Indennità di disoccupazione sarà cumulabile e non si perderà con lavori a termine, svolta storica Governo Meloni

di Marianna Quatraro pubblicato il
Indennità di disoccupazione sarà cumulab

Cosa si prepara a cambiare per la cassa integrazione per lavoratori dipendenti con nuovo ddl del Governo: le novità in arrivo

L’indennità di disoccupazione Naspi viene riconosciuta a chi si ritrova in totale stato di disoccupazione involontaria, vale a dire per licenziamento, ed è ammessa anche solo nel caso di dimissioni per giusta causa. Si tratta di una misura di sostegno che può essere richiesta da chi resta senza occupazione solo a condizione che sia soddisfatti specifici requisiti e si siano svolte determinate attività. 

Qualcosa ora sta per cambiare e l'indennità di disoccupazione sarà cumulabile e non si perderà con alcuni lavori a termine. Vediamo cosa prevede la svolta storica del Governo Meloni.

  • Indennità di disoccupazione cumulabile e non si perderà con lavori a termine la novità
  • Indennità di disoccupazione Naspi già cumulabile con determinati lavori 


Indennità di disoccupazione cumulabile e non si perderà con lavori a termine la novità

Se lo stato di totale disoccupazione è la condizione fondamentale per poter presentare domanda di Naspi, il governo sta lavorando alla nuova cumulabilità della cassa integrazione con alcuni lavori.

Dopo l’approvazione ufficiale del Decreto Lavoro, il governo sta mettendo a punto un nuovo disegno di legge per chi si trova in cassa integrazione ma svolge un secondo lavoro con contratti di lavoro inferiori ai sei mesi, che vengono così accomunati a quelli di durata superiore, per cui non è prevista la perdita dell’indennizzo in caso di una seconda attività. 

Il ddl del governo si propone di uniformare la normativa della cassa integrazione, trattamento di integrazione salariale che spetta ai lavoratori soggetti a sospensione o a riduzione dell’orario di lavoro per difficoltà temporanee dell’azienda in cui sono impiegati, con quanto già previsto per i lavoratori subordinati con contratti superiori ai 6 mesi anche per i lavoratori con contratti di durata inferiore e agli autonomi, per cui non scatterà la sospensione dell’integrazione salariale, a condizione di comunicare in maniera immediata la seconda attività all’Inps.

Oggi il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di cassa integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate, per cui non è vietato svolgere un secondo lavoro mentre si è in cassa integrazione, ma non deve essere svolto durante le ore previste dal primo impiego e coperte da cassa integrazione, altrimenti si perde il trattamento.

Con il nuovo ddl, sarà previsto il nuovo cumulo degli impieghi non solo per i lavoratori subordinati e con contratti superiori ai sei mesi ma anche contratti inferiori ai 6 mesi. La novità riguarda la cassa integrazione ma, secondo alcune anticipazioni, gradualmente, sarà modificato un pò per tutti, quindi anche per Naspi e Dis Coll, per cui la cumulabilità con alcuni lavori a termine non si perde, norma già in vigore ma che sarà estesa.

Indennità di disoccupazione Naspi già cumulabile con determinati lavori 

Al di la della novità prevista dal governo Meloni sul riconoscimento della indennità di disoccupazione, la Naspi è già cumulabile con una serie di lavori e solo se si rispettano specifici requisiti soprattutto reddituali che sono:

  • per lavoro autonomo occasionale, bisogna inviare apposita comunicazione all’Inps di inizio nuova attività entro 30 giorni dall’avvio della stessa, pena, la perdita dell’indennità di disoccupazione e non superare un reddito annuo pari a 4.800 euro derivante dal cumulo di Naspi e lavoro autonomo che si svolge;
  • per lavoro a chiamata, bisogna rispettare un limite reddituale di 8mila euro all’anno risultato del cumulo tra reddito derivante dal lavoro a chiamata e Naspi e inviare relativa comunicazione di inizio attività all’Inps;
  • per lavoro occasionale, per cui la Naspi per la disoccupazione è compatibile con lavoro occasionale ma a condizione che chi ne usufruisce percepisca redditi di importo entro i 5.000 euro per anno retribuiti con Libretto Famiglia o Contratto di prestazione occasionale. In questi casi, inoltre, non è nemmeno necessaria la comunicazione all’Inps. 
Per quanto riguarda cumulabilità di Naspi e contratto a progetto, invece, le leggi attuali non permettono la cumulabilità di indennità per la disoccupazione con lavoro a progetto perché, secondo le norme vigenti, si tratta in tal caso di un vero e proprio contratto di lavoro che impiega chi, invece, dovrebbe risultare in totale stato di disoccupazione.