Importi pensioni, meccanismi uscita e conguaglio contributi spiegati da 3 nuove circolari INPS

di Marianna Quatraro pubblicato il
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Nuove spiegazioni e chiarimenti Inps su nuovi importi pensioni, meccanismi di uscita e conguaglio di contributi: ecco cosa cambia

Sono diverse le novità in tema di pensioni al via quest’anno, tra aumenti degli importi mensili e nuovi sistemi di uscita anticipata rispetto ai normali requisiti pensionistici, che prevedono il raggiungimento di 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi per la pensione di vecchiaia e 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e un anno in meno per le donne per la pensione anticipata ordinaria. Vediamo quali sono le nuove circolari Inps di chiarimenti relativi a nuovi importi pensioni, meccanismi di uscita e conguaglio dei contributi.

  • Nuova circolare Inps 2023 per importi pensioni
  • Meccanismi uscita e chiarimenti circolari Inps  
  • Spiegazioni conguaglio contributi da nuova circolare Inps

Nuova circolare Inps 2023 per importi pensioni

Da gennaio 2023 cambiano le regole sulla rivalutazione pensioni che avverrà su indice al 7,3%, poiché entra in vigore un nuovo sistema di calcolo a sei fasce introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 che va a sostituire quello vecchio a tre fasce.

Le precedenti percentuali rivalutative erano tre ed erano le seguenti:

  • del 100% per le pensioni fino a tre volte il minimo, fino a 2062 euro lordi;
  • del 90% per le pensioni tra tre e cinque volte il minimo, fino a 2577,90 euro lordi;
  • del 75% per gli assegni oltre cinque volte il minimo, oltre 2.577,90 euro lordi.
Le sei nuove fasce di rivalutazione decise dal governo Meloni sono:
  • del 100% per gli assegni fino a 4 volte il minimo, pari a 2.100 euro lordi mensili;
  • dell’85% per pensioni fino a 5 volte al minimo, fino 2.626 euro lordi al mese;
  • del 53% per pensioni fino 6 volte il minimo, fino a 3.150 euro;
  • del 47% per pensioni fino a 8 volte il minimo, pari a 4.200 euro;
  • del 37% per pensioni fino a 10 volte il minimo, fino a 5.250 euro mensili;
  • del 32% per pensioni oltre le 10 volte il minimo.
Dunque, la nuova rivalutazione 2023 sarà piena solo per gli assegni fino a 2.254,96 euro, diminuendo man mano che aumenta l’importo di pensione percepita. 

I titolari di pensione minima di età pari o superiore a 75 anni, solo per il 2023, avranno un aumento delle pensioni a 600 euro e a partire da subito, mentre per tutti gli altri aumenti previsti, considerando che l’entrata in vigore della nuova Manovra Finanziaria scatta sempre il primo gennaio, l’Inps ha chiarito di non aver potuto mettere in pagamento gli assegni già ricalcolati dal primo mese dell’anno, per cui i nuovi importi aumentati si avranno presumibilmente a partire da marzo 2023.


Meccanismi uscita e chiarimenti circolari Inps  

L’Inps non ha rilasciato alcuna nuova ricolare relativa a spiegazioni sui nuovi meccanismi per uscite anticipate 2023. Per spiegazioni e chiarimenti ufficiali relativi alle nuove forme di uscita anticipata con quota 103, opzione donna e ape social 2023, si attende, infatti, la relativa legge delega ma anche possibili modifiche relative solo a opzione donna con il decreto Milleproroghe. 

L’Inps ha però con una circola chiarito e ufficializzato le novità relative ai coefficienti di trasformazione per le pensioni. I coefficienti di trasformazione del montante contributivo sono percentuali stabilite dalla legge che, al momento della domanda del pensionato in base ad età e contributi versati, permettono di calcolare l’importo annuo lordo della pensione finale. 

Il calcolo della pensione finale si effettua moltiplicando il montante contributivo, cioè la somma complessiva di tutti i contributi effettivamente versati dal lavoratore nel corso della sua vita lavorativa, per il coefficiente di trasformazione in termini percentuali.

Rispetto ai coefficienti di trasformazione per il calcolo della pensione 2022, i nuovi coefficienti di trasformazione del montante contributivo per il 2023 sono più alti dei precedenti tra il 2,01 e il 2,92% nella fascia di età 57-71 anni e, come spiegato dall’Inps, ciò significa che chi va in pensione quest’anno avrà un aumento della quota contributiva della pensione compreso tra il 2 ed il 3% al netto degli altri elementi da considerare. 

I nuovi coefficienti di trasformazione per il calcolo della pensione finale valgono solo coloro che calcolano la pensione con sistema contributivo o per quota contributiva del sistema di calcolo misto o retributivo. Non sono interessati dalle modifiche ai coefficienti di trasformazione delle pensioni coloro che sono già in pensione.

Spiegazioni conguaglio contributi da nuova circolare Inps

Relativamente ai conguagli dei contributi, l’Inps, con la circolare n. 139 del 31 dicembre 2022, ha fornito le istruzioni per effettuare il conguaglio di fine anno dei contributi 2022 per i datori di lavoro non agricoli, su elementi variabili della retribuzione, massimale contributivo, fringe benefit e altro, chiarendo i punti specifici fa seguire per fare al meglio le operazioni di conguaglio per l’anno appena passato per calcolare in maniera corretta l’imponibile contributivo.

Tra questi anche gli elementi variabili della retribuzione, il massimale contributivo e pensionabile, il contributo aggiuntivo Ivs dell’1%, i fringe benefit e i conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria con relativa rivalutazione.

I datori di lavoro possono effettuare i conguagli entro la scadenza per la denuncia Uniemens di competenza di dicembre 2022 o quella di gennaio 2023. In particolare, le scadenze da rispettare sono le seguenti:

  • 16 gennaio 2023, per la denuncia di dicembre 2022;
  • 16 febbraio 2023, per la denuncia di gennaio 2023.
I datori di lavoro che effettuano i versamenti del Tfr al Fondo di Tesoreria possono inserire i conguagli anche nella denuncia di febbraio 2023, con scadenza dei pagamenti il 16 marzo, senza ulteriori oneri. L’Inps ha, inoltre, precisato che il massimale per la base contributiva e pensionabile per il 2023 è fissato a 105.014 euro e oltre tale limite la retribuzione non è soggetta al prelievo contributivo. 

Inoltre, come chiarito dall’Inps, il datore di lavoro deve versare i contributi sui compensi erogati ai dipendenti in qualità di ferie non godute e il versamento deve avvenire nel mese successivo a quello di maturazione dei compensi.