Quota 100 come funziona misure ufficiali decreto
Quali sono le regole ufficiali per andare in pensione con quota 100 dopo conversione in legge del decreto pensioni: tutto quello che c’è da sapere
La conversione del decreto pensioni 2019 in legge ha dato il via libero definitivo alla novità di quota 100 per anticipare la pensione. Non si tratta di una misura di revisione dell’attuale riforma pensioni ma di una possibilità di pensione anticipata, considerando che si tratta di una novità pensioni sperimentale solo per tre anni, vale a dire fino al 2021. Quali sono le misure ufficiali previste per andare in pensione con quota 100?
La quota 100 permette di andare in pensione a 62 anni di età e con 38 anni di contributi e prevede due differenti finestre di uscita per lavoratori dipendenti provati e lavoratori dipendenti pubblici. La finestra pensionistica è il tempo che intercorre tra maturazione dei requisiti per la pensione e momento dell’uscita effettiva.
In particolare, per i lavoratori privati la finestra di uscita è di tre mesi, per i lavoratori pubblici è di sei mesi e se questi ultimi decidono di andare in pensione con la quota 100 devono dare un preavviso alle amministrazioni o agli enti per cui lavorano in modo da permettere l’organizzazione di nuovi concorsi per l’assunzione di nuovo personale.
Considerando le finestre di tre e sei mesi, per l’uscita effettiva con la novità di quota:
La quota 100 non prevede alcuna penalizzazione, tuttavia, rispetto a chi va in pensione di vecchiaia, chi decide di uscire con la quota 100 percepisce meno per un minor numero di anni contributivi accumulati. Per fare qualche esempio concreto:
Rientrano nel calcolo dei contributi volti al raggiungimