Coronavirus, credito di imposta affitti spese condominiali
Possono per ora accedere a questa possibilità solo gli immobili rientranti nella categoria catastale C1 e dunque botteghe e negozi e solo per il mese di marzo 2020.
C'è sempre la questione del credito di imposta a rivelarsi ricco di casi particolari da spingere l'Agenzia delle entrate a fornire chiarimenti a più riprese, tra cui quello sulla possibile fruizione di questo strumento per le spese condominiali.
Il punto di partenza è rappresentato dalla disposizione governativa per cui, con l'obiettivo di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza sanitaria del coronavirus, concede a chi esercita attività d'impresa di fruire di un credito d'imposta del 60% dell'ammontare dell'affitto.
Due sono i limiti da segnalare il primo è temporale e il secondo è spaziale. Possono infatti accedere a questa possibilità solo gli immobili rientranti nella categoria catastale C1 e dunque botteghe e negozi e solo per il mese di marzo 2020.
Tuttavia siamo in una fase di transizione e non è affatto da escludere che il prossimo decreto, adesso in fase di definizione a Palazzo Chigi, possa allargare non solo la fascia dei beneficiari, ma anche il periodo di godimento del credito d'imposta. Vediamo allora
Ci ha pensato l'Agenzia delle entrate a chiarire se ai fini del calcolo dell'ammontare del credito d'imposta bisogna tenere conto anche delle spese condominiali.
Gli uffici del fisco hanno precisato che se le spese condominiali sono state pattuite come voce unitaria con il canone di locazione concorrono alla determinazione dell'importo sul quale calcolare il credito d'imposta.
L'utilizzo in compensazione si concretizza con il modello F24 da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
Ancora più nel dettaglio, occorre utilizzare il codice tributo 6914 denominato Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi. In attesa di possibili allargamenti della fruizione di questo strumento, a oggi il via libera è concesso solo per la categoria catastale C1 e in riferimento al mese di marzo.
Diverso è invece il caso della richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo che, al netto della maturazione dei requisiti previsti, ha invece un campo di applicazione ben più ampio.
Da rilevare che al momento della compilazione del modello F24, il codice tributo è presente nella sezione Erario, nella colonna importi a credito compensati.
Segnaliamo quindi un altro utile chiarimento dell'Agenzia delle entrate. Riguarda il contenuto del contratto di affitto: comprende anche la pertinenza oltre al negozio.
In buona sostanza è possibile beneficiare del credito d'imposta per botteghe e negozi per entrambe le componenti?
Secondo l'Agenzia delle entrate, il credito di imposta spetta su tutto canone poiché la pertinenza va considerata un accessorio rispetto al bene principale, ma solo se utilizzata per lo svolgimento dell'attività.