Come funziona la reperibilità a lavoro durante le ferie, quando è obbligatoria e quali sono i casi previsti dai diversi contratti Ccnl di lavoro
Quali sono le regole aggiornate della reperibilità sul lavoro durante le ferie secondo leggi 2023 in vigore? Le ferie a lavoro, retribuite, sono un diritto irrinunciabile per tutti i lavoratori previsto dalla nostra Costituzione, che hanno la specifica funzione di permettere ad ogni lavoratore di recuperare proprie energie psichiche e fisiche oltre che di dedicare tempo alle relazioni affettive e sociali.
I contratti nazionali di lavoro Ccnl regolano il diritto alle ferie con specifiche regole e durante il periodo delle ferie il lavoratore ha diritto a percepire la normale retribuzione spettante, senza alcuna riduzione o trattenuta. Vediamo quali sono le regole relative alla reperibilità a lavoro durante le ferie.
Durante il periodo di ferie, il lavoratore può e deve dedicarsi a famiglia, interessi, hobbies e relax senza alcun reale obbligo di reperibilità a lavoro. Non esiste, infatti, un preciso obbligo di reperibilità del lavoratore durante le ferie a meno che non sia esplicitamente riportato nel singolo Ccnl di assunzione, ma, come stabilito dalle leggi 2023 in vigore, ciò non significa che il lavoratore in ferie non possa comunque essere rintracciato dal datore di lavoro ed essere richiamato a lavoro prima che il periodo di ferie termini.
Perché ciò accada è chiaramente necessario che sussistano effettive condizioni, criticità e urgenze tali da giustificare la richiesta di rientro anticipato dalle ferie al lavoratore.
Quando si viene richiamati dalle ferie in anticipo rispetto alla loro naturale scadenza fissata, per legge, il periodo di ferie non goduto deve ovviamente essere recuperato successivamente.
Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, però, chi è in ferie ha tutto il diritto di rimanerci anche se azienda e datore di lavoro chiedono il rientro anticipato. In questo caso è obbligatorio tornare a lavoro solo se la reperibilità a lavoro è prevista dal proprio Ccnl, altrimenti si può decidere in maniera arbitraria e senza (teoricamente) andare incontro ad alcun provvedimento né sanzione.
E’, infatti, diritto del lavoratore, secondo quanto sottolineato dalla Cassazione, opporsi all’eventuale rientra di rientro immediato se ha già iniziato le ferie perché, a meno che non sia previsto dal Ccnl di riferimento o da accordo aziendale, la legge non prevede che il datore di lavoro abbia potere decisionale sulla sospensione o l’interruzione di ferie già iniziate dei dipendenti.
Dunque, durante il proprio periodo di ferie, il dipendente non è sempre obbligato a garantire la reperibilità e quindi può anche non rispondere al telefono al datore di lavoro. Tuttavia, se il contratto collettivo o un accordo specifico con l’azienda prevede la reperibilità, il lavoratore ha l’obbligo di rispondere al cellulare e tornare a lavoro altrimenti i rischi di sanzioni in tal caso ci sono.
Nel caso di rientro anticipato dalle ferie perché richiamati a lavoro da azienda o datore di lavoro, spetta a questi ultimi rimborsare il lavoratore della spesa affrontata sia per rientrare a lavoro prima che sostenuta per il periodo di vacanza prenotata e non goduta.
I contratti collettivi Ccnl prevedono, infatti, tutti, il rimborso delle spese sostenute dal lavoratore per rientrare.