Dal punto di vista fiscale, i buoni pasto non son utile ai fini dell'accantonamento del Tfr e non sono imponibili ai fini Irpef. Ecco le novità per il 2020.
Anche i buoni pasto sono finiti nella legge di Bilancio 2019-2020 con un doppio provvedimento: la riduzione delle esenzioni per quelli cartacei a 4 euro e l'aumento a 8 euro per quelli elettronici. Si tratta del tassello di un mosaico ben più ampio che prevede il riordino delle detrazioni.
Siamo però ancora nella fase preliminare perché l'esecutivo non ha ancora individuato il tetto di reddito oltre il quale è previsto l'azzeramento delle detrazioni per gli oneri sostenuti. In ogni caso il percorso sarà graduale e non si consumerà tutto nel 2020, ma un orizzonte temporale di 2-3 anni.
Tutti i cambiamenti sono contenuti nel documento programmatico di bilancio inviato a Bruxelles e qui si legge testualmente dell'intenzione dell'esecutivo targato Movimento 5 Stelle-Partito democratico di introdurre una riduzione delle esenzioni vigenti per i buoni pasto cartacei a 4 euro e contestuale aumento dell'esenzione a 8 euro per i buoni pasto elettronici.
Il Documento programmatico di bilancio contiene le informazioni più importanti relative al bilancio del prsossimo anno. Sono indicate la descrizione e la quantificazione delle misure inserite nella manovra di bilancio, tra cui le novità relative ai buoni pasto, le proiezioni delle principali voci di entrata e di spesa e le previsioni macroeconomiche, il saldo di bilancio,
Dal punto di vista fiscale, i buoni pasto non son utile ai fini dell'accantonamento del Tfr (Trattamento di fine rapporto) e né per quelli previdenziali. E allo stesso tempo non costituiscono reddito e quindi non sono imponibili ai fini Irpef. I ticket sono destinati dall'azienda ai lavoratori subordinati, a tempo pieno o parziale, anche se l'orario di lavoro non prevede una pausa pranzo.
Sulla base delle regole adesso in vigore, i buoni pasti possono essere cumulati fino a un massimo di 8, sono utilizzabili per l'intero valore indicato e sono sono spendibili in agriturismi, ittiturismi, nei mercatini e negli spacci aziendali.
Possono essere utilizzati per l'intero valore facciale fino a 7 euro, compresa l'Iva prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e non al di fuori dell'orario di lavoro, ad esempio per fare la spesa al supermercato. I buoni elettronici sono tracciabili per cui eventuali usi impropri verrebbero rilevati e sanzionati poiché non possono essere ceduti, venduti, cumulati o convertiti in denaro.
Dal punto di vista formale affinché siano validi e accettati i buoni pasto in forma cartacea devono riportare uno dopo l'altro il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro, la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione, il valore facciale espresso in valuta corrente e il termine temporale di utilizzo.
E poi, deve essere presente uno spazio riservato all'apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell'esercizio convenzionato presso cui il ticket viene utilizzato. Infine non deve mancare la dicitura "Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare".