Le modifiche già definitive e le novità per il pignoramento che riporta la nuova delega fiscale
Quali sono le nuove regole per pignoramento della riforma Fisco e quelle importanti già in vigore? Ricca la nuova riforma del fisco che dovrà essere approvata entro i prossimi due anni sulla base delle linee guida definite nella delega fiscale appena approvata: tantissime le misure in discussione, dalle modifiche alle aliquote Irpef, che dovrebbero passare dalle attuali quattro a tre, alla revisione dei contenziosi contributivi, a modifiche per gli adempimenti fiscali, a revisione di tasse come Iva, Iresa e Irap. Vediamo se e quali novità ci saranno per i pignoramenti.
L’obiettivo è una stretta più severa sui pagamenti nonché una riduzione dei tempi di riscossione. E’ vero, dunque, che per un migliore rapporto tra Fisco e contribuente si pensa a norme che presuppongano un maggiore dialogo con aperture nei confronti dei contribuenti debitori in modo tale che possano regolarizzare i propri pagamenti dovuti, ma è anche vero che quando un contribuente persevera nel non pagare multe, sanzioni e cartelle, allora i tempi di riscossione, fino al pignoramento, si accorciano.
Oggi per l’avvio del provvedimento effettivo di pignoramento tra mancato pagamento e pignoramento possono passare anche anni. Nessuna novità sarà, invece, certamente prevista nella nuova riforma del Fisco di marzo per il pignoramento presso terzi, per cui sono già entrate in vigore modifiche dalla scorsa estate.
Per il pignoramento presso terzi, procedimento che coinvolge tre soggetti che sono creditore procedente, parte attiva in senso sostanziale e processuale, debitore esecutato, parte passiva in senso sostanziale e processuale e terzo pignorato, parte solo in senso processuale, sono già cambiate le regole dallo scorso giugno.
In particolare, da giugno 2023, nelle procedure pignoramento, i nuovi adempimenti sono a carico del difensore del creditore e bisogna sempre notificare l'avvenuta iscrizione a ruolo sia al debitore esecutato che al terzo pignorato.
Il pignoramento presso terzi deve essere notificato al debitore iniziale del titolo esecutivo e dell’atto di precetto e la notifica può essere effettuata dall’avvocato anche a mezzo Pec, posta elettronica certificata, o tramite ufficiale giudiziario.
Dopodicchè la prova dell’avvenuta notifica deve essere depositata nel fascicolo della procedura esecutiva entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento presso terzi.
Il pignoramento versi terzi viene notificato al debitore iniziale del titolo esecutivo e dell’atto di precetto e ha competenza diversa. In particolare, per il pignoramento di beni mobili presso terzi, la competenza è del giudice (dunque il Tribunale) del luogo in cui si trovano i beni, mentre per il pignoramento di crediti la competenza è del giudice (quindi il Tribunale) del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
L’unica eccezione in tal senso è rappresentata dal caso in cui il debitore è una pubblica amministrazione: la competenza, infatti, è del Tribunale del luogo in cui il terzo ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
Modifiche già approvate sul pignoramento riguardano anche i nuovi limiti fissati per il pignoramento di stipendi e conto correnti, aggiornati ogni anno perché variano e dipendono dall’importo dell’assegno sociale soggetto a rivalutazione.
Per il 2023, per effetto della nuova rivalutazione, l’importo dell’assegno sociale è aumentato a 503,27 euro al mese per 13 mensilità. Il pignoramento dello stipendio dipende dall’importo dell’assegno sociale nella misura in cui, per legge, non si può pignorare il minimo vitale, che è pari appunto al doppio dell’assegno sociale e non può mai essere inferiore a mille euro.
Se, dunque, l’importo dell’assegno sociale è di 503,27 euro, il minimo vitale 2023 è di 1.006,54 euro. Il pignoramento dello stipendio può avvenire in misure differenti oltre tale importo, che diventa dunque impignorabile.
E’ possibile pignorare lo stipendio secondo i limiti previsti dalla legge sia presso il datore di lavoro e sia sul conto corrente dove viene accreditato. In particolare, si può pignorare lo stipendio presso il datore di lavoro nel 2023 solo nel limite di un quinto, mentre se il creditore è Agenzia Entrate Riscossione, i limiti per il pignoramento dello stipendio sono di:
Passando alla casa, resta valida la regola dell’impignorabilità della prima casa ma solo da parte del Fisco.