Con le nuove disposizioni cambia quella parte della legge 104 che riguardante i permessi e le agevolazioni lavorative per chi assiste un familiare con disabilità grave.
La legge 104 continua a essere oggetto di modifiche e aggiustamenti. Le ultimissime novità sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale e sono già diventate esecutive.
In particolare, oggetto dei cambiamenti sono i permessi riconosciuti ai lavoratori dipendenti con un familiare alle prese con una grave disabilità certificata. Vediamo da vicino quali sono i cambiamenti:
Dopodiché viene prevista l'opzione di suddividere i 3 giorni tra più aventi diritto rispetto a una persona disabile da assistere. Sono 3 i giorni di permesso, da fruire anche a ore, ma senza la possibilità di cumulare il tempo non utilizzato nel mese di riferimento. Sono rapportati all'orario di lavoro. Più precisamente, 2 ore al giorno in caso di orario di almeno 6 ore, 1 ora in caso di orario inferiore a 6 ore.
I permessi spettano sia al lavoratore stesso portatore di handicap e sia ai familiari che lo assistono. Non tutti, ma solo genitori, coniuge e convivente di fatto, il cui rapporto è stato formalizzato al Comune di residenza con la dichiarazione di convivenza anagrafica. Via libera alla fruizione dei permessi legge 104 anche in caso di unione civile, di grado di parentela entro il secondo grado e perfino di terzo se il genitore, il coniuge, il partner dell'unione civile o il convivente della persona affetta da disabilità grave hanno compiuto 65 anni di età, sono deceduti o mancanti o sono affetti da invalidità permanente.
Condizione fondamentale per accedere ai permessi legge 104 è la presenza di un contratto di lavoro subordinato ovvero da dipendente, sia esso a tempo determinato o indeterminato. Ma non sono concessi a lavoratori agricoli a tempo determinato, lavoratori a domicilio, lavoratori parasubordinati, addetti a lavori domestici e familiari e naturalmente a lavoratori autonomi, esclusi per definizione.
Da una nuova disposizioni all'altra entrata in vigore, ecco il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni per il papà. Possono essere fruiti da 2 mesi prima del parto ai 5 mesi dopo il parto, utilizzabili anche in caso di morte perinatale del bambino. Ecco quindi l'estensione dei congedi parentali fino ai 12 anni del figlio. Quindi fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per 3 mesi una indennità pari al 30% della retribuzione.
Per quanto riguarda il congedo straordinario di due anni per assistere familiari con disabilità, sono equiparati al coniuge convivente della persona con disabilità grave anche la parte di un'unione civile e il convivente di fatto. Il diritto a fruire del congedo deve essere riconosciuto entro i 30 giorni dalla richiesta e spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.