Autocertificazione falsa per spostarsi per coronavirus
Secondo le disposizioni attuali vanno evitati gli spostamenti in entrata e uscita dai territori tranne per indifferibili esigenze lavorative o situazioni d'emergenza.
Le restrizioni per spostarsi in tempo di coronavirus valgono in tutte le città italiane, grandi e piccoli, e in tutte le regioni.
E non solo, come inizialmente previsto, per la Lombardia e le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria. I nuovi provvedimenti assunto dal governo hanno allargato il campo di applicazione delle norme, ma hanno mantenuto il medesimo rigore.
E con un aspetto supplementare da evidenziare: la previsione di sanzioni ben precise.
Sono di due tipi: la prima è relativa all'utilizzo improprio del modulo di autocertificazione degli spostamenti da un comune all'altro a cui si può ricorrere solo per quattro ragioni: comprovate esigenze lavorative, o situazioni di necessità, motivi di salute, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Il secondo tipo di verifiche riguarda l'autocertificazione falsa. Vediamo in questo articolo
Secondo le disposizioni attuali vanno evitati gli spostamenti in entrata e uscita dai territori comunali, oltre che all'interno degli stessi territori, tranne per indifferibili esigenze lavorative o situazioni d'emergenza. Il mancato rispetto è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro.
A stabilirlo è l'articolo 650 del codice penale sull'inosservanza di un provvedimento di un'autorità pubblica. Non solo, ma pene più severe possono essere comminate a chi adotta comportamenti che configurino ipotesi più gravi di reato.
Non è previsto alcun blocco dei trasporti e tutti i mezzi - pubblici e privati - funzionano regolarmente Da segnalare che lo sport e le attività motorie all'aria aperta sono ammessi nel rispetto della distanza di un metro e in ogni caso occorre evitare assembramenti.
Non solo il divieto in entrata, in uscita e all’interno, o comunque solo con valida motivazione da autocertificare. L’apertura di luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare l’assembramento di persone, tenendo conto delle dimensioni dei luoghi.
Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi presenti nei centri commerciali e nei mercati.
Sono consentite le attività di ristorazione e bar con l’obbligo, a carico dei gestori, di fare rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Sospese le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese le università, con la possibilità di svolgere attività a distanza. Sospese le procedure concorsuali pubbliche e private, tranne in casi di valutazione curriculare.
Sono chiusi i musei e gli altri luoghi della cultura, cinema e teatri. Sospesi eventi e competizioni di ogni ordine e disciplina, consentiti solo a porte chiuse. Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici. Sospese le attività di palestre e piscine.