Cosa cambia per procedure e modalità di pignoramento di soldi e beni: al via novità europee insieme a novità già in vigore
Quali sono le nuove regole europee su pignoramento soldi, case e beni, che si affiancano alle importanti modifiche ora in vigore? Cambiano le regole per procedure, limiti e competenze del pignoramento sia di soldi che di case e altri beni, procedura che porta al prelievo forzoso al debitore per il saldo dei debiti, appunto, contratti con creditori.
Stando a quanto previsto dalle norme europee attuali, sono considerate clausole contrattuali abusive quelle che non rispettano principi di buona fede ed equità, come:
Sono stati, infatti, stabiliti nuovi limiti al pignoramento di stipendi e conto correnti, che vengono aggiornati ogni anno perché variano e dipendono dall’importo dell’assegno sociale, che si modifica ogni anno, perché è soggetto a rivalutazione.
Per il 2023, per effetto della nuova rivalutazione, l’importo dell’assegno sociale è aumentato a 503,27 euro al mese per 13 mensilità e il pignoramento dello stipendio dipende dall’importo dell’assegno sociale perché, come stabilito dalle leggi in vigore, non si può pignorare il minimo vitale, pari al doppio dell’assegno sociale e non può mai essere inferiore a mille euro.
Se, dunque, l’importo dell’assegno sociale è di 503,27 euro, il minimo vitale 2023 è di 1.006,54 euro ed è impignorabile mentre il pignoramento dello stipendio può avvenire in misure differenti oltre tale importo.
Secondo le leggi in vigore, infatti, si può pignorare lo stipendio secondo i limiti previsti dalla legge sia presso il datore di lavoro e sia sul conto corrente dove viene accreditato. In particolare, si può pignorare lo stipendio presso il datore di lavoro nel 2023 solo nel limite di un quinto, mentre se il creditore è Agenzia Entrate Riscossione, i limiti per il pignoramento dello stipendio sono di:
Ulteriori novità già approvate relative al pignoramento riguardano il pignoramento verso terzi, meccanismo che permette al creditore di procedere al recupero dei crediti presso il debitore ma in possesso di un altro soggetto.
Il pignoramento presso terzi viene notificato al debitore iniziale del titolo esecutivo e dell’atto di precetto. Il pignoramento presso terzi coinvolge, infatti, tre soggetti che sono:
creditore procedente, parte attiva in senso sostanziale e processuale;
debitore esecutato, parte passiva in senso sostanziale e processuale;
terzo pignorato, parte solo in senso processuale.
Il pignoramento versi terzi viene notificato al debitore iniziale del titolo esecutivo e dell’atto di precetto e le recenti novità sul pignoramento riguardano le competenze. E’, infatti, previsto che per il pignoramento di beni mobili presso terzi, la competenza sia del giudice, quindi il tribunale, del luogo in cui si trovano i beni, mentre per il pignoramento di crediti la competenza sia del giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
Se, invece, il debitore è una pubblica amministrazione, la competenza è del Tribunale del luogo in cui il terzo ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
Le novità relative al pignoramento riguardano anche le procedure: il pignoramento presso terzi deve, infatti, essere notificato al debitore iniziale del titolo esecutivo e dell’atto di precetto e la notifica può essere effettuata dall’avvocato tramite Pec, posta elettronica certificata, o tramite Ufficiale Giudiziario.
Dallo scorso giugno 2022, nelle procedure pignoramento presso terzi, i nuovi adempimenti sono a carico del difensore del creditore ed è sempre necessario notificare l'avvenuta iscrizione a ruolo sia al debitore esecutato che al terzo pignorato e la prova dell’avvenuta notifica deve essere depositata nel fascicolo della procedura esecutiva entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento presso terzi.