Pignoramenti conti correnti, beni, case ripartono con più forza dopo blocco di Agosto in base nuova legge al via

di Chiara Compagnucci pubblicato il
Pignoramenti conti correnti, beni, case

Cosa cambia per le procedure di pignoramento di conti correnti, beni, case ad agosto tra nuove leggi e nuove regole al via

Ripartono i pignoramenti di conti correnti, beni e case dopo il blocco di agosto e anche con più forza grazie alla nuova legge approvata. I tanto temuti pignoramenti cambiano volto tra nuove norme già al via e ulteriori recenti novità che si avviano ad entrare in vigore per spingere i cittadini debitori a regolarizzare le proprie posizioni. Vediamo quali sono le recenti novità approvate.

  • Come ripartono i pignoramenti di conti correnti, beni, case ad agosto
  • Quali sono le recenti novità al via per pignoramenti di conti correnti, beni, case


Come ripartono i pignoramenti di conti correnti, beni, case ad agosto

I pignoramenti conti correnti, beni e case ripartono ad agosto e con più forza grazie all’entrata in vigore ufficiale del nuovo sistema di controllo approvato con la riforma Cartabia. Sono stati, infatti, sbloccati i sistemi telematici per l’avvio delle procedure di pignoramento, fino a poco tempo fa bloccati a causa di errori e problemi tecnici di nuovi sistemi informatici. 

Con l’approvazione della riforma Cartabia è stato rivisto il processo esecutivo per i pignoramenti di conti correnti, case e altri beni con un nuovo sistema di ricerca telematica di beni e crediti da pignorare, basato sull’incrocio di tutti i dati in possesso delle diverse banche dati per permettere agli ufficiali giudiziari di accedere alle banche dati dell’amministrazione finanziaria e cercare telematicamente i beni da pignorare, sia che si tratti di conti correnti e sia che si tratti di beni materiali.

Si tratta di un procedimento che può essere avviato su richiesta di un creditore o per sottoporre il bene a procedura concorsuale su richiesta del curatore. 

Dopo mesi di blocco, il ministero della Giustizia ha finalmente attivato i collegamenti per permettere agli ufficiali giudiziari di accedere ai database della pubblica amministrazione, sbloccando, di conseguenza, i pignoramenti prima bloccati di conti correnti, case e altri beni, per cui dal 22 agosto gli ufficiali giudiziari possono accedere direttamente alle banche dati dell’Agenzia delle Entrate, alle dichiarazioni dei redditi, alle Certificazioni uniche, ad atti del Registro e all’archivio dei Rapporti finanziari.

Quali sono le recenti novità al via per pignoramenti di conti correnti, beni, case

Lo sblocco dei nuovi sistemi telematici per la ricerca di beni da pignorare tra conti correnti, case e non solo è solo l’ultima novità definita per i prelievi forzosi. Se, infatti, nei mesi scorsi sono già stati definiti nuovi limiti per i pignoramenti dei conti correnti e sono entrate in vigore le nuove norme per il pignoramento verso terzi, sistema che permette al creditore di procedere al recupero dei crediti presso il debitore ma in possesso di un altro soggetto, recentemente sono cambiate anche le regole per i pignoramenti delle case, grazie soprattutto a diverse nuove sentenze che hanno chiarito diverse situazioni.

La Corte di Cassazione, con una recente sentenza, ha, infatti, stabilito che, se un contratto bancario prevede clausole vessatorie e abusive, il debitore può opporsi al pignoramento immobiliare anche se non ha agito tempestivamente in passato lasciando scadere i termini e facendo diventare il decreto ingiuntivo definitivo. 

Perché si possa attuare la sentenza della Cassazione, devono sussistere le seguenti condizioni: 

  • il debitore deve essere un consumatore; 
  • il contratto bancario deve contenere almeno una clausola vessatoria;
  • l’asta giudiziaria non deve essersi conclusa con l’assegnazione dell’immobile. 
Per effetto della nuova sentenza della Cassazione, cambiano le modalità e i tempi di pignoramento delle case e il giudice a cui la banca presenta richiesta di decreto ingiuntivo deve prima chiedere al creditore di presentare il contratto di credito.

Solo dopo, il giudice competente della procedura di pignoramento immobiliare, può rivedere tutto il procedimento e bloccare l’asta giudiziaria se emerge una effettiva violazione delle norme europee che tutelano il consumatore.

Dunque, per decidere se effettivamente una casa può essere all’asta o essere riacquisita dal debitore, il giudice deve valutare prima se il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di clausole abusive contrarie ai diritti del consumatore.

Anche un’altra sentenza della Corte di Giustizia europea ha stabilito che se il contratto stipulato tra banca e cliente contiene clausole abusive, il cliente può fare ricorso anche se è già stata avviata la procedura di pignoramento, bloccando anche in tal caso il pignoramento di una casa se già avviato. 

Le clausole contrattuali abusive sono quelle che non rispettano fedelmente i principi di buona fede ed equità, come:

  • clausole occulte, che rappresentano un vincolo per i clienti pur se non erano chiaramente specificate prima della firma del contratto;
  • risarcimento per inadempienza contrattuale da parte della banca;
  • risarcimento unilaterale per annullamento, che permette alla banca di trattenere gli anticipi se il consumatore annulla il contratto;
  • proroghe automatiche dei contratti a tempo determinato, per cui ogni cliente deve obbligatoriamente comunicare la sua intenzione di risoluzione del contratto prima della sua scadenza per evitare che sia automaticamente prorogato;
  • annullamento con breve preavviso, che permette all'istituto di credito di risolvere, appunto con breve preavviso, un contratto senza un termine fisso di scadenza;
  • modifiche unilaterali del contratto, che permettono all'istituto di credito di apportare modifiche ad un contratto unilateralmente senza necessità di fornire alcune giustificazione;
  • esclusione o limite alla responsabilità della banca se il consumatore muore o subisce lesioni per un atto o un'omissione da parte della stessa banca;
  • annullamento del contratto unilaterale da parte della banca in determinati casi e a specifiche condizioni.
Passando alle nuove norme relative al pignoramento versi terzi, sono cambiate competenze e procedure. In particolare, è stato stabilito che per il pignoramento di beni mobili presso terzi, la competenza è del giudice (dunque il Tribunale) del luogo in cui si trovano i beni, mentre per il pignoramento di crediti la competenza è del giudice (quindi il Tribunale) del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

L’unica eccezione è rappresentata dal caso in cui il debitore è una pubblica amministrazione: la competenza, infatti, è del Tribunale del luogo in cui il terzo ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Le novità relative al pignoramento presso terzi riguardano anche le procedure: il pignoramento presso terzi deve, infatti, essere notificato al debitore iniziale del titolo esecutivo e dell’atto di precetto e, a partire dallo scorso giugno 2022, la notifica può essere effettuata dall’avvocato anche a mezzo Pec, posta elettronica certificata, o tramite Ufficiale Giudiziario.

Dunque, i nuovi adempimenti per il pignoramento presso terzi sono a carico del difensore del creditore ed è sempre necessario notificare l'avvenuta iscrizione a ruolo sia al debitore esecutato che al terzo pignorato e la prova dell’avvenuta notifica deve essere depositata nel fascicolo della procedura esecutiva entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento presso terzi.