Nuove regole abusi edilizi verande tettoie portici
Quali sono le ultime novità per abusi edilizi verande, tettoie e portici del 2022: cosa prevedono nuove regole in vigore e chiarimenti
Quali sono le nuove regole per abusi edilizi verande, tettoie e portici introdotte da recenti sentenze nel 2022? Il problema degli abusi edilizi è sempre molto attuale e nonostante norme e leggi sono diversi gli abusi che continuano a perpetrarsi. Diverse sono anche, però, le nuove regole relative ad abusi edilizi verande, tettoie e portici. Vediamo quali sono.
In particolare, il Decreto Aiuti bis ha stabilito che per la realizzazione di verande su balconi non serve chiedere permessi di costruire al Comune né altre autorizzazioni ma solo ed esclusivamente se la veranda sul proprio balcone di casa viene realizzata con chiusure trasparenti amovibili.
Si tratta delle cosiddette VePa, installazioni che proteggono dagli agenti atmosferici, ma migliorano anche le prestazioni acustiche ed energetiche e riducono le dispersioni termiche dei balconi, ma che sono strutture mobili e in quanto tali rientranti nell'edilizia libera. Se, però, la veranda che si costruisce per chiudere il balcone è di materiale come muratura ed è fissa, comportando pertanto un ampliamento della volumetria dell'unità abitativa, allora è sempre obbligatorio chiedere il permesso di costruire al Comune.
Atra novità previste per gli abusi edilizi di verande riguardano l’impossibilità di terzo condono in alcune situazioni. Secondo quanto stabilito dal Tar Lazio, infatti, per la realizzazione di nuovi volumi e superfici in aree vincolate, indipendentemente dalla data di imposizione del vincolo e dalla natura di vincolo assoluto o relativo alla edificabilità, non si applica il terzo condono.
La non condonabilità degli abusi verificatisi in una zona soggetta a vincoli paesaggistici e che non riguardano abusi minori è stata confermata anche dalla Corte Costituzionale mentre il Consiglio di Stato ha più volte affermato che sono sanabili le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, tra cui quello ambientale e paesaggistico, solo se si tratta di opere minori senza aumento di superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria) e se ricorrono le seguenti condizioni:
Secondo il Tar, anche la totale chiusura del portico e la sua annessione all’abitazione determina un aumento di volumetria della casa ad uso abitativo e rappresenta un intervento di ristrutturazione edilizia ‘pesante’ per cui serve sempre il permesso di costruire o in alternativa la presentazione della Scia.
Ulteriori nuove regole su abusi edilizi di verande, tettoie o portici riguardano tolleranza e responsabilità degli abusi stessi. Quando, infatti, si costruiscono verande, tettoie o portici abusi in giardino è necessario chiedere la sanatoria per evitare l’ordine di demolizione dell’opera realizzata ma solo se supera la cosiddetta tolleranza collegata ad abusi edilizi.
Le nuove leggi in vigore prevedono, infatti, la possibilità di una sanatoria automatica dell’abuso edilizio entro il tetto della tolleranza del 2% tra stato di fatto e progetto. Se cioè veranda, tettoia o portico per cui era obbligatorio il permesso di costruire sono stati costruiti senza permesso ma la differenza stato di fatto e progetto rientra nel limite del 2%, allora sussiste la tolleranza e la sanatoria per l’abuso edilizio scatta automaticamente.
L’abusivismo tollerato vale solo ed esclusivamente per piccole difformità edilizie. In caso contrario bisogna sempre chiedere la sanatoria al Comune di competenza e pagare la relativa sanzione in base all'entità dell'abuso. Ulteriori novità riguardano la responsabilità di un abuso edilizio che, secondo recenti sentenze, non è solo dei costruttori ma è anche dei proprietari.
In particolare, secondo la Corte di Cassazione il proprietario incolpevole non risponde penalmente degli abusi commessi ma riceve provvedimenti sanzionatori da parte del Comune di competenza, mentre risponde penalmente di costruzioni abusive in casa solo se direttamente realizzate da lui come costruttore dei lavori.
Inoltre, secondo il Tar Puglia, responsabilità di un abuso edilizio, anche su area demaniale, è sempre del proprietario del bene anche se non ha commesso materialmente l’abuso.