Come e quando viene applicato il contratto di lavoro co.co.co parasubordinato e regole che lo definiscono: cosa c’è da sapere
Il contratto di lavoro co.co co. lavoro parasubordinato è per una tipologia di impiego a metà strada tra il lavoro dipendente e il lavoro autonomo e, pur lasciando per definizione spazio al lavoro autonome, non prevede in realtà che il dipendente inquadrato con contratto di lavoro parasubordinato possa agire autonomamente. Deve sempre, infatti, attenersi alle direttive che impartite dal datore di lavoro. Come funziona il contratto di lavoro parasubordinato e quali sono le regole previste?
Le regole del contratto co.co.co parasubordinato sono:
Stando a quanto stabilito dalla legge, vi sono casi specifici in cui è possibile avere un contratto parasubordinato o di co.co.co. e sono:
Anche i co.co.co. con contratto parasubordinato sono assicurati contro infortuni e malattie professionali e devono versare il relativo premio all’Inail, eccezion fatta nei casi in cui la loro collaborazione sia verso un’associazione sportiva dilettantistica o esercitata da un professionista iscritto ad un albo.
Il premio all’Inail è per 1/3 a carico del collaboratore e per 2/3 a carico del committente. Per l’assicurazione Inail il versamento deve essere fatto per intero dal committente.
Il contratto co.co.co riconosce anche la maternità ed è previsto il pagamento della relativa indennità a patto che la donna sia regolarmente iscritta alla gestione separata dell’Inps.
Nei casi di contratti co.co.co parasubordinati lo stipendio viene pattuito dalle parti in base alla quantità e qualità del lavoro e al tempo necessario per svolgerlo e completarlo. Il contratto, insieme allo stipendio, può prevedere anche eventuali benefit o altri valori di utilità.
Per quanto riguarda, invece, il capitolo previdenziale, chi ha un contratto co.co.co parasubordinato, al via del primo rapporto di collaborazione coordinata continuativa, deve provvedere all’iscrizione alla gestione separata dell’Inps e i contributi previdenziali vengono pagati per 1/3 dal collaboratore e per 2/3 dal committente.
L’aliquota contributiva per tutti i collaboratori iscritti alla gestione separata dal 2018 è del 33%; in caso di maternità, assegni familiari o malattia, l’aliquota temporanea è dello 0,72%.
La denuncia all’Inps dei dati retributivi e delle informazioni per il calcolo dei contributi deve essere fatta dal committente ogni mese in via telematica, e lo stesso deve versare ogni mese il totale dei contributi, compresa la parte a carico del collaboratore (che verrà scalata dal compenso) tramite modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello in cui è stato erogato il compenso.
Chi ha un contratto parasubordinato e versa i contributi alla gestione separata ha diritto all’assegno per il nucleo familiare se la somma complessiva dei redditi da collaborazione è pari almeno al 70% di quello complessivo del nucleo.