Il lavoro accessorio con i voucher
Nel 2017 sono ancora in vigore il lavoro autonomo occasionale e il lavoro accessorio ovvero quello pagato i voucher per le prestazioni occasionali.
AGGIORNAMENTO: Il lavoro autonomo occasionale, nel limite reddituale dell'anno, minore o uguale a 5.000 euro, è esente da contribuzione Inps. Se maggiore di 5.000 euro all'anno ne è invece soggetto come gestione separata. In ogni caso è sempre soggetto a ritenuta fiscale d'acconto del 20%.
Sono cambiate le regole del mercato del lavoro, anche in riferimento alle prestazioni occasioni. Per il 2017 è stata confermata l'abolizione dei contratti a progetto e le collaborazioni coordinate e continuative. Di fatto possono essere stipulabili sono il lavoro autonomo occasionale e il lavoro accessorio ovvero quello pagato i voucher. Il primo dei due si caratterizza dalla mancanza di continuità della prestazione e dall'assenza di coordinamento. In pratica l'attività non deve essere svolta all'interno dell'azienda né nell'ambito del ciclo produttivo. Il secondo si basa sulla retribuzione con un sistema di voucher o buoni lavoro erogati dall'Inps attraverso gli uffici postali, le tabaccherie e le banche convenzionate.
Il lavoro autonomo occasionale, nel limite reddituale dell'anno, minore o uguale a 5.000 euro, è esente da contribuzione Inps. Se maggiore di 5.000 euro all'anno ne è invece soggetto come gestione separata. In ogni caso è sempre soggetto a ritenuta fiscale d'acconto del 20%. di orario; La prestazione d’opera occasionale si caratterizza per
Il lavoro accessorio con i voucher è esente ai fini fiscali, nel limite di 7.000 euro netti all'anno equivalenti a 9.333 euro lordi, se svolto a favore di soggetti privati e nel limite di 2.000 euro netti, pari a 2.666 euro lordi se a favore di imprese e studi professionali. Un voucher corrisponde a 1 ora di lavoro e ha un valore di 10 euro, esenti da imposte e con aliquote contributive ridotte (13% Inps e 7% Inail oltre a 5% di spese). Di conseguenza il valore netto è pari a 7,5 euro. Al momento della riscossione dei voucher, il prestatore deve esibire la propria Tessera Sanitaria o il tesserino magnetico del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate o la carta d’identità elettronica, per la verifica del codice fiscale. I destinatari del contratto di lavoro accessorio sono