Controlli su dipendenti, nuovi diritti lavoratori e obblighi azienda con circolare 19/2022

di Chiara Compagnucci pubblicato il
Controlli su dipendenti, nuovi diritti l

La circolare del Ministero del lavoro mette nero su bianco obblighi e diritti che coinvolgono sia il datore di lavoro e sia il dipendente.

La parola chiave per comprendere le nuove disposizioni sul mondo del lavoro è algoritmo. Perché è proprio questo strumento che suggerisce l'assegnazione di mansioni ai lavoratori in base ai parametri prefissati.

A cui si aggiungono sistemi automatizzati di monitoraggio, sistemi di geolocalizzazione che prevedano segnalazioni o interventi automatici in caso di pericolo. Tutti i dettagli sono contenuti in una nuovissima circolare del Ministero del Lavoro che fissa anche le disposizioni relative ai controlli sui dipendenti, ai rinnovati diritti dei lavoratori e agli obblighi a carico delle aziende. Non ci resta allora che fare il punto della situazione:

  • Importanti chiarimenti del Ministero del Lavoro
  • Nuove disposizioni sul lavoro in Italia nel 2022

Importanti chiarimenti del Ministero del Lavoro

La circolare del Ministero del Lavoro mette nero su bianco come il datore di lavoro sia chiamato a procedere all'informativa quando la disciplina della vita lavorativa del dipendente sia interamente rimesso all'attività decisionale di sistemi automatizzati.

Per fare alcuni esempi concreti, l'obbligo dell'informativa sussiste nel caso di assunzione o conferimento dell'incarico tramite l’utilizzo di chatbot durante il colloquio, la profilazione automatizzata dei candidati, lo screening dei curricula, l'utilizzo di software per il riconoscimento emotivo e test psicoattitudinali. Oppure nel caso di gestione o cessazione del rapporto di lavoro con assegnazione o revoca automatizzata di compiti, mansioni o turni, definizione dell'orario di lavoro, analisi di produttività, determinazione della retribuzione, promozioni, attraverso analisi statistiche, strumenti di data analytics o machine learning, rete neurali, deep-learning.

Altro aspetto che trova spazio nel documento del Ministero è la disciplina del periodo di prova ed esattamente la durata massima che è di sei mesi. Il termine può tuttavia essere ridotto dai contratti collettivi. Nel caso di contratto a tempo determinato - viene precisato nella circolare 19 del 2022 - il periodo di prova è fissato proporzionalmente alla durata massima del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell'impiego.

Dopodiché, in caso di rinnovo del contratto per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto a un nuovo periodo di prova. Quest'ultimo è quindi prolungato in misura corrispondente alla durata dell'assenza, richiamando la sopravvenienza di eventi quali malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori. L'indicazione di tali assenze non ha carattere tassativo e dunque rientrano nel campo di applicazione tutti gli altri casi di assenza previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, fra cui anche i congedi e i permessi legge 104.

Nuove disposizioni sul lavoro in Italia nel 2022

A proposito di diritti e obblighi, per quanto riguarda i contratti in cui la durata dell'orario di lavoro e la sua collocazione temporale non sono predeterminati. In tali casi, il datore di lavoro o il committente può imporre al lavoratore di svolgere l'attività lavorativa solo se il lavoro si svolge entro ore e giorni di riferimento predeterminati; e se il lavoratore è informato dal suo datore di lavoro o committente sull'incarico da eseguire con il ragionevole periodo di preavviso. Il periodo minimo di preavviso deve avere una durata ragionevole e può variare in funzione delle esigenze del settore interessato, ferma restando la necessità di garantire in ogni caso l'adeguata protezione dei lavoratori.

Previsto quindi che la formazione obbligatoria sia garantita gratuitamente a tutti i lavoratori, sia considerata come orario di lavoro e, ove possibile, sia svolta durante lo stesso. La disposizione non si applica però alla formazione professionale e alla formazione per ottenere o mantenere una qualifica professionale, salvo che il datore di lavoro non sia tenuto a fornirla per legge o in base al contratto individuale o collettivo.