C'è una novità molto importante che caratterizza il funzionamento del reddito di cittadinanza: l'erogazione è più strettamente legata alle offerte di lavoro.
Si stringono le maglie per accedere al sostegno economico del reddito di cittadinanza. Basta leggere con attenzione gli articoli dedicati nel decreto Aiuti, recentemente convertito in legge, per rendersene conto.
L'obiettivo di fondo è legare il sussidio all'accettazione di una offerta di lavoro ovvero alla negazione nel caso in cui il destinatario dell'agevolazione economica punti invece a conservare lo stato di disoccupazione nonostante la possibilità di un impiego. Approfondiamo quindi in questo articolo:
Ecco allora che diventa fondamentale comprendere cosa si intende per offerta di lavoro congrua. Tale è considerata quella coerente con le esperienze e competenze maturate ovvero con uno stipendio non inferiore a quello del reddito di cittadinanza e in grado di soddisfare i parametri relativi alla distanza del luogo di lavoro dal domicilio e i tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico.
Il reddito di cittadinanza continua a prevedere un importo massimo di 780 euro per singola persona con la mensilità che deve essere utilizzata entro il mese successivo a quello di erogazione. Il 20% dell'importo non speso viene sottratto nella mensilità successiva. Nel caso in cui il reddito di 780 euro non venga speso interamente, da un mese all'altro potrà essere trattenuta una parte della cifra residua.
A proposito di regole, restrizioni e controlli legati al reddito di cittadinanza, un altro concetto chiave è quello del rispetto alla distanza del luogo di lavoro.
Nei primi 12 mesi è considerata congrua una offerta entro 100 chilometri di distanza dalla residenza del destinatario del sussidio o raggiungibile in 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta. Quindi entro 250 chilometri di distanza se si tratta di seconda offerta nel territorio italiano se si tratta di terza offerta.
Dopo 12 mesi, è congrua una proposta di lavoro entro 250 chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario nel caso si tratti di prima o seconda offerta, ovunque se si tratta di terza offerta. In caso di rinnovo del reddito di cittadinanza, è invece congrua una offerta in qualsiasi parte del territorio italiano, anche nel caso di prima offerta.
Dopodiché, se nella famiglia sono presenti persone con disabilità, la distanza non può superare i 100 chilometri dalla residenza del beneficiario sia per la terza offerta di lavoro che nel caso di rinnovo del beneficio.
Se nel nucleo familiare sono presenti figli minori, anche se i genitori siano legalmente separati, non si applicano le disposizioni previste in caso di rinnovo del beneficio. Negli altri casi, con riferimento alla terza offerta, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di 250 chilometri dalla residenza del beneficiario. Le deroghe operano nei primi 24 mesi dall'inizio della fruizione del beneficio, anche in caso di rinnovo.