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Quali sono le nuove regole trapelano sulla MIA che arriverà al posto del reddito di cittadinanza: requisiti, importi e nuovi obblighi
Quali sono le nuove regole trapelano sulla MIA che sostituirà il reddito di cittadinanza? Si continua a parlare di sostituzione del reddito di cittadinanza che, come annunciato dal governo Meloni, entro la fine dell’anno si esaurirà e dal 2024 dovrebbe essere in vigore una nuova misura di sostegno al reddito per chi è senza occupazione e in condizioni di maggiore bisogno.
Anche per richiedere la nuova Mia bisogna soddisfare specifici requisiti che prevedono:
Ciò significa che chi abita in una casa di valore elevato, anche se ereditata, con un Isee basso e un reddito basso, non potrà comunque accedere alla Mia.
Novità sono previste anche per l’importo della Mia che viene pagato al posto del reddito di cittadinanza e che, a differenza del reddito di cittadinanza, tenderà ad aumentare perché sarà soggetto a rivalutazione, per cui se aumenta l’inflazione e aumentano i prezzi aumenta anche l’importo della Mia.
La nuova Mia misura di inclusione attiva potrebbe essere la misura che sostituirà il reddito di cittadinanza, Probabilmente, già dal prossimo mese di settembre, cioè dopo i sette mesi di proroga concessi ai beneficiari del reddito di cittadinanza, si potrà richiedere la nuova Mia che a differenza del reddito di cittadinanza varrà solo per due categorie di persone.
Si tratta degli occupabili, cioè famiglie in cui ci sia almeno un soggetto tra 18 e 60 anni d’età, e famiglie povere inoccupabili in cui ci sia almeno un minorenne o un anziano over 60 o un disabile. Anche l’importo della Mia rispetto a quello del reddito di cittadinanza cambia ed è diverso in base alla tipologia di persona a cui viene riconosciuto.
L’importo della Mia è, infatti, di 375 euro al mese per gli occupabili e di 500 euro per gli inoccupabili. Per quanto riguarda la durata della nuova Mia, sarà valida per 18 mesi, come già previsto per il reddito di cittadinanza, per gli inoccupabili e per un anno al massimo per gli occupabili.
La durata si riduce nel tempo: per le famiglie senza occupabili, dalla seconda domanda in poi, la durata del beneficio si riduce a 12 mesi e tra l’esaurimento della prestazione e la domanda per rivalerla deve trascorrere almeno un mese.
Per famiglie con persone occupabili, dalla seconda domanda in poi la durata si riduce da 12 mesi a sei mesi e una eventuale terza domanda per averla si potrà presentare solo dopo un anno e mezzo.
Una volta presentata la domanda per avere la Mia, il beneficio sarà riconosciuto solo dopo controlli incrociati sul possesso dei requisiti e gli interessati dovranno obbligatoriamente iscriversi ai centri per l’impiego per sottoscrivere un patto personalizzato. Unici esclusi da tale obbligo sono gli over 60.
Insieme ai centri per l’impiego, nel percorso di rioccupazione dei soggetti occupabili saranno coinvolte anche le agenzie private del lavoro, che riceveranno un incentivo per ogni persona occupabile a cui riusciranno a far ottenere un contratto di lavoro, anche part time o a tempo determinato.
Sarà, inoltre, creata una piattaforma nazionale dove gli occupabili dovranno obbligatoriamente iscriversi e dove potranno ricevere le offerte congrue di lavoro. Al rifiuto di una sola offerta congrua di lavoro, decade la Mia.
Saranno ritenute congrue anche le offerte di lavoro con contratti brevi, a condizione che siano superiori a 30 giorni. L’offerta di lavoro si considera congrua se in linea con il profilo lavorativo della persona occupabile e se la sede di lavoro è nella stessa provincia di residenza del beneficiario della misura o delle province confinanti.