Cosa contiene decreto pignoramenti dopo importanti modifiche al via in estate e scorsi mesi

di Marianna Quatraro pubblicato il
Cosa contiene decreto pignoramenti dopo

Quali sono le novità in arrivo per i pignoramenti con nuovo provvedimento ad hoc e cosa è già cambiato in questi mesi tra competenze, limiti e divieti

Cosa contiene decreto pignoramenti dopo importanti modifiche al via Luglio e negli scorsi mesi? Tra i tanti lavori e le riforme che il governo Meloni sta portando avanti ci sono anche provvedimenti relativi ai pignoramenti di beni e, stando a quanto riportano le ultime notizie, si preparano ad arrivare novità in tal senso che potrebbero rientrare o nella prossima fiscale o, più probabilmente, in un nuovo decreto pignoramenti ad hoc. Vediamo cosa potrebbe ancora cambiare e cosa è già cambiato per i pignoramenti dei beni di debitori. 

  • Cosa contiene il nuovo decreto pignoramenti atteso
  • Novità pignoramenti al via da luglio
  • Cosa è cambiato per i pignoramenti nei mesi scorsi

Cosa contiene il nuovo decreto pignoramenti atteso

Il governo lavora alla definizione di un nuovo decreto pignoramenti possibile dopo le recenti modifiche e novità già al via e che potrebbero riguardare soprattutto le nuove semplificazioni per le procedure di avvio dei pignoramenti.

L’obiettivo è agevolare la riscossione, prevedendo tempi più rapidi per l’avvio del pignoramento vero e proprio fino a possibili nuove sanzioni, per modificare il rapporto tra Agenzia delle Entrate ed enti di controllo.

L’obiettivo dichiarato sin dall’inizio dal governo è, infatti, quello di instaurare un rapporto migliore tra Fisco e contribuente che si traduce nella definizione di norme che presuppongono un maggiore dialogo con aperture nei confronti dei contribuenti debitori per permettere loro di regolarizzare i propri pagamenti dovuti. 

Se però un contribuente persevera nel non pagare multe, sanzioni e cartelle, allora i tempi di riscossione si accorciano, fino al vero e proprio pignoramento in tempi più brevi.

Novità pignoramenti al via da luglio

Le novità già al via da luglio relative ai pignoramenti riguardano le misure nuove approvate con la riforma Cartabia: è stato, infatti, rivisto il processo esecutivo con il nuovo sistema di ricerca telematica di beni e crediti da pignorare. 

Con il nuovo sistema, il creditore può eseguire una ricerca dei beni da pignorare ai debitori e per effettuare la ricerca deve presentare un’istanza all'ufficiale giudiziario per individuarli nelle banche dati fiscali e previdenziali.

Il nuovo sistema di pignoramento di conti correnti, case e altri beni avviato con la riforma Cartabia avviene tramite incrocio di tutti i dati in possesso delle diverse banche dati e permette agli ufficiali giudiziari di accedere alle banche dati dell’amministrazione finanziaria di cercare telematicamente i beni da pignorare, sia che si tratti di conti correnti e sia che si tratti di beni materiali, su richiesta di un creditore o per sottoporre il bene a procedura concorsuale su richiesta del curatore, in modo da poter poi avviare il recupero forzoso dei debiti.

Cosa è cambiato per i pignoramenti nei mesi scorsi

Le novità della riforma Cartabia per i processi di pignoramento e le novità attese del nuovo decreto seguono quanto già fatto nei mesi scorsi per i pignoramenti. 

Novità per pignoramento di conti correnti, case e altri beni riguardano, per esempio, già i nuovi limiti al pignoramento di stipendi e conto correnti, che vengono aggiornati ogni anno perchè dipendono dall’importo dell’assegno sociale, che cambia annualmente per effetto della rivalutazione. 

L’importo dell’assegno sociale nel 2023 è di 503,27 euro al mese per 13 mensilità. Considerando che, per legge, non si può pignorare il minimo vitale, pari appunto al doppio dell’assegno sociale e non può mai essere inferiore a mille euro, se l’importo dell’assegno sociale è di 503,27 euro, il minimo vitale 2023 è di 1.006,54 euro e il pignoramento dello stipendio può avvenire oltre tale importo.

E’ possibile pignorare lo stipendio secondo i limiti previsti dalla legge sia presso il datore di lavoro e sia sul conto corrente dove viene accreditato. Per quanto riguarda il pignoramento su un conto corrente, le leggi in vigore 2023 prevedono, in base al saldo disponibile sul conto, si può pignorare solo la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale, cioè 1.404,30 euro.

