Cococo, contratti e prestazioni occasionali
Nel 2017 non sono più applicabili i Cocopro, ma restano in vigore i Cococo. Ecco per chi, quando e come.
Sono cambiate le norme su contratti e prestazioni occasionali nel 2017 e con alcune conferme. In prima battuta anche per questi 12 mesi non possono essere sottoscritti i cosiddetti Cocopro ovvero il Contratto di collaborazione a progetto. Diverso è invece il caso dei Cococo ovvero il Contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ancora applicabile ma a determinate condizioni. Il testo di riferimento è il codice di procedura civile, secondo cui si intende una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente (e non esclusivamente) personale, anche se non a carattere subordinato. In buona sostanza il lavoro non deve essere eseguito con modalità organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro ma nei modi stabiliti dal collaboratore in coordinamento con il committente.
La collaborazione coordinata e continuativa è così definita perché la prestazione lavorativa è collegata al ciclo produttivo del committente e si sviluppa in una serie di attività ripetute in un arco di tempo, senza prevedere una subordinazione gerarchica né un inserimento organico nella struttura produttiva. I collaboratori hanno l'obbligo di iscriversi alla gestione separata Inps, cui il committente deve versare i contributi. Nel 2017 l'aliquota è pari al 32,72% del compenso (24% per gli iscritti anche ad altre casse previdenziali), di cui due terzi a carico del committente e un terzo a carico del collaboratore. In presenza di alcuni requisiti contributivi, i collaboratori hanno diritto a indennità di degenza ospedaliera, di malattia e di maternità.
In caso di perdita del lavoro, i collaboratori possono chiedere la Dis-Coll, un'indennità di disoccupazione che spetta, per una durata massima di 6 mesi, a chi è iscritto in via esclusiva alla gestione separata Inps, è senza partita Iva, ha versato almeno una mensilità di contribuzione nell'anno in cui è cessato il lavoro e tre mensilità dal primo gennaio dell'anno precedente.
Le collaborazioni a favore della pubblica amministrazione sono proibite dal primo gennaio 2017. Le collaborazioni coordinate e continuative, senza progetto, restano possibili
Un voucher corrisponde a un'ora di lavoro e ha un valore di 10 euro, esenti da imposte e con aliquote contributive ridotte. Il valore netto è pari a 7,5 euro. Il lavoro con i voucher è esente ai fini fiscali, nel limite di 7.000 euro netti all'anno equivalenti a 9.333 euro lordi, se svolto a favore di soggetti privati e nel limite di 2.000 euro netti, pari a 2.666 euro lordi se a favore di imprese e studi professionali. I destinatari sono