L'orario settimanale massimo per i lavoratori dipendenti è di 48 ore e in questa cifra sono inclusi gli straordinari, ma non le deroghe e le eccezioni.
Non è possibile lavorare senza pause nell'arco della stessa giornata o della settimana. Non si tratta solo della necessità fisiologica di recuperare le energie fisiche e mentali, qualunque siano le mansioni svolte, ma anche di precise prescrizioni di legge. Le norme via via aggiornate fino al 2019 fissano infatti il numero massimo di ore al giorno per il lavorare, ma anche le eccezioni e le deroghe. Pensiamo per esempio al lavoro retribuito straordinario, anch'esso soggetto a limiti ben preciso.
E allo stesso tempo, le regole 2019 sull'orario lavorativo massimo indicano anche le sanzioni a cui va incontro l'azienda nel caso di mancato rispetto. Prima di entrare nel dettaglio della normativa aggiornata, facciamo però presente che le leggi in vigore non stabiliscono in realtà l'orario lavorativo massimo bensì l'orario di riposo minimo, da cui si può evidentemente ricavare il tempo limite da trascorrere a lavorare tenendo contro che ciascuna giornata dura 24 ore. Le regole in vigore si concentrano piuttosto sull'orario settimanale e sull'indispensabilità di prevedere giorni di riposo e turni.
Provando a dare qualche numero su orario di lavoro, giorni di riposo e turni, l'orario settimanale massimo per i lavoratori dipendenti è di 48 ore e in questa cifra sono inclusi gli straordinari, ma non le deroghe e le eccezioni. In ogni caso - ed è l'aspetto che ci interessa adesso sottolineare - tutti i lavoratori dipendenti hanno diritto a 11 ore consecutive di riposo ogni 24 ore, senza tenere conto dell'orario settimanale di lavoro.
Il concetto chiave è quello di consecutività, tenendo conto che in queste 11 ore non sono conteggiati le pause di lavoro tra i 10 minuti e le 2 ore, le pause di lavoro fino a 10 minuti, l'interruzione dell'attività per i pasti (pranzo soprattutto, ma anche cena per chi svolge attività lavorative notturne), i riposi e le soste obbligatorie se l'orario di lavoro è maggiore di 6 ore.
Tutti questi riposi sono normati nel dettagli dalle regole in vigore e sono tenuti rigidamente separati dal riposo giornaliero obbligatorio di 11 ore ogni 24 ore, da calcolare dall'avvio della quotidiana attività lavorativa, sia essa in ufficio, in fabbrica o in un ristorante.
Sono comunque previste eccezioni sulle regole per i riposi giornalieri ed esattamente per le industrie in cui il lavoro non può essere interrotto per ragioni tecniche, per i servizi del personale portuale o aeroportuale, per le attività di guardia, sorveglianza e permanenza, per i servizi di produzione, di conduzione e distribuzione del gas, dell'acqua e dell'elettricità, i servizi di raccolta dei rifiuti domestici o degli impianti di incenerimento, per le attività caratterizzate dalla distanza fra la sede di lavoro e la residenza del lavoratore, o dalla distanza tra diversi luoghi di lavoro.
Stessa cosa per le attività di ricerca e sviluppo, per i servizi relativi all'accettazione, al trattamento o alle cure prestati da ospedali o strutture analoghe, da case di riposo e da carceri, per i servizi regolari di trasporto passeggeri in ambito urbano, per le attività per le quali si deve assicurare la continuità del servizio o della produzione, per i servizi della stampa, radiofonici, televisivi, di produzione cinematografica, postali o delle telecomunicazioni, di servizi di ambulanza, antincendio o di protezione civile, per le attività agricole.
Attenzione quindi alle sanzioni per inosservanza di giorni di riposo e turni di lavoro. Il mancato rispetto del diritto del lavoratore al riposo giornaliero di 11 ore consecutive ogni 24 ore viene infatti punito con una multa tra 100 e 300 euro. E se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o se si verifica in almeno 3 periodi di 24 ore, la sanzione minima è di 600 euro. Se invece la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori o se si verifica in almeno 5 periodi di 24 ore, l'importo minimo a cui si viene condannati sale a 1.800 euro. In tutti i casi non è ammesso il pagamento delle sanzioni in misura ridotta.