Ecco come i tribunali d'Italia sono intervenuti sulla delicata materia delle responsabilità dell'amministratore di condominio. Ecco le più interessanti.
Più volte i tribunali nei vari gradi di giudizio sono intervenuti sul tema della responsabilità dell'amministratore di condominio. Proprio dall'esame delle sentenze più recenti saltano fuori importanti precisioni che integrano le disposizioni in vigore:
Secondo la Consulta, l'amministratore del condominio ha il compito di provvedere non solo alla gestione delle cose comuni, ma anche alla custodia di esse, con il conseguente obbligo di vigilare affinché non rechino danni a terzi od agli stessi condomini.
Quest’obbligo non viene meno neanche nell’ipotesi in cui il condominio appalti a terzi lavori riguardanti le parti comuni dell’edificio condominiale, a meno che il compito di vigilare su tali lavori non venga affidato a persona diversa dall’amministratore.
Ne consegue che l’amministratore stesso è responsabile del danno alla persona patito da uno dei condomini, in conseguenza dell’inciampo in una insidia creata dall’impresa cui erano stati appaltati lavori di manutenzione dell’immobile condominiale.
La Corte d'Appello di Palermo ha fatto presente che la mancata consegna, da parte dell’ex amministratore condominiale resosi irreperibile, della documentazione contabile relativa alla propria gestione nelle mani del nuovo amministratore integra il reato di appropriazione indebita.
Il delitto ha natura istantanea e si consuma con la prima condotta appropriativa, cioè nel momento in cui viene compiuto sulla cosa un atto di dominio accompagnato dalla volontà espressa o tacita di tenerla come propria.
Un'altra importante sentenza della Corte di Cassazione ha fissato un punto ben preciso. L'amministratore del condominio, che è responsabile dei danni provocati dalla sua negligenza, dal cattivo uso dei poteri e in genere di qualsiasi inadempimento degli obblighi legali o regolamentari, non può essere ritenuto responsabile, ancorché sia tenuto a far osservare il regolamento condominiale, dei danni cagionati dall’abuso dei condomini nell’uso della cosa comune, non essendo dotato di poteri coercitivi e disciplinari nei confronti dei singoli condomini né obbligato a promuovere azione giudiziaria contro i detti condomini in mancanza di una espressa disposizione condominiale o di una delibera assembleare.
Per la sezione penale della Consulta, l'amministratore di condominio assume una posizione di garanzia derivante dalle norme civilistiche che gli attribuiscono la competenza ad eseguire tutti i necessari atti di gestione e manutenzione delle parti comuni di un edificio. Ne consegue che va ritenuto responsabile per l’eventuale evento lesivo derivante dalla difettosa manutenzione dell’immobile.
In tema di responsabilità dell’amministratore di condominio - ha ulteriormente messo nero su bianco il tribunale di Milano . il mero modesto ritardo nell’assunzione di un’incombenza, qualora non si traduca in una forma di colpevole inerzia, non è sufficiente ad integrare una grave violazione dei doveri dell’amministratore suscettibile di portare alla revoca.