Quando distanza di mura, costruzioni, piante può essere diverse da quella previste per legge

di Chiara Compagnucci pubblicato il
Quando distanza di mura, costruzioni, pi

Quali sono i casi in cui possono essere diverse le distanze di mura, costruzioni e piante rispetto a quanto stabilito: cosa prevedono leggi in vigore e chiarimenti

Quando le distanze di mura, costruzioni, piante possono essere diverse da quelle previste per legge? Quando ci sono costruzioni confinanti di case o altri immobili o su strade, le leggi in vigore sono ben chiare sulle distanze da rispettare per evitare di creare problemi tra vicini e proprietà confinanti. Ci sono, però, anche casi in cui tali distanze possono essere non rispettate senza incorrere in alcun problema o sanzioni. Vediamo quali sono.

  • Distanze mura, costruzioni, piante quali sono secondo leggi in vigore
  • Quando distanze di mura, costruzioni, piante possono essere diverse da quelle previste


Distanze mura, costruzioni, piante quali sono secondo leggi in vigore

Secondo quanto stabilito dalle leggi in vigore, le distanze di mura, costruzioni, piante e altri tipi di recinzione da rispettare tra due case sono le seguenti:
  • di tre metri di distanza dalla casa del vicino, se si tratta di alberi ad alto fusto, come noci, cipressi, pini, querce, castagni, ecc, cioè alberi particolarmente alti;
  • di un metro e mezzo di distanza dalla casa del vicino, se si tratta di alberi di non alto fusto;
  • di mezzo metro di distanza dalla casa del vicino, se si tratta di siepi vive, vite, arbusti, piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo, siepi vive e vite;
  • di un metro di distanza dalla casa del vicino, se si tratta di siepi di castagno, di ontano o di piante che si recidono vicino al ceppo;
  • di due metri di distanza dalla casa del vicino, se si tratta delle ornamentali robinie.
Secondo quanto previsto dal Codice civile, anche tutte le opere edilizie devono rispettare precise distanze dal confine con altre abitazioni o da eventuali strade.

Per quanto riguarda le mura, le leggi in vigore prevedono che ogni proprietario di casa abbia la facoltà di delimitare la sua proprietà con un muro di cinta che non può essere di altezza superiore a 3 metri o a limiti inferiori fissati dai locali regolamenti edilizi. Tre metri è anche la distanza da rispettare rispetto al confine con la casa vicina. Stessa distanza vale rispetto ad una strada adiacente alla propria casa. 

Quando distanze di mura, costruzioni, piante possono essere diverse da quelle previste

Se è vero che il Codice Civile stabilisce le distanze di mura, costruzioni, piante tra due case al confine, ci sono anche casi in cui esistono deroghe a tali distanze che si possono non rispettare senza incorrere in alcuna sanzione o possono essere diverse da quelle previste.

Stando, infatti, a quanto previsto dalle leggi attuali, esistono deroghe per cui si possono non rispettare le distanze di mura, costruzioni, piante tra due case nei seguenti casi:

  • se sul confine tra le due case è presente un muro divisorio, sia di proprietà esclusiva e sia in comune tra i due vicini, a condizione che l’altezza di alberi o piante non superi l’altezza del muro stesso;
  • se i due fondi sono separati da un fosso in comproprietà;
  • se si tratta di piante in vaso mobile e piante rampicanti.
Inoltre, le distanze di mura, costruzioni, piante possono essere diverse da quelle previste se stabilito diversamente dai singoli regolamenti edilizi, che possono prevedere anche distanze differenti, per esempio di 5 metri dal confine. 

In tema di distanze, la Corte Costituzionale ha anche dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Siciliana che riapriva i termini per il condono edilizio di opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincoli idrogeologici, culturali e paesaggistici, ritenendola lesiva della riserva allo Stato della tutela dell’ambiente e in contrasto con la norma statale vigente.

Stessa sentenza di illegittimità per una legge della Regione Lombardia che stabiliva che, in assenza di un piano paesaggistico elaborato congiuntamente da Stato e da Regione, permetteva l’ampliamento della superficie dei fabbricati da destinare ad attività agrituristica. Anche in questo caso, secondo la Corte si manifesta fortemente il rischio di pregiudicare la tutela del paesaggio. Solo se sono previste deroghe effettiva dalla legge, allora le distanze già fissate dalla normativa generale possono essere diverse.