Nuovo superbonus 110%, tutte le importanti modifiche per chi ha già aderito e chi deve farlo ancora

di Marianna Quatraro pubblicato il
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Cosa e come è cambiato il superbonus 110% sceso al 90% e con modifiche cessione del credito: ecco le novità in vigore

Quali sono le importanti modifiche per chi ha già aderito al superbonus 110% e chi deve farlo ancora da Aprile 2023? Sono state sbloccate le cessioni dei crediti per gli interventi edilizi riguardanti il superbonus 100%-90%, che il governo Meloni aveva bloccato lo scorso mese di febbraio. Ed è arrivata una proroga fino al prossimo 30 novembre 2023 per le stesse. 
Per le spese sostenute nel 2022 relative ad interventi agevolati con il superbonus, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in 10 anni.

L’opzione è irrevocabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2023, a condizione che la rata di detrazione relativa al 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.

  • Com’è cambiato il superbonus 110% al 90% nel 2023
  • Quali sono le modifiche per il nuovo superbonus 110% per chi ha già aderito e chi deve farlo ancora 

Com’è cambiato il superbonus 110% al 90% nel 2023

Il superbonus 110% è stato modificato per il 2023, scendendo al 90%: la Legge di Bilancio ha, infatti, ridotto la detrazione al 110% del superbonus introducendo anche diverse condizioni per usufruire della detrazione. 

Il bonus 90% nel 2023 continua ad essere valido per lavori sia trainati e sia trainanti e per garantire il miglioramento energetico di casa o edificio. In particolare, il Superbonus per aumentare l’efficientamento energetico di casa vale per i seguenti tipi di lavori:

  • isolamento termico sugli involucri, per esempio per fare il cappotto termico di casa;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • antisismici;
  • interventi di efficientamento energetico
  • installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo;
  • realizzazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
  • eliminazione delle barriere architettoniche.
Il superbonus 110% scende al 90% sia per i condomìni sia per gli edifici posseduti da un unico proprietario, o in comproprietà tra più soggetti, contenenti fino a 4 unità immobiliari.

Quali sono le modifiche per il nuovo superbonus 110% per chi ha già aderito e chi deve farlo ancora 

Dopo blocchi e timori, il nuovo superbonus 110% torna ad essere operativo, permettendo, dunque, ancora a chi lo desiderasse e ne avesse necessità di ‘rimettere a nuovo’ il proprio edificio o la propria casa quasi a costo zero. Precisiamo che, come sopra spiegato, in molti casi il superbonus 110% è sceso al 90% e questa novità vale innanzitutto per chi deve ancora aderirivi.

Per chi ha già fatto il 110% ma non ha ancora completato i lavori o è stato soggetto al blocco deciso dal governo qualche settimana fa, è importante fare alcune precisazioni.

Innanzitutto per i condomìni il superbonus, pur essere stato ridotto in percentuale, resta al 110% ma solo ed esclusivamente se si rispettano le seguenti condizioni:

  • l’assemblea ha deliberato i lavori entro il 18 novembre 2022 e la CILAS (o la richiesta del titolo abilitativo) è stata presentata entro il 31 dicembre 2022;
  • l’assemblea ha deliberato i lavori dal 19 al 24 novembre 2022 e la CILAS (o la richiesta del titolo abilitativo) è stata presentata entro il 25 novembre 2022.
  • la richiesta del titolo abilitativo per gli interventi di demolizione e ricostruzione è presentata entro il 31 dicembre 2022.
Se manca anche solo una di tali condizioni, allora per lavori in condomini volti a garantire maggior efficientamento energetico, il superbonus scende dal 110% al 90%.

Anche per gli edifici fino a 4 unità immobiliari il superbonus può continuare ad essere al 110% ma anche in tal caso solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  • se la CILAS è stata presentata entro il 25 novembre 2022;
  • se il titolo abilitativo, relativo ad un intervento di demolizione e ricostruzione, è tato richiesto entro il 31 dicembre 2022.
 
Per gli edifici unifamiliari, il superbonus resta invece al 110% solo se sugli stessi immobili al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo e in tal caso il Mef ha prorogato la scadenza del Superbonus per le unifamiliari al 110% dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023.

Scende, invece, al 90% se il proprietario ha un reddito entro i 15mila euro. In tal caso, il superbonus al 90% può essere fruito fino al 31 dicembre 2023.

Dopo le modifiche di aprile sul nuovo superbonus 110% relative soprattutto alla cessione del credito, le novità prevedono che si possa continuare ad optare per la cessione del credito e per lo sconto in fattura per lavori per cui la Cila risulta presentata al 16 febbraio 2023. 
 
Con particolare riferimento ai lavori in condominio, oltre alla Cila è necessario che al 16 febbraio sia stata approvata la delibera per la realizzazione dei lavori e, se i lavori comportano la demolizione e ricostruzione, per continuare ad avere la cessione del credito e lo sconto in fattura è necessario che al 16 febbraio sia stato richiesto il permesso di costruire.
 
Precisiamo che si può continuare ad optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito anche se dopo il 16 febbraio 2023 si presenta un progetto in variante rispetto alla Cilas o al titolo abilitativo (presentata o richiesta prima del 16 febbraio 2023).