Invalidità civile e assegnoi: cosa stare attenti
Stando alle ultimissime indicazioni per percepire i trattamenti assistenziali occorre tenere conto anche degli arretrati nelle quote maturate per ogni anno di competenza.
Quando si parla di invalidità civile e assegno sociale occorre mettere in conto che si entra in una giungla di regole e di disposizioni. Non è infatti così semplice riuscire a orientarsi tra le tante opportunità e le norme che cambiano e si aggiornano in continuazione. Sono tante le variabili da tenere in considerazione: non ci sono solo i requisiti anagrafici e le condizioni sanitarie del richiedente dell'agevolazione. Ma anche i redditi rappresentano un indicatore chiave al momento della presentazione della domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Prima di essere sicuri di percepire le facilitazioni assistenziali previste è infatti necessario che l'Inps accolga l'istanza. Il nuovo punto di partenza di cui tenere conto è una recente della Cassazione sulla riscossione degli arretrati.
L'incertezza nasce nel momento in cui chi richiede un trattamento assistenziale quando percepisce somme arretrate riferite ad anni precedenti. Succede che per gli assegni sociali vale il criterio di competenza. Significa che per ogni anno vanno calcolati solamente i redditi di quell'anno e non gli arretrati. Diverso è il caso delle prestazioni di invalidità civile: si applica il criterio di cassa ovvero si tiene conto di tutti redditi percepiti, inclusi gli arretrati e dunque senza tenere conto dell'anno di competenza. Ebbene, stando alle ultimissime indicazioni occorre tenere conto anche degli arretrati nelle quote maturate per ogni anno di competenza. In linea di massima, la prima volta che si liquida la prestazione si fa riferimento ai redditi dell'anno in corso. Negli anni successivi se la persona ha per reddito un'altra pensione, si guarda al reddito dello stesso anno; se ha redditi ulteriori si controllano quelli dell'anno precedente.
Ben diverso è naturalmente il caso delle agevolazioni per il settore auto che riguardano anche motocarrozzette, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile, autocaravan, da legare alle disposizioni della legge 104. Più esattamente, le spese riguardanti l'acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili danno diritto a una detrazione d'imposta pari al 19% del loro ammontare. Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione. Sono esclusi anche i costi di esercizio quali il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante. Sono ammessi alle agevolazioni non vedenti e sordomuti; disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento; disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni; disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
In questo contesto si segnala che i veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili appartenenti a queste categorie, tranne non vedenti e sordomuti, sono esentati anche dal pagamento dell'imposta di trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà. Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico di un'auto nuova, sia nella trascrizione di un passaggio riguardante un'auto usata. L'esenzione spetta anche in caso di intestazione a favore del familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico. La richiesta di esenzione deve essere rivolta esclusivamente al Pubblico Registro Automobilistico territorialmente competente.