La sentenza della Corte di Cassazione
I giudici si sono pronunciati sul caso di un contribuente che ha provato a giustificare il tenore di vista superiore rispetto alla capacità contributiva.
Si continua a parlare di inappropriatezza del redditometro e della necessità di provvedere a una sua parziale riforma se non alla sua cancellazione. Tuttavia, finché rimane in vigore occorre imparare a convincerci e ad aggiornarsi in seguito alle continue sentenze che fanno giurisprudenza. Come la più recente della Corte di Cassazione, secondo cui soltanto con prove concrete si supera l'accertamento. Si tratta di un principio base con cui - ancora una volta, verrebbe da ricordare - i togati hanno accolto questa impostazione in merito alla legittimità dell'accertamento sintetico.
I giudici si sono pronunciati sul caso di un contribuente che ha provato a giustificare il tenore di vista superiore rispetto alla capacità contributiva con il reddito proveniente da capitali all'estero e quindi scudati in seguito alla possibilità concessa dal governo Berlusconi. Ma per gli Ermellini, queste spiegazioni generiche non sono sufficienti perché il contribuente avrebbe dovuto fornire una prova idonea della percezione effettiva di questo interessi ovvero dell'indice della capacità di spesa accertata. Senza considerare che le somme scudate sono rientrate in Italia nel 2009, anno successivo agli anni oggetto di accertamento e dunque dal punto di vista logico e temporale la giustificazione non reggeva alla prova dei fatti.
Come messo nero su bianco dai giudici della Corte di Cassazione, con una sentenza che è destinata a far discutere e a rappresentare un altro punto di riferimento giuridico fino a quanto il redditometro rimarrà in vigore, almeno nella forma con cui è adesso conosciuto, la prova contraria a carico del contribuente ha ad oggetto non soltanto la disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati, in quanto esenti o soggetti a ritenute alla fonte, ma anche la documentazione di circostanze sintomatiche che ne denotano l’utilizzo per effettuare le spese contestate e non altre, dovendosi in questo senso intendere il riferimento alla prova della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della durata del relativo possesso.