Supporto formazione e lavoro, prima circolare INPS con numerose spiegazioni e chiarimenti (davvero importanti)

di Chiara Compagnucci pubblicato il
Supporto formazione e lavoro, prima circ

Il principale scopo del Supporto formazione e lavoro è promuovere l'inserimento nel mercato del lavoro di persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa. Le novità dell'Inps.

L'Inps ha divulgato le prime direttive in merito alle procedure per accedere e beneficiare del Supporto formazione e lavoro e al nuovo reddito di cittadinanza. Questa misura è stata delineata attraverso un decreto emanato dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha fornito dettagli sul processo di richiesta, attivazione e funzionamento della misura stessa, insieme agli obblighi che devono essere rispettati dai beneficiari. Il decreto ha stabilito le modalità attraverso le quali i soggetti accreditati ai servizi per l'impiego e la formazione possono essere coinvolti nei percorsi di formazione e attivazione lavorativa, oltre alle disposizioni relative alla loro retribuzione e ai metodi di monitoraggio dell'intera misura.

Il principale scopo del Supporto formazione e lavoro è promuovere l'inserimento nel mercato del lavoro di persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa. Questo obiettivo viene raggiunto attraverso la partecipazione a vari progetti, tra cui quelli di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, servizi di orientamento, programmi di accompagnamento al lavoro e altre iniziative riconducibili alle politiche attive del lavoro. In questa misura rientrano anche il servizio civile universale e progetti che apportano un beneficio alla collettività nel suo complesso. Ecco le precisazioni dell'Inps:

  • Quali sono i chiarimenti Inps su Supporto formazione e lavoro
  • Supporto formazione e lavoro tra revoca e decadenza

Quali sono i chiarimenti Inps su Supporto formazione e lavoro

Sul versante economico, il richiedente, sia al momento della presentazione della domanda che per l'intera durata dell'erogazione della prestazione, deve soddisfare i seguenti requisiti reddituali e patrimoniali: un valore dell'Isee familiare, valido, non superiore a 6.000 euro annui; un valore del reddito familiare inferiore a una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il coefficiente corrispondente della scala di equivalenza, così come definita ai fini dell'Isee; un valore del patrimonio immobiliare, esclusa la casa di residenza e calcolato ai fini dell'Imu, non superiore a 150.000 euro, e non oltre i 30.000 euro; un valore del patrimonio mobiliare, così come definito ai fini dell'Isee, non superiore a 6.000 euro per nuclei familiari composti da un solo membro; 8.000 euro per nuclei composti da due membri; 10.000 euro per nuclei familiari composti da tre o più membri. I massimali sono incrementati di 5.000 euro per ogni membro del nucleo familiare che si trova in condizione di disabilità, secondo la definizione stabilita ai fini dell'Isee, e di 7.500 euro per ogni membro del nucleo familiare in situazione di grave disabilità o non autosufficienza, come definito ai fini dell'Isee.

Secondo le disposizioni, la domanda deve essere presentata dal richiedente all'Inps in modalità telematica, e l'attivazione avviene attraverso la piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e Lavorativa, mediante l'invio automatico ai servizi per l'impiego competenti. Al momento della presentazione della domanda, il richiedente viene informato che riceverà l'approvazione attraverso il Siisl, che consentirà di procedere con l'attivazione.

La richiesta può essere presentata attraverso il sito web dell'Istituto di previdenza, accedendo tramite Spid di almeno livello 2, Carta Nazionale dei Servizi o Carta d'Identità Elettronica nella sezione dedicata al Supporto formazione e lavoro dal primo settembre 2023. In alternativa, è possibile presentare la richiesta presso Patronati o Caf dal primo gennaio 2024.

Supporto formazione e lavoro tra revoca e decadenza

A meno che il fatto costituisca un reato più grave, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico del Supporto formazione e lavoro, renda o utilizzi dichiarazioni o documenti falsi o attestanti fatti non veritieri, oppure ometta informazioni dovute, è soggetto a una sanzione penale che prevede una pena detentiva dalla durata di due a sei anni.

L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se derivanti da attività irregolari, così come l'omissione di qualsiasi altra informazione dovuta e rilevante ai fini del mantenimento della misura, è punita con una pena detentiva che va da uno a tre anni.

La procedura di decadenza comporta che il beneficiario non può nuovamente richiedere il beneficio prima che siano trascorsi almeno 10 anni dalla definitività della sentenza, dalla revoca, o dalla perdita o cessazione degli effetti del decreto che ha applicato la misura di prevenzione, a meno che non sia stata pronunciata una condanna definitiva.

Salvo le disposizioni relative a condanne definitive, quando l'Inps accerta la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni fornite come base per la richiesta o l'omissione o la fornitura mendace di ulteriori informazioni relative alle variazioni del reddito, del patrimonio o della composizione del nucleo familiare da parte del richiedente, dispone la revoca immediata della misura. In seguito alla revoca, il beneficiario è tenuto a restituire qualsiasi importo ricevuto indebitamente.

Sono previsti i seguenti casi di decadenza:

  • se il beneficiario non si presenta al servizio per l'impiego competente entro il termine stabilito, senza giustificato motivo;
  • se non partecipa, senza giustificato motivo, a iniziative di formazione o riqualificazione professionale o ad altre iniziative di politica attiva o di attivazione;
  • se il beneficiario, nell'età compresa tra 18 e 29 anni, non adempie all'obbligo di istruzione e non frequenta un percorso di istruzione degli adulti di primo livello o di altro tipo funzionale all'adempimento dell'obbligo di istruzione;
  • se il beneficiario rifiuta, senza giustificato motivo, un'offerta di lavoro;
  • se il beneficiario non rispetta gli obblighi di comunicazione relativi alle variazioni del reddito o della composizione del nucleo familiare, o fornisce comunicazioni mendaci al fine di ottenere un beneficio economico maggiore;
  • se il beneficiario non presenta una Dsu aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
  • se il beneficiario è sorpreso, durante le attività di ispezione, a lavorare senza aver effettuato le dovute comunicazioni conformemente alla legislazione vigente.