamenti bancari del reddito.
Ai raggi X sono insomma finite le movimentazioni dei conti correnti direttamente riferibili al contribuente. Approfondiamo allora in questo articolo tutti i dettagli dell'ordinanza e più esattamente vediamo:
Da qui l'accoglimento da parte della Commissione tributaria regionale dell'accoglimento dell'appello del contribuente. Anche se quest'ultimo non ha giustificato in modo specifico i movimenti rimasti privi di qualsiasi riscontro, anche a seguito della ricostruzione compiuta dall’Ufficio, che aveva determinato i ricavi ai fini Irpef e Irap, non erano state però quantificate le maggiori operazioni imponibili ai fini Iva.
Ma per la Cassazione, se l'accertamento dell'amministrazione finanziaria si fonda su verifiche di conti correnti bancari, l'onere della prova dell'Agenzia delle entrate può ritenersi soddisfatto grazie ai dati e agli elementi risultanti dai conti. Si determina infatti una inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, che deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili a operazioni imponibili e sono prive di rilevanza fiscale
Come spiegato dai togati in relazione al rapporto tra l'onere della prova e gli accertamenti bancari, il contribuente, a fronte della puntuale e precisa ricostruzione analitica dei rendiconti delle gestioni condominiali e delle movimentazioni bancarie, dalla quale risultavano movimentazioni non giustificate, non ha assolto all’onere della prova di contestare il risultato degli accertamenti bancari.
Anche nell’atto di appello l’appellante si limita a una generica contestazione, lamentando la carenza motivazione della sentenza per non avere la Commissione tributaria provinciale tenuto in alcun conto gli elementi di prova offerti dal ricorrente e riportandosi a quanto prospettato nel ricorso introduttivo.
Nulla l’appellante ha dedotto nè provato con riferimento alle specifiche contestazioni, ribadita nelle controdeduzioni dell’appellata, e cioè: l’esame comparato dei rendiconti di alcuni condomini e dei conti correnti ha evidenziato incongruenze tra gli importi che il contribuente ha dichiarato essere stati versati a titolo di spesa e le minori somme che risultano effettivamente utilizzate.