Da full time a part time
Ci sono alcuni casi particolari per cui è prevista una corsia preferenziale nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Può accadere che nel corso del tempo si palesi la necessità di trasformare il contratto di lavoro da full time a part time ovvero da tempo pieno a tempo parziale.
Sia quest'ultimo orizzontale, verticale o misto. Ebbene, tale trasformazione deve seguire un percorso ben preciso ovvero deve tenere conto delle norme nazionali sul lavoro, del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato e degli accordi sottoscritti tra datore di lavoro e dipendente.
All'interno di queste regole non solo è possibile chiedere alla propria azienda di cambiare il contratto, ma in alcuni casi non può essere rifiutato. Le disposizioni generali prevedono infatti che l'azienda non ha l'obbligo di concedere la riduzione dell'orario al dipendente che ne fa richiesta.
E non potrebbe essere diversamente, considerando le esigenze organizzative e produttive di cui deve tenere conto. Ma ci sono alcuni casi particolari da cui non si sfugge e, sebbene sia improprio parlare di diritto del dipendente alla trasformazione del rapporto di lavoro full time a part time, esiste una corsia preferenziale. Vediamo quindi
La riduzione dell'orario di lavoro e dunque il passaggio dal tempo pieno a tempo parziale è quindi possibile a ben precise condizioni. Si tratta del congedo parentale se la riduzione dell'orario di lavoro non supera il 50%.
Questo è un caso concreto poiché il datore di lavoro è tenuto a cambiare contratto entro 15 giorni dalla ricezione della domanda.
L'azienda non può rifiutare la riduzione dell'orario di lavoro anche se il lavoratore è affetto da una patologia oncologica o da una grave patologia cronico degenerativa.
Corsia preferenziale per il part time pure se il lavoratore ha un figlio convivente fino a 13 anni di età o convivente portatore di handicap così come se assiste un convivente con grave disabilità o si prende cura del coniuge, del figlio o di un genitore con patologie oncologiche o gravi patologie cronico degenerative.
In sintesi, le categorie di lavoratori che hanno la possibilità di richiedere il part time e non può essere rifiutato sono coloro che hanno figli di età inferiore a quella prescritta per la scuola dell'obbligo, persone a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psicofisica, affetti da patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore.
Stessa cosa per coloro che sono affetti da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa.
Precedenza anche per il figlio convivente di età non superiore a 13 anni o di un figlio convivente portatore di handicap, portatori di handicap o invalidità, nel caso di esistenza di motivate esigenze di studio, per coloro che hanno superato i 60 anni di età o compiuto 25 anni di servizio, per persone che beneficiano dell'assegno di accompagnamento.
Infine, anche per altri titoli di preferenza previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.