Regole richiesta Naspi 2017 disoccupazione domanda
Cos’è la Naspi, come funziona e requisiti: come presentare domanda online tramite sito web dell’Inps e regole
AGGIORNAMENTO: La Naspi ha una durata di ventiquattro mesi, viene corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà di quelle di contribuzione degli ultimi quattro anni. Per quanto riguarda il calcolo dell’importo dell’indennità, bisogna sommare tutte le retribuzioni imponibili ai fini previdenziali percepite negli ultimi 4 anni e dividere il risultato per il numero di settimane di contribuzione.
AGGIORNAMENTO: I requisiti per richiedere la Naspi sono quello di trovarsi in stato di disoccupazione, aver maturato almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti il licenziamento; aver svolto trenta giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dai contributi versati nei dodici mesi prima dell’inizio del periodo di disoccupazione.
E’ l’indennità di disoccupazione universale che ha sostituito Aspi e mini aspi, dedicata a tutti coloro che rimangono senza occupazione, lavoratori in disoccupazione involontaria. Ma quali sono i requisiti specifici per richiedere la Naspi, come si calcola l’assegno e come e a chi inviare la domanda?
La Naspi può essere richiesta da lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato; apprendisti; soci lavoratori di cooperativa che hanno aderito o instaurato dopo l'associazione un rapporto di lavoro in forma subordinata, per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, ma anche da precari e collaboratori a progetto a patto che abbiano lavorato e versato contributi almeno 3 mesi prima della perdita del lavoro. E i requisiti richiesti per la Naspi sono: essere in stato di disoccupazione; aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti il licenziamento; aver svolto 30 giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dai contributi versati nei 12 mesi prima dell’inizio del periodo di disoccupazione.
La Naspi ha una durata di 24 mesi, viene corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà di quelle di contribuzione degli ultimi 4 anni. Per quanto riguarda il calcolo dell’importo dell’indennità, bisogna sommare tutte le retribuzioni imponibili ai fini previdenziali percepite negli ultimi 4 anni e dividere il risultato per il numero di settimane di contribuzione. Il quoziente ottenuto deve essere, infine, moltiplicato per il numero 4,33. Se la retribuzione mensile è pari o inferiore a 1195 euro mensili, l’importo della Naspi è pari al 75% della suddetta retribuzione mentre se supera al soglia dei 1195 euro, viene aggiunto al 75% un importo pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e l’importo considerato. In ogni caso, l'importo massimo della Naspi non può essere superiore ai 1300 euro al mese. L’importo erogato si ridurrà gradualmente a partire daI primo giorno del quinto mese di fruizione dell’indennità, e a partire dal primo giorno del quarto mese si ridurrà del 3% fruizione.
I lavoratori rimasti senza occupazione che vogliono presentare la domanda per la Naspi 2017 devono compilare e inviare l’apposito modulo domanda via web all’Istituto di Previdenza, accendendo al sito dell’Istituto con il proprio Pin e seguendo la procedura Home, Servizi Online, Elenco di tutti i Servizi, Servizi per il cittadino, Invio domande prestazioni a sostegno del reddito (Sportello virtuale per i servizi di informazione e richiesta di prestazione), Naspi. E’ possibile inviare la domanda anche tramite patronati o intermediari autorizzati.
La richiesta e la contestuale erogazione della Naspi è strettamente legata alla sottoscrizione del cosiddetto Patto di servizio, che impiega il lavoratore rimasto senza occupazione a partecipare a corsi di formazione o ricerca attiva del lavoro. Oltre a perdere il contributo di disoccupazione, i lavoratori che violino le condizioni per avere la Naspi saranno soggetti a sanzioni che prevedono la decurtazione di un quarto di una mensilità alla prima assenza, dell’intera mensilità alla seconda assenza e la decadenza dalla prestazione alla terza assenza dai servizi personalizzati riservati ai disoccupati e agli incontri di formazione per la ricerca di lavoro; la decurtazione di una mensilità alla prima assenza e la decadenza dalla prestazione alla seconda assenza alle iniziative di riqualificazione e alle previste attività di pubblica utilità; la decadenza della intera prestazione contributiva in caso di mancata accettazione di un’offerta di lavoro.