La verità sulla riforma del condominio che è entrata in vigore da poco questa estate (e di cui tanto si parla)

di Marianna Quatraro pubblicato il
La verità sulla riforma del condominio c

Cosa prevedono le novità per il condominio al via da luglio e la verità sulla riforma in partenza: chiarimenti e spiegazioni

Qual è la verità sulla riforma del condominio di cui tanto si parla che è entrata in vigore questa estate a Luglio? Si parla tanto di una vera e propria riforma del condominio in vigore da luglio ma in verità non c’è una vera e propria riforma del condominio approvata e in atto ora. Le norme in vigore per la regolamentazione in condomini risalgono all’ultima riforma del condominio approvata ufficialmente del 2013. 

Ora sono solo stati modificati alcuni aspetti del condominio con nuove norme approvate con la riforma Cartabia, ma si tratta solo di modifiche per specifici aspetti non una vera riforma complessiva del condominio. Vediamo cosa cambia allora da luglio.

  • Cosa cambia da luglio per regole in condominio dopo approvazione nuova riforma
  • Nessuna vera e propria riforma del condominio ma nuove sentenze 

Cosa cambia da luglio per regole in condominio dopo approvazione nuova riforma

 

Cambia ancora da luglio il ruolo dell’amministratore di condominio dopo l’approvazione ufficiale della nuova riforma Cartabia della giustizia. Con le ultime novità approvate, infatti, l’amministratore di condominio assume il nuovo potere di decidere, agire e partecipare alla mediazione senza obbligo di avere alcuna autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale, come accadeva prima.

Secondo le ultime novità, per la mediazione civile, l’amministratore di condominio non deve più chiedere alcuna autorizzazione preventiva dell’assemblea condominiale che può arrivare anche successivamente. Se, infatti, l’amministratore ritiene di intervenire per tutelare gli interessi condominiali, può ricorrere alla mediazione per trovare una soluzione bonaria, chiedendo solo in un secondo momento l’approvazione dell’assemblea condominiale della mediazione.

La riforma Cartabia, in vigore da luglio, amplia, dunque, i poteri dell'amministratore di condominio riconoscendogli una maggiore autonomia in sede di mediazione civile e commerciale.

Nessuna vera e propria riforma del condominio ma nuove sentenze 

Ciò che cambia per il condominio in termini di mediazione civile è, dunque, il ruolo dell’amministratore di condominio come definito dalla riforma Cartabia ma non da una vera e propria nuova riforma del condominio e ulteriori novità arrivano anche da recenti sentenze, la maggior parte delle quali si focalizza ugualmente su figura e ruolo dell’amministratore di condominio.

Entrando più nel dettaglio, come riportano le ultime notizie, nuove sentenze si sono espresse sulle responsabilità degli amministratori di condominio al di là di quelle già previste dalle leggi in vigore.

Per esempio, secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione, nel caso di lavori di ristrutturazione in condominio, non sussiste alcuna responsabilità diretta dell’amministratore di condominio ed è considerato responsabile dei lavori straordinari in condominio il tecnico a cui sono stati affidati i lavori e che può essere un geometra o un architetto, un ingegnere, ecc. 

Ed è stato anche stabilito che spetta alla ditta incaricata dei lavori e non all’amministratore di condominio eseguire i collaudi dopo la conclusione dei lavori e compilare tutti i documenti e le certificazioni che attestino la regolarità dei lavori e la loro affidabilità per ottenere le agevolazioni fiscali disponibili. 

Secondo quanto deciso dalla Cassazione, nel caso di lavori urgenti e straordinari in condominio, l’amministratore di condominio ha la sola responsabilità di controllare di aver avuto tutta la documentazione necessaria e conservarla per usufruire di bonus e agevolazioni fiscali disponibili.

Altra recente sentenza della Corte di Cassazione si è espressa sulla responsabilità di un amministratore di condominio per l’inerzia nello svolgimento dei compiti dovuti: per la Cassazione, l’amministratore di condominio rischia, infatti, la revoca dalla nomina per reiterata inerzia, per esempio se ritarda sempre nell’esecuzione di atti di ordinaria amministrazione, o ad approvare il rendiconto consuntivo di fronte a richieste continue avanzate dal creditore del condominio, o se ritarda o manca del tutto di adottare i provvedimenti necessari per la conservazione dei beni condominiali, ecc.