In quali casi la ricezione di soldi o beni da vivo modifica quote ereditą legittima per sč e altri parenti

di Marianna Quatraro pubblicato il
In quali casi la ricezione di soldi o be

Come cambiano le quote ereditarie spettanti ad eredi legittime e quando possono effettivamente cambiare: cosa prevedono leggi in vigore e chiarimenti

In quali casi la ricezione di soldi o beni da vivo modifica quote eredità legittima per sè e altri parenti? Per la successione dell’eredità in Italia sono previste regole e norme specifiche che disciplinato i trasferimenti di proprietà da de cuius ad eredi in mondo corretto e legale. E regole specifiche sono previste anche per eventuali modifiche di quote ereditarie spettanti agli eredi.

  • Quando ricezione di soldi o beni da vivo modifica quote di eredità legittima
  • Quali sono le quote di eredità legittima spettanti ai parenti per legge

Quando ricezione di soldi o beni da vivo modifica quote di eredità legittima

Le quote di eredità legittima spettante ai parenti dei defunti possono essere modificate quando, ancora in vita il soggetto, si effettua una donazione o un cosiddetto anticipo di eredità con acconto.

Le leggi in vigore permettono, infatti, di anticipare l’eredità a figli o altri parenti con diversi sistemi come acconto della quota ereditaria o con donazione. La condizione da rispettare è sempre quella di effettuare donazioni e acconti di eredità entro limiti precisi per non ledere le quote legittime di eredità

Un testatore può decidere, quando ancora è in vita, di dare a figli o altri parenti beni mobili e immobili, in diversi modi previsti dalla stessa legge, a condizione di non ledere le quote legittime di eredità spettanti a tutti gli eredi legittimi e solo rispettando questa regola soldi o altri beni dati in vita a parenti eredi non rientrano nell’eredità legittima complessiva da dividere tra tutti gli eredi.

L’acconto della quota ereditaria è un primo sistema che permette di dare soldi o altri beni agli eredi, che diventano definitivamente di proprietà degli eredi che li hanno ricevuti e il trasferimento non può essere revocato.

Per esempio, l’acquisto di una casa ai figli che non hanno mezzi e soldi per comprarla da soli può essere considerato nell’acconto della quota ereditaria, anche se, per legge, il testatore può rilasciare una dichiarazione esplicita, secondo cui l’acconto della quota ereditaria non deve essere calcolato nell’eredità. 

Se tale disposizione del testatore non lede le quote legittime di eredità, non sussiste alcun problema ma se lede le quote legittime può portare a un contenzioso ereditario e all’impugnazione dell’acconto ereditario.

Altro caso in cui la ricezione di soldi o beni da vivo modifica quote eredità legittima per sè e altri parenti è quello in cui avviene una donazione, di soldi, case, terreni o altri beni da parte di un soggetto ad altri parenti e anche in questo caso bisogna avere cura di non ledere le quote legittime spettanti a tutti gli eredi perché altrimenti la donazione può essere impugnata da tutti gli eredi.

In questo caso, chi ha ricevuto un regalo dal defunto ancora in vita deve poi ridare il bene ricevuto in modo che possa tornare a fare parte dell’intera eredità da dividere tra tutti gli eredi legittimi.

Il testatore quando ancora è in vita può, infatti, decidere di fare tutte le donazioni che vuole per dare ad uno degli eredi soldi, case, terreni o altri, con un atto che è giuridico e liberale.

Anticipare l’eredità ai figli tramite donazione di soldi, o beni immobili, comporta dei costi, a partire dal pagamento dell’imposta sulle donazioni con aliquote differenti in base all’importo della donazione, ma anche del grado di parentela tra donante e donatario. 

Nel caso di donazione ai figli, l’aliquota di pagamento per l’imposta sulle donazioni è del 4% del valore del bene donato su una franchigia fino a un milione di euro, stessa aliquota che vale per coniuge e genitori.

Le aliquote salgono per gli altri parenti e sono del 6% del valore del bene donato su una franchigia di 100mila euro per fratelli e sorelle e del 6% ma senza alcuna franchigia per altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado, l’imposta sulla donazione. 

Precisiamo che, a differenza dell’acconto della quota ereditaria, che è un atto che non può essere revocato, la donazione può essere, invece, revocata. In realtà, dunque, acconto della quota ereditaria e donazione non modificano realmente le quote ereditarie legittime che spettano a tutti gli eredi legittimi, a meno che non si tratti di un trasferimento di soldi effettuato dal soggetto defunto quando ancora in vita a figli o altri parenti, ma modificano tempi e trasmissione dell’eredità ad alcuni parenti.

Quali sono le quote di eredità legittima spettanti ai parenti per legge

Le leggi 2023 in vigore sulla successione dell’eredità per quote legittime è molto chiara e non lascia spazio a dubbi, stabilendo specifiche quote di eredità spettanti ai diversi parenti e differenti in base al rapporto di parentela tra defunto e famigliare. 

E’ sempre obbligatorio, per legge, rispettare le quote legittime per la divisione di una eredità tra tutti gli eredi legittimi, sia in presenza che in assenza di testamento, e le quote in particolare da rispettare sono le seguenti:

  • se il defunto lascia solo l’altro coniuge, spetta a lui la metà dell’eredità del coniuge defunto e la casa coniugale e l’altra metà dell’eredità è la quota del testamento liberamente disponibile;
  • se il defunto lascia marito o moglie e un figlio unico, un terzo dell’eredità e il diritto di abitazione sulla casa vanno al coniuge, un terzo dell’eredità va al figlio unico e un terzo dell’eredità è la quota del testamento liberamente disponibile;
  • se il defunto lascia marito o moglie e due o più figli, un quarto dell’eredità spetta al coniuge più il diritto della casa coniugale, metà dell’eredità deve essere divisa tra i figli in parti uguali e un quarto dell’eredità è la quota del testamento liberamente disponibile;
  • se manca il coniuge e in presenza di un figlio unico, al figlio spetta metà dell’eredità e l’altra metà dell’eredità è la quota del testamento liberamente disponibile;
  • se il defunto lascia coniuge e genitori, l’eredità spetta per metà al coniuge più il diritto della casa coniugale, un quarto dell’eredità spetta a genitori e altri ascendenti e un quarto dell’eredità è la quota del testamento liberamente disponibile;
  • se il defunto lascia solo i genitori, spetta a loro un terzo dell’eredità e due terzi dell’eredità sono di quota del testamento liberamente disponibile;
  • in assenza di figli e coniuge superstite del defunto e altri eredi, tutto il patrimonio spetta a fratelli e sorelle in parti uguali;
  • in assenza di figli e coniuge e di ascendenti e collaterali, l’eredità spetta anche ai parenti indiretti fino al sesto grado in base ai legami di parentela più prossimi, partendo cioè dagli zii, per arrivare ai parenti in terzo grado, cugini, parenti di quarto grado, ecc;
  • se il defunto non ha alcun erede, allora la sua eredità viene devoluta interamente allo Stato.