Tolleranza abusi edilizi condono automatico nuova sentenza
Cosa prevede la nuova sentenza su tolleranza di abusi edilizi e condono automatico: quando si può fare e ultimi chiarimenti
Un abuso edilizio si verifica ogni volta che si realizza un’opera una modifica ad una costruzione già esistente che ne modifica la volumetria senza avere il permesso di costruire o altre autorizzazioni edilizie dovute.
L’abuso edilizio si configura come reato che può portare alla demolizione totale dell’opera realizzata senza permessi ma sussiste anche la possibilità di sanatoria dell’abuso per evitare la demolizione così come, stando a quanto stabilito da una nuova importante sentenza, anche la possibilità di condono automatico. Vediamo allora cosa prevede la nuova sentenza su tolleranza di abusi edilizi e condono automatico.
Stando a quanto riportato dal Consiglio di Stato, per valutare la tolleranza dell’abuso edilizio, per cui è previsto relativo condono automatico, bisogna considerare soprattutto tre elementi che sono:
Quando, però, si supera la soglia della tolleranza dell’abuso edilizio al 2% bisogna ricorrere alla sanatoria di un abuso edilizio per estinguere il reato di abusivismo e non arrivare all'ordine di demolizione dell'opera abusiva.
Quando si supera la soglia della tolleranza dell’abuso edilizio, bisogna chiedere apposita sanatoria per evitare la demolizione dell’opera. Le opere considerate abusive sono quelle che violano la normativa urbanistica, cioè che vengono realizzate nei casi in cui, per legge, è obbligatorio richiedere un'autorizzazione comunale per l'esecuzione dei lavori e non viene presentata o quando le costruzioni vengono realizzate in difformità dal permesso stesso.
Per evitare la demolizione dell’opera realizzata in abuso edilizio, bisogna avere la doppia conformità delle costruzioni realizzate alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto e sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria.
Per chiedere la sanatoria dell’abuso edilizio, bisogna incaricare un tecnico abilitato che ha il compito di calcolare la sanzione e presentare un'istanza al Comune, che entro sessanta giorni deve esprimere parere favorevole e accogliere la domanda o negarla.
Se non si riceve alcuna risposta dal responsabile dell’ufficio comunale di competenza entro i termini di legge, la stessa si intende non accolta (silenzio-rigetto) e la legge permette di presentare successivo ricorso ad un giudice amministrativo.