Cosa comporta lavorare al troppo caldo, quali diritti hanno i lavoratori e quando è possibile avere anche la Cig: cosa prevedono leggi in vigore e chiarimenti
Quali sono i diritti aggiornati dei lavoratori quando devono lavorare all'esterno o all'interno con un grande caldo durate estate? Ogni lavoratore dipendente assunto con uno specifico contratto nazionale di lavoro Ccnl ha doveri da osservare e rispettare anche una serie di diritti riconosciuti che non riguardano solo retribuzione e fruizione di ferie e permessi, malattia, ecc, ma anche particolari norme relative a condizioni di lavoro che possono essere considerate estreme, come lavoro al caldo. Vediamo cosa prevedono le regole in vigore in tal senso.
A prevedere le norme e i diritti da riconoscere ai lavoratori che lavorano all’esterno o all’interno ma sempre al gran caldo e con elevate temperature, è anche il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro che impone al datore di lavoro di valutare tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici, come il microclima, che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, sia nell’immediato che nel lungo periodo e sia anche nel caso di un ambiente di lavoro troppo freddo o troppo caldo.
Secondo quanto previsto dalle leggi in vigore, durante la stagione estiva, la temperatura di qualsiasi locale di lavoro non deve mai superare i 26-28 gradi centigradi, temperatura massima degli ambienti lavoro in estate.
Per legge, infatti, se fa troppo caldo, il lavoratore ha il diritto di smettere o rifiutarsi di lavorare ma solo se il caldo eccessivo è dovuto a malfunzionamenti degli impianti di climatizzazione e se il caldo intenso deriva da eventi atmosferici eccezionali.
Il caldo è rischioso a lavoro: l’impatto delle alte temperature sul corpo, infatti, lo stress termico ambientale, rappresenta un grosso problema soprattutto per alcune categorie patologiche, per esempio per chi lavora in ambienti dove non si possono raggiungere le condizioni ottimali di climatizzazione a causa di vincoli produttivi e ambientali, e per chi lavora all’aperto, come nel settore agricolo ed edilizio.
E’, inoltre, diritto dei lavoratori chiedere cambi di periodi in cui effettuare determinati lavori se troppo al caldo e il datore di lavoro deve rinviare le attività che possono esporre i lavoratori a temperature elevate ad una stagione più fresca o, se non è possibile, decidere orari di lavoro in cui svolgere determinate attività che evitino le ore più calde della giornata e prevedano frequenti interruzioni idratazione e riposo.
I lavoratori che lavorano all’esterno quando c’è un gran caldo hanno, inoltre, diritto ad avere capi di vestiario leggeri, traspiranti, di colore chiaro e di fibre naturali, e copricapi con visiera o a tesa larga, e sarebbero necessari anche occhiali da sole con filtri UV.
Stando a quanto previsto dalle leggi in vigore, i lavoratori che devono lavorare all'esterno o all'interno con un grande caldo durate estate hanno diritto anche alla Cassa Integrazione Ordinaria nel caso di eccessive temperature.
Per esempio, per legge, la Cig nell’edilizia può essere richiesta nelle condizioni climatiche più critiche cioè quando il caldo o il freddo sono proibitivi e viene riconosciuta dall’Inps per il lavoro con temperature superiori ai 35 gradi.
Lo stesso Inps ha precisato che le temperature elevate (superiori a 3 gradi), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che implicano l’uso di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, danno diritto alla Cig.
La Cig per temperature elevate e troppo caldo a lavoro può essere riconosciuta in tutti i casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell'azienda dispone la riduzione o la sospensione di specifiche attività perchè sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
In questi casi, il datore di lavoro può allegare alla domanda di Cig o l'attestazione del responsabile della sicurezza dell'azienda o, in alternativa, autocertificare il possesso dell'attestazione nella relazione tecnica allegata alla domanda.