Non sempre il contrassegno è esposto e il guidatore lo mette da parte quando non presta assistenza a un disabile. Per poi dimenticare di collocarlo in bella vista quando serve.
Il nodo da sciogliere è sempre lo stesso: per esercitare un proprio diritto è sempre necessario dimostrare di avere i requisiti? La domanda calza a pennello nel caso del contrassegno auto disabili: serve sempre esporlo quando si parcheggia nel perimetro riservato?
O, ancora meglio, cosa fare se si dimentica di esporre contrassegno auto disabili parcheggio? Il caso è più frequente di quanto si possa immaginare perché l'auto intestata a un disabile o a un familiare che lo assiste può essere utilizzata anche al di fuori di questo contesto.
Di conseguenza non sempre il contrassegno è esposto e lo stesso guidatore decide legittimamente di metterlo da parte quando non presta assistenza a un disabile. Per poi dimenticare di collocarlo in bella vista quando il veicolo è invece utilizzato proprio per lo scopo per cui è stato richiesto il pass disabili.
E poi ci sono tutti quei casi simili e particolari come il transito nelle Ztl senza contrassegno auto disabili. Vediamo in questo articolo
Con una circolare risalente al 1999 ha espresso la posizione definitiva sulla mancata esposizione del contrassegno nel caso di sosta delle auto guidate da portatori di handicap. Sono due le indicazioni che ha messo nero su bianco. La prima è che la dimenticanza del pass disabili è cosa ben diversa dalla mancanza del titolo stesso.
Di conseguenza non comporta una punizione. In seconda battuta, il Viminale sottolinea che l'ordinamento giuridico non prevede sanzioni nel caso di mancata esposizione del contrassegno regolarmente rilasciato.
La pratica è però differente, anche perché risale al oltre 20 anni fa, e alcuni giudici hanno respinto il ricorso di chi si è difeso impugnando proprio la circolare del Ministero dell'Interno.
Il contrassegno auto disabili è utile non solo per parcheggiare nelle aree riservate, ma anche per numerosi altri casi particolari, come il passaggio nelle zone a traffico limitato. Anche in questo caso sono i tribunali a essere intervenuti a più riprese.
L'orientamento è chiaro: il diritto a favore dei disabili presuppone l'esposizione e non la mera titolarità del pass auto per disabili. Al pari di quanto avviene con il caso del parcheggio, occorre proporre ricorso al giudice di pace o la prefetto contro la sanzione eventualmente ricevuta.
La giurisprudenza consolidata prevede che la possibilità, da parte dei veicoli al servizio dei disabili, di fruire dei diritti associati, sia condizionata dall'esposizione in maniera visibile del contrassegno. Di conseguenza verbale ed eventuali sanzioni aggiuntive come la rimozione dell'auto sono corretti.