In attesa del nuovo decreto pignoramento, altre modifiche già approvate qualche mese fa riguardano anche il cosiddetto pignoramento verso terzi, che permette al creditore di procedere al recupero dei crediti presso il debitore ma in possesso di un altro soggetto.

Sono state anche modificate le competenze del pignoramento presso terzi, per cui il pignoramento di beni mobili presso terzi, la competenza è del giudice (dunque il Tribunale) del luogo in cui si trovano i beni, mentre per il pignoramento di crediti la competenza è del giudice (quindi il Tribunale) del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

L’unica eccezione in tal senso è rappresentata dal caso in cui il debitore è una pubblica amministrazione: la competenza, infatti, è del Tribunale del luogo in cui il terzo ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

E sono state modificate anche le procedure del pignoramento presso terzi: secondo le novità già approvate, il pignoramento presso terzi deve, infatti, essere notificato al debitore iniziale del titolo esecutivo e dell’atto di precetto e la notifica può essere effettuata dall’avvocato anche a mezzo Pec, posta elettronica certificata, o tramite Ufficiale Giudiziario.

Il pignoramento presso terzi coinvolge, infatti, tre soggetti che sono: 

  • creditore procedente, parte attiva in senso sostanziale e processuale;
  • debitore esecutato, parte passiva in senso sostanziale e processuale;
  • terzo pignorato, parte solo in senso processuale.
Dunque, i nuovi adempimenti per il pignoramento presso terzi sono a carico del difensore del creditore ed è sempre necessario notificare l'avvenuta iscrizione a ruolo sia al debitore esecutato che al terzo pignorato e la prova dell’avvenuta notifica deve essere depositata nel fascicolo della procedura esecutiva entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento presso terzi

Novità per i pignoramenti dei mesi scorsi sono state previste anche relativamente ai diritti dei pignorati nei casi di procedimenti di espropriazione forzata già avviata, soprattutto di case, e derivano da recenti sentenze.

La Corte di Cassazione si è, infatti, espressa con una nuova sentenza stabilendo che, se un contratto bancario prevede clausole vessatorie e abusive, il debitore può opporsi al pignoramento immobiliare anche se non ha agito tempestivamente in passato lasciando scadere i termini e facendo diventare il decreto ingiuntivo definitivo. 

Perché si possa attuare la sentenza della Cassazione, devono sussistere le seguenti condizioni: 

  • il debitore deve essere un consumatore; 
  • il contratto bancario deve contenere almeno una clausola vessatoria;
  • l’asta giudiziaria non deve essersi conclusa con l’assegnazione dell’immobile. 
Per effetto della nuova sentenza della Cassazione, cambiano le modalità e i tempi di pignoramento delle case e il giudice a cui la banca presenta richiesta di decreto ingiuntivo deve prima chiedere al creditore di presentare il contratto di credito.

Solo dopo, il giudice competente della procedura di pignoramento immobiliare, può rivedere tutto il procedimento e bloccare l’asta giudiziaria se emerge una effettiva violazione delle norme europee che tutelano il consumatore.

Dunque, per decidere se effettivamente una casa può essere all’asta o essere riacquisita dal debitore, il giudice deve valutare prima se il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di clausole abusive contrarie ai diritti del consumatore.

Anche la Corte di Giustizia europea ha stabilito che se il contratto stipulato tra banca e cliente contiene clausole abusive, il cliente può fare ricorso anche se è già stata avviata la procedura di pignoramento, bloccando anche in tal caso il pignoramento di una casa se già avviato. 

Le clausole contrattuali abusive sono quelle che non rispettano fedelmente i principi di buona fede ed equità, come:

  • clausole occulte, che rappresentano un vincolo per i clienti pur se non erano chiaramente specificate prima della firma del contratto;
  • risarcimento per inadempienza contrattuale da parte della banca;
  • risarcimento unilaterale per annullamento, che permette alla banca di trattenere gli anticipi se il consumatore annulla il contratto;
  • annullamento con breve preavviso, che permette all'istituto di credito di risolvere, appunto con breve preavviso, un contratto senza un termine fisso di scadenza;
  • esclusione o limite alla responsabilità della banca se il consumatore muore o subisce lesioni per un atto o un'omissione da parte della stessa banca;
  • annullamento del contratto unilaterale da parte della banca in determinati casi e a specifiche condizioni;
  • modifiche unilaterali del contratto, che permettono all'istituto di credito di apportare modifiche ad un contratto unilateralmente senza necessità di fornire alcune giustificazione;
  • proroghe automatiche dei contratti a tempo determinato, per cui ogni cliente deve obbligatoriamente comunicare la sua intenzione di risoluzione del contratto prima della sua scadenza per evitare che sia automaticamente prorogato.

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