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Nuove spiegazioni e chiarimenti Inps su nuovi importi pensioni, meccanismi di uscita e conguaglio di contributi: ecco cosa cambia
Sono diverse le novità in tema di pensioni al via quest’anno, tra aumenti degli importi mensili e nuovi sistemi di uscita anticipata rispetto ai normali requisiti pensionistici, che prevedono il raggiungimento di 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi per la pensione di vecchiaia e 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e un anno in meno per le donne per la pensione anticipata ordinaria. Vediamo quali sono le nuove circolari Inps di chiarimenti relativi a nuovi importi pensioni, meccanismi di uscita e conguaglio dei contributi.
Le precedenti percentuali rivalutative erano tre ed erano le seguenti:
I titolari di pensione minima di età pari o superiore a 75 anni, solo per il 2023, avranno un aumento delle pensioni a 600 euro e a partire da subito, mentre per tutti gli altri aumenti previsti, considerando che l’entrata in vigore della nuova Manovra Finanziaria scatta sempre il primo gennaio, l’Inps ha chiarito di non aver potuto mettere in pagamento gli assegni già ricalcolati dal primo mese dell’anno, per cui i nuovi importi aumentati si avranno presumibilmente a partire da marzo 2023.
L’Inps non ha rilasciato alcuna nuova ricolare relativa a spiegazioni sui nuovi meccanismi per uscite anticipate 2023. Per spiegazioni e chiarimenti ufficiali relativi alle nuove forme di uscita anticipata con quota 103, opzione donna e ape social 2023, si attende, infatti, la relativa legge delega ma anche possibili modifiche relative solo a opzione donna con il decreto Milleproroghe.
L’Inps ha però con una circola chiarito e ufficializzato le novità relative ai coefficienti di trasformazione per le pensioni. I coefficienti di trasformazione del montante contributivo sono percentuali stabilite dalla legge che, al momento della domanda del pensionato in base ad età e contributi versati, permettono di calcolare l’importo annuo lordo della pensione finale.
Il calcolo della pensione finale si effettua moltiplicando il montante contributivo, cioè la somma complessiva di tutti i contributi effettivamente versati dal lavoratore nel corso della sua vita lavorativa, per il coefficiente di trasformazione in termini percentuali.
Rispetto ai coefficienti di trasformazione per il calcolo della pensione 2022, i nuovi coefficienti di trasformazione del montante contributivo per il 2023 sono più alti dei precedenti tra il 2,01 e il 2,92% nella fascia di età 57-71 anni e, come spiegato dall’Inps, ciò significa che chi va in pensione quest’anno avrà un aumento della quota contributiva della pensione compreso tra il 2 ed il 3% al netto degli altri elementi da considerare.
I nuovi coefficienti di trasformazione per il calcolo della pensione finale valgono solo coloro che calcolano la pensione con sistema contributivo o per quota contributiva del sistema di calcolo misto o retributivo. Non sono interessati dalle modifiche ai coefficienti di trasformazione delle pensioni coloro che sono già in pensione.
Relativamente ai conguagli dei contributi, l’Inps, con la circolare n. 139 del 31 dicembre 2022, ha fornito le istruzioni per effettuare il conguaglio di fine anno dei contributi 2022 per i datori di lavoro non agricoli, su elementi variabili della retribuzione, massimale contributivo, fringe benefit e altro, chiarendo i punti specifici fa seguire per fare al meglio le operazioni di conguaglio per l’anno appena passato per calcolare in maniera corretta l’imponibile contributivo.
Tra questi anche gli elementi variabili della retribuzione, il massimale contributivo e pensionabile, il contributo aggiuntivo Ivs dell’1%, i fringe benefit e i conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria con relativa rivalutazione.
I datori di lavoro possono effettuare i conguagli entro la scadenza per la denuncia Uniemens di competenza di dicembre 2022 o quella di gennaio 2023. In particolare, le scadenze da rispettare sono le seguenti:
Inoltre, come chiarito dall’Inps, il datore di lavoro deve versare i contributi sui compensi erogati ai dipendenti in qualità di ferie non godute e il versamento deve avvenire nel mese successivo a quello di maturazione dei compensi.