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Come cambiano le pensioni di vecchia, invalidità, reversibilità nel decreto lavoro emanato ieri lunedì 1 maggio ufficialmente da Governo Meloni
Quali sono le modifiche al via ora subito su pensioni reversibilità, vecchiaia, invalidità con decreto lavoro del 1 Maggio? Le pensioni continuano ad essere tra le principali questioni al centro del dibattito politico ma soprattutto dell’interesse degli italiani.
E’ da tempo che si auspica una revisione dell’attuale riforme pensionistica Fornero, che prevede, come molti ormai ribadiscono da anni, requisiti troppo stringenti per la pensione per cui si susseguono richieste di modifica e abbassamento.
Probabilmente proprio sull’abbassamento dell’età pensionabile per tutti si ragionerà in vista di una nuova possibile riforma delle pensioni 2024 ma al momento, considerando le scarse risorse economiche disponibili, le novità pensioni possibili sono solo quelle del nuovo decreto Lavoro. Vediamo quali sono.
Tra nuovo taglio del cuneo fiscale, più alto delle aspettative e degli annunci dei giorni precedenti, aumentato di ben 4 punti percentuali, nuovo reddito di cittadinanza (assegno di inclusione) e revisione delle regole per le causali dei contratti a tempo indeterminato, è stato approvato, ieri lunedì 1 maggio, il nuovo decreto Lavoro del Governo Meloni
Nulla di nuovo sulle pensioni che, come già noto, potranno cambiare solo entro fine anno se ci saranno ulteriori risorse economiche da investire da parte del governo. E’ stata "solo" confermata la possibilità di uscita anticipata con contratto di espansione fino a 5 anni e isopensione fino a 7 anni rispetto ai requisiti pensionistici attualmente richiesti.
I due sistemi prorogati di uscita anticipata non sono novità ma si tratta di meccanismi già in vigore e che permettono di andare in pensione anticipata: in particolare, l’isopensione permette di andare in pensione prima fino a 7 anni a lavoratori dipendenti di aziende con almeno 15 dipendenti vale solo per aziende e relative organizzazioni sindacali che raggiungono specifico accordo.
Nell’accordo tra azienda e organizzazioni sindacali deve essere riportato il numero dei lavoratori in esubero e il termine entro i quali deve concludersi il programma di esodo, dopodicchè l'accordo raggiunto deve essere presentato dall’azienda all'Inps che, a sua volta, verifica i requisiti pensionistici dei lavoratori che hanno aderito al pensionamento anticipato e gli impiegati d’azienda che devono essere almeno 15.
La domanda di isopensione deve essere accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità per gli obblighi assunti nei confronti dei lavoratori e dell'Inps.
Altra misura prorogata che permetterà ancora di andare in pensione anticipata fino a 5 anni è il contratto di espansione, sistema valido per le aziende con più di 50 dipendenti con progetti di riorganizzazioni o ristrutturazioni aziendali e che vogliono agevolare l’esodo anticipato dei dipendenti più vicini alla pensione, per favorire, allo stesso tempo, assunzioni di nuovi giovani per far fronte alla disoccupazione giovanile.
La domanda per avere il Contratto di espansione per andare in pensione prima deve essere presentata all’Inps da parte dall’azienda previo accordo tra sindacati e Ministero del Lavoro sul piano di riorganizzazione aziendale ed esodo di lavoratori vicini alla pensione e conseguente assunzione di nuovi giovani.
Nel nuovo Decreto Lavoro non c'è invece alcuna novità nè modifica particolare relativa a pensioni di invalidità, per cui si attende però apposito decreto a breve, come contenuto nel Pnrr, dopo la prima approvazione del ddl Anziani, per la definizione di ulteriori miglioramenti delle condizioni di vita delle persone invalide e disabili e relativi familiari che si occupano della loro assistenza.
Stesso discorso per le pensioni di reversibilità: nessuna novità è stata prevista in merito nel nuovo decreto Lavoro approvato, ma in tan senso si attende la conversione in legge di alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione che si è espressa sul diritto a percepire la pensione di reversibilità dai superstiti, stabilendo che la prestazione deve spettare al coniuge separato, anche con addebito, e non solo se il coniuge percepisce l’assegno alimentare a carico del coniuge deceduto. Dunque, la pensione di reversibilità spetta anche all’ex coniuge anche se non percepisce alcun assegno.
Sempre la Corte Costituzionale, con un’altra recente sentenza, sul calcolo degli importi delle pensioni di reversibilità da riconoscere ai superstiti, ha stabilito che se il superstite che ha diritto a percepire la prestazione percepisce altri redditi ma le riduzioni non possono e non devono mai superare le stesse entrate del beneficiario. Secondo la Corte, infatti, nel caso di cumulo di pensione di reversibilità con redditi aggiuntivi non si può calcolare una decurtazione superiore all’importo di tali redditi, stabilendo nuovi limiti per le riduzioni.