Malattia e lavoro 2023, leggi in vigore
Malattia e lavoro 2023 leggi, normative in vigore e contratti nazionali
Un impianto normativo avanzato sul lavoro come quello italiano non poteva che prevedere disposizioni molto dettagliate sul trattamento della malattia del lavoratore.
La strada seguita è duplice perché da una parte si punta a tutelare il dipendente ovvero il diritto a non perdere il posto di lavoro oppure a non subire un taglio dello stipendio nel caso di una malattia. Dall'altra anche il datore di lavoro mantiene il diritto a non subire una penalizzazione né economica e né organizzativa che l'assenza di uno o più dipendenti in contemporanea potrebbe provocare.
La materia è insomma molto vasta e ogni passaggio, anche quelli burocratici, sono fondamentali sia per il datore di lavoro e sia per il lavoratore per il riconoscimento e la corretta fruizione della malattia. Andiamo allora ad affrontare i tanti aspetti tra
Con questa definizione di intende una modifica dello stato di salute per un periodo maggiore di tre giorni e per cui è necessaria l'assistenza di un medico oppure il ricorso a terapie per la guarigione. Il collegamento con il lavoro è immediato perché è indispensabile informazione il datore della malattia e dunque dell'assenza.
Dopodiché ci pensa il certificato del medico curante a dimostrarne l'esistenza. Il documento deve contenere l'indicazione della causa e va trasmesso all'Inps per ottenere la copertura economica ovvero l'indennità.
La procedura di invio all'Istituto di previdenza deve avvenire solo per via telematica, ma naturalmente non è sufficiente per confermare la malattia del lavoratore.
Solo il seguito alla visita fiscale quando si è in malattia e le probabilità sono elevate, scatta ufficialmente l'indennità di malattia a carico dell'Inps e pagata dal quarto giorno in poi.
Norme alla mano, spetta per periodi fino a 180 giorni e per la maggior parte delle categorie (ricordiamo l'importanza di consultare il Ccnl di appartenenza) è generalmente pari alla metà della retribuzione media quotidiana per i primi 20 giorni di malattia ovvero dal quarto al ventesimo, del 66,66% per i giorni seguenti ovvero dal 21esimo al 180esimo.
Ma attenzione al ricovero in ospedale perché per l'intera durata di questo periodo, l'indennità è ridotta a due quinti se il lavoratore dipendente in malattia non ha familiari a carico. Il passaggio cruciale che determina il rapporto tra malattia e lavoro è la visita medica fiscale di controllo.
La normativa in materia è chiara perché il datore di lavoro dispone la visita di controllo, da effettuare nell'ambito delle fasce di reperibilità anche se il giorno coincide con la domenica oppure con una festa.
A tal proposito, il lavoratore ha l'obbligo di farsi trovare in casa dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 se è assunto da un'azienda privata ovvero dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 se è uno statale.
L'obbligo decade solo se in quella stessa fascia oraria il dipendente ammalato deve eseguire visite mediche urgenti oppure accertamenti specialistici che non possono essere rinviati.
Oppure, altro caso particolare, quando è indispensabile la presenza del lavoratore all'esterno per evitare di provocare danni per sé o per un familiare. Pensiamo ad esempio alla convocazione di un'autorità pubblica.
Obblighi e sanzioni viaggiano di pari passo ed ecco che non farsi trovare a una visita medica prevede il mancato pagamento dell'indennità fino a 10 giorni in caso di una assenza, per il 50% nel resto del periodo della malattia per 2 assenza, per il 100% dalla terza assenza.
In sintesi, in caso di malattia il medico deve inviare all'Inps il certificato e l'attestazione di malattia con l'istituto che trasmette all'amministrazione l'attestato di malattia.
Il medico comunica al lavoratore il numero di protocollo identificativo del certificato e riporta sul certificato l'indicazione dell'inizio della malattia e la sua durata, ma non la diagnosi. Da parte sua il lavoratore deve comunicare con tempestività l'impossibilità a recarsi sul posto di lavoro.
Entro due giorni recapita il certificato medico e comunica l'eventuale domicilio diverso rispetto a quello indicato. E come sottolineato, non si assenta dal domicilio nelle fasce di reperibilità. Il datore di lavoro dispone il controllo sulla malattia del dipendente e si accerta del motivo di una eventuale assenza alla visita fiscale.
E in caso di assenza ingiustificata applica le riduzioni di retribuzione. Facciamo infine presente che il medico incaricato della visita ha diritto a un compenso variabile a seconda che l'intervento cada in un giorno feriale o festivo e che il lavoratore sia stato reperito o meno.
Il datore deve rimborsare all'Inps, per ogni visita richiesta, i compensi erogati ai medici, maggiorati di un importo fisso per spese di amministrazione.