Ferie, malattia, congedi, stipendi, pensione nel contratto di lavoro co.co.co parasubordinato 2023

di Marianna Quatraro pubblicato il
Ferie, malattia, congedi, stipendi, pens

Come e quando viene applicato il contratto di lavoro co.co.co parasubordinato e regole che lo definiscono: cosa c’è da sapere

Il contratto di lavoro co.co co. lavoro parasubordinato è per una tipologia di impiego a metà strada tra il lavoro dipendente e il lavoro autonomo e, pur lasciando per definizione spazio al lavoro autonome, non prevede in realtà che il dipendente inquadrato con contratto di lavoro parasubordinato possa agire autonomamente. Deve sempre, infatti, attenersi alle direttive che impartite dal datore di lavoro. Come funziona il contratto di lavoro parasubordinato e quali sono le regole previste?

Contratto di lavoro co.co.co: regole

Le regole del contratto co.co.co parasubordinato sono:

  1. l’autonomia, perchè il collaboratore decide autonomamente tempi e modalità di esecuzione della commessa, ma non impiega propri mezzi organizzati ma quelli del committente;
  2. prevalente personalità della prestazione;
  3. coordinamento con le esigenze dell’organizzazione aziendale esercitato dal committente;
  4. non attrazione dell’attività lavorativa nell’oggetto dell’eventuale professione svolta dal contribuente;
  5. retribuzione che deve essere corrisposta in forma periodica e prestabilita;
  6. Inserimento nell’organizzazione aziendale.
Anche nel caso di un contratto di co.co.co. si può interrompere anticipatamente il rapporto di lavoro.


Contratto parasubordinato: quando si può applicare

Stando a quanto stabilito dalla legge, vi sono casi specifici in cui è possibile avere un contratto parasubordinato o di co.co.co. e sono:

  1. collaborazioni per cui sono previste dai Ccnl delle discipline specifiche relative al trattamento economico e normativo in base alle particolari esigenze di un’azienda;
  2. collaborazioni di professionisti intellettuali iscritti agli appositi albi professionali;
  3. collaborazioni a fini istituzionali con associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle rispettive federazioni nazionali e agli enti riconosciuti dal Coni;
  4. collaborazioni per la produzione e la realizzazione di spettacoli da fondazioni lirico-sinfoniche;
  5. collaborazioni con il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico;
  6. attività dei componenti di organi di amministrazione e controllo delle società;
  7. attività di partecipanti a collegi e commissioni.

Contratto co.co.co.parasubordinato: regole ferie, malattia, congedi

Il contratto co.co.co riconosce ferie pagate, malattia, maternità e congedi. Nei casi di assenza del collaboratore per malattia, con il contratto co.co.co parasubordinato ha diritto ad un’indennità giornaliera erogata dall’Inps per un massimo di giorni pari ad 1/6 della durata complessiva del contratto di lavoro parasubordinato e non inferiore a 20 giorni durante l’anno solare. Sono escluse le assenze per malattia inferiori a 4 giorni. Se c’è una continuazione o una ricaduta della malattia, vengono indennizzati anche i primi 3 giorni, purché il collaboratore presenti apposita certificazione all’Inps e al committente.

Anche i co.co.co. con contratto parasubordinato sono assicurati contro infortuni e malattie professionali e devono versare il relativo premio all’Inail, eccezion fatta nei casi in cui la loro collaborazione sia verso un’associazione sportiva dilettantistica o esercitata da un professionista iscritto ad un albo.

Il premio all’Inail è per 1/3 a carico del collaboratore e per 2/3 a carico del committente. Per l’assicurazione Inail il versamento deve essere fatto per intero dal committente.

Il contratto co.co.co riconosce anche la maternità ed è previsto il pagamento della relativa indennità a patto che la donna sia regolarmente iscritta alla gestione separata dell’Inps.

Contratti co.co.co parasubordinato: regole stipendi e pensione

Nei casi di contratti co.co.co parasubordinati lo stipendio viene pattuito dalle parti in base alla quantità e qualità del lavoro e al tempo necessario per svolgerlo e completarlo. Il contratto, insieme allo stipendio, può prevedere anche eventuali benefit o altri valori di utilità.

Per quanto riguarda, invece, il capitolo previdenziale, chi ha un contratto co.co.co parasubordinato, al via del primo rapporto di collaborazione coordinata continuativa, deve provvedere all’iscrizione alla gestione separata dell’Inps e i contributi previdenziali vengono pagati per 1/3 dal collaboratore e per 2/3 dal committente.

L’aliquota contributiva per tutti i collaboratori iscritti alla gestione separata dal 2018 è del 33%; in caso di maternità, assegni familiari o malattia, l’aliquota temporanea è dello 0,72%.

La denuncia all’Inps dei dati retributivi e delle informazioni per il calcolo dei contributi deve essere fatta dal committente ogni mese in via telematica, e lo stesso deve versare ogni mese il totale dei contributi, compresa la parte a carico del collaboratore (che verrà scalata dal compenso) tramite modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello in cui è stato erogato il compenso.

Chi ha un contratto parasubordinato e versa i contributi alla gestione separata ha diritto all’assegno per il nucleo familiare se la somma complessiva dei redditi da collaborazione è pari almeno al 70% di quello complessivo del nucleo.