Norme già in vigore sull'assicurazione casa
I Ministeri dello Sviluppo economico, della Giustizia e dell'Economia hanno creato 6 livelli di protezione a formare il contenuto minimo delle polizze da sottoscrivere per la casa.
Ecco il modello di polizza decennale che il costruttore deve contrarre e consegnare all'acquirente al momento del rogito. Si tratta di un passaggio fondamentale, in quanto la conseguenza nel caso di assenza è la nullità del contratto. Facciamo il punto della situazione tra le novità introdotte nell'ordinamento italiano e le disposizioni già vigenti:
Il primo riguarda l'immobile con la società di assicurazione che si obbliga all'indennizzo dei danni materiali e diretti causati all’immobile assicurato nei casi di crollo o rovina totale o parziale e gravi difetti costruttivi, purché detti eventi siano derivanti da vizio del suolo o da difetto di costruzione e abbiano colpito parti della casa destinate per propria natura a lunga durata.
La copertura è quindi allargata al rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui delle cose assicurate in seguito a sinistro indennizzabile e al rimborso delle spese per lo smaltimento dei residui delle cose assicurate.
Scatta poi la protezione dell'involucro, al netto delle componenti in vetro. L'assicuratore è chiamato a indennizzare le spese necessarie per il ripristino totale o parziale delle opere assicurate danneggiate per distacco e rottura riconducibili a fatti della costruzione, anche dovuto ai prodotti impiegati.
In riferimento all'impermeabilizzazione, la società di assicurazione si obbliga all'indennizzo dei danni materiali e diretti alle impermeabilizzazioni delle coperture, riconducibili a fatti della costruzione aventi come diretta conseguenza la mancata tenuta all'acqua delle impermeabilizzazioni stesse, verificatisi e denunciati a partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino al decimo anno compreso.
L'assicuratore deve quindi indennizzare i danni materiali e diretti a pavimentazioni e a rivestimenti per distacco o rottura e riconducibili a grave difetto di posa in opera. Infine, da segnalare gli intonaci e rivestimenti esterni, coperti per danni materiali e diretti dovuti a distacco parziale o totale dal supporto sul quale sono applicati e riconducibili a grave difetto di posa in opera.
Disposizioni sull'assicurazione della casa alla mano, il costruttore è obbligato a contrarre e a consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della proprietà una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.
Per il Codice civile, quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denuncia.