Le nuove sanzioni e multe possibili per i dipendenti statali valide per il 2022-2023

di Chiara Compagnucci pubblicato il
Le nuove sanzioni e multe possibili per

Dipendenti statali: quali sono le sanzioni

Le sanzioni a carico del dipendente pubblico nel 2022-2023 tengono conto di una serie di comportamenti negligenti ovvero della loro gravità. Facciamo il punto.

I principi generali che disciplino le sanzioni e le multe per i dipendenti statali sono quelli della gradualità e della proporzionalità. In pratica, in base alla gravità del comportamento, scattano le conseguenze associate.

Le sanzioni disciplinari a carico del lavoratore possono essere di due tipi: a carattere conservativo che tendono a colpire il dipendente, ma senza l'allontanamento, e quelle che culminano nel licenziamento. Non ci resta allora che approfondire i dettagli sulla base delle disposizioni vigenti e dunque:

  • Dipendenti statali: quali sono le sanzioni e le multe nel 2022-2023
  • La sanzione più grave a cui va incontro il dipendente pubblico

Dipendenti statali: quali sono le sanzioni e le multe nel 2022-2023

Le sanzioni a carico del dipendente pubblico nel 2022-2023 tengono conto di una serie di comportamenti negligenti.

In particolare, uno dopo l'altro si tratta delle responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente, del grado di danno o pericolo causato all'azienda o all'utente, del concorso nella violazione di più dipendenti in accordo fra di loro e della presenza di circostanze aggravanti o attenuanti. E poi: dell'intenzionalità del comportamento, della rilevanza degli obblighi violati, dell'imprudenza o della imperizia, dei gradi di negligenza.

In particolare, le sanzioni a cui vanno incontro gli statali sono il rimprovero verbale, il rimprovero scritto, la multa fino a 4 ore, la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni, la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino a un massimo di 6 mesi, il licenziamento con preavviso, il licenziamento senza preavviso.

Non solo, ma al dipendente responsabile di più negligenze compiute con una sola azione od omissione o con più azioni od omissioni collegate tra loro, viene applicata la sanzione prevista per la mancanza più grave.

Il dipendente pubblico può impugnare una sanzione ricevuta e adire il giudice oppure ricorrere a una procedura conciliativa non obbligatoria da disciplinarsi mediante la contrattazione collettiva.

In questo caso la procedura deve esaurirsi entro 30 giorni dalla contestazione dell'addebito e prima dell'irrogazione della sanzione. La sanzione determinata non può essere di specie diversa da quella prevista per l'infrazione per cui si procede e non è soggetta ad impugnazione.

La sanzione più grave a cui va incontro il dipendente pubblico

La sanzione più grave a cui va incontro il dipendente pubblico è naturalmente il licenziamento. Ma anche in questo caso occorre distinguere fra due diverse possibilità ovvero con o senza preavviso.

La prima opzione scatta per condanna passata in giudicato, per un delitto che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro per la sua specifica gravità. Oppure per violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Stessa conseguenza per mancata ripresa del servizio, a meno di casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell'attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. infine per recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l'atto, il comportamento o la molestia rivestono carattere di particolare gravità

Allontanamento senza preavviso per condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che non ne consente neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità. O anche per commissione in genere di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.

Stessa conseguenza per violazioni dolose degli obblighi anche nei confronti di terzi, di gravità tale, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro. E infine per gravi fatti illeciti di rilevanza penale, compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare.