Cosa cambia tra donazioni e prestiti tra genitori, figli, parenti e cosa prevede in merito una nuova importante sentenza: ultime novità
Quali sono le nuove regole su donazioni e prestiti tra genitori, figli, parenti e implicazioni fiscali dopo nuova importante sentenza? Effettuare donazioni e prestiti tra genitori, figli e parenti non è certo un atto illegale né tanto meno vietato.
E’ possibile, infatti, effettuare donazioni o fare prestiti quando e in qualsiasi modo si voglia a patto, però, di rispettare sempre regole specifiche previste dalle leggi in vigore e a cui si aggiunge anche una recente nuova sentenza. Vediamo cosa prevede.
Se, infatti, la donazione viene effettuata secondo le quote di legittima previste dalla legge e con apposito atto pubblico di un notaio, non sempre obbligatorio, per esempio per donazioni di soldi di modico valore, ma sempre consigliato, non c’è alcun problema e le implicazioni fiscali derivano dal pagamento delle singole imposte relative ai beni donati, diverse a seconda che si tratti di beni mobili o immobili, e dal pagamento dell’imposta sulle donazioni.
Precisiamo, infatti, che se le donazioni di soldi modico valore possono essere stipulate con scrittura privata o anche verbalmente, è invece obbligatorio l’atto del notaio per le donazioni di immobili o di beni mobili di non modico valore.
Le imposte che si pagano sulle donazioni si pagano solo se i beni donati superano determinate soglie di valore e prevedono diverse aliquote di calcolo per il pagamento che sono del:
Se non rispetta la quota legittima per una donazione tra genitori, figli e parenti, alla morte di chi ha effettuato la donazione, quest'ultima può essere impugnata dagli altri eredi cui è stata lesa la quota spettante di eredità legittima.
Passando al prestito tra genitori, figli e parenti, il consiglio per prestare soldi in maniera corretta è sempre quello di fare una scrittura privata che, una volta redatta, deve essere registrata, versando l’imposta di bollo di 16 euro per ogni 4 facciate del contratto di finanziamento e l’imposta di registro pari al 3% del finanziamento.
Se, poi, il prestito è garantito con una fideiussione, bisogna pagare l’imposta di registro pari allo 0,50% dell’importo garantito, mentre se la garanzia è sotto forma di iscrizione dell’ipoteca su un immobile, bisogna pagare il 2% dell’importo garantito, sempre a titolo di imposta di registro.
Generalmente, per un prestito di soldi tra genitori, figli e parenti si ricorre al prestito infruttifero, che è una tipologia di prestito tra privati cui che solitamente si sceglie per prestare soldi a figli o altri parenti e che prevede la restituzione dei soldi prestati o in un'unica soluzione o a rate ma senza alcun tasso di interesse.
Una nuova importante recente sentenza della Corte di Cassazione si è espressa sulla distinzione tra prestiti e donazioni tra genitori, figli e parenti, indicando come distinguerli e le relative implicazioni fiscali.
Partendo da come distinguere una donazione o un prestito tra genitori, figli e parenti, secondo la Cassazione, se non si può dimostrare l’esistenza di un prestito o di una donazione, spetta al giudice presumere che un trasferimento di soldi tra genitori, figli e parenti sia avvenuto sotto forma di prestito.
Se, invece, vengono trasferiti soldi come donazione, spetta a chi ha ricevuto la donazione e ne sostiene l’esistenza fornire prove della stessa. Secondo quanto stabilito dalla Cassazione, in mancanza di prove, i soldi devono essere restituiti.
Se, però, il trasferimento di soldi avviene come prestito, si presume fruttifero, quindi con interessi, a meno che la controparte non dimostri che il prestito sia stato deciso senza interessi, e gli interessi si calcolano generalmente su saggio legale fissato trimestralmente dal Mef.
Con particolare riferimento ai soldi prestati o donati tra coniugi, non si può mai pretenderne la restituzione se la cifra rientra nella cosiddetta solidarietà familiare ma se supera tale soglia, allora i soldi, se richiesti, devono essere restituiti come fossero stati dati in prestito. In caso contrario, spetta all’ex coniuge dimostrare che il trasferimento di soldi è avvenuto per donazione e non per prestito.
Le implicazioni fiscali che scaturiscono da un prestito o una donazione tra genitori, figli e parenti restano quelle fissate dalla legge in vigore per pagamento delle relative imposte previste.