Chi responsabile lavori condominio ordinari straordinari male
Di chi sono le responsabilità se lavori in condominio vengono fatti male: cosa prevedono leggi in vigore e chiarimenti
Chi è responsabile se i lavori fatti in condominio (ordinari o straordinari) vengono fatti male per leggi 2023? Decidere di fare lavori in condominio è una scelta che spetta all’assemblea di condominio e che nel caso di lavori urgenti può essere presa anche in piena autonomia dall’amministratore di condominio che ha l’obbligo, nonché la responsabilità, di tutelare sicurezza e benessere dei condomini e loro incolumità fisica.
Quando, però, si decide di fare lavori in condominio, bisogna seguire specifica procedura, dalle diverse imprese tra cui scegliere a cui dare l’appalto dei lavori, ai costi, alla verifica che i lavori necessari, ordinari o straordinari, siano stati ben eseguiti. Vediamo cosa accasa nel caso di lavori in condominio fatti male.
Oltre all’appaltatore, possono essere considerati responsabili di lavori fatti male in condominio anche il progettista, per gli errori tecnici commessi nella predisposizione del capitolato di appalto, e il direttore dei lavori, se non ha verificato la corretta esecuzione dei lavori.
A stabilire la responsabilità dell’appaltatore per i vizi dell’opera è il Codice Civile, secondo cui l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, a meno che il committente, e quindi l’amministratore del condominio che ha il compito di verificare la corretta esecuzione degli interventi affidati a ditte esterne, non abbia accettato i lavori eseguiti senza alcuna osservazione, pur in presenza di vizi conosciuti o riconoscibili.
L’azione di garanzia nei confronti dell’appaltatore deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di scoperta delle difformità o dei vizi dei lavori eseguiti in condominio.
La Corte di Cassazione ha spiegato che l’appaltatore ha l’obbligo di controllare, nei limiti delle sue cognizioni, che i lavori in condominio, sia ordinari che straordinari, siano stati eseguiti correttamente e nel pieno rispetto di progetto o istruzioni ricevute dal committente, cioè il condominio.
L’appaltatore risulta, però, esente da qualsiasi responsabilità, secondo la legge, se i lavori in condominio fatti male sono risultato di indicazioni errate da parte del committente, fatte notare dallo stesso appaltatore obbligato, però, ad eseguirle. Se l’appaltatore riesce a dimostrare che i lavori fatti male in condominio derivano da tale modo di fare, allora non risulta assolutamente responsabile dei lavori fatti male in condominio.
Nel caso di lavori, ordinari o straordinari, fatti male in condominio, l’amministratore gioca un ruolo importante perché decide i lavori da fare in alcuni casi e deve vigilare sulla loro corretta esecuzione per evitare che successivamente risultino effettivi vizi d’opera.
E’, infatti, per legge, responsabilità dell’amministratore di condominio controllare che l'esecuzione dei lavori sia effettuata correttamente sia in conformità a quanto deciso sia nel rispetto della normativa che regola la sicurezza sul lavoro. Ed è responsabilità dell’amministratore di condominio anche riferire all’assemblea di condominio i lavori eseguiti, anche dopo la loro realizzazione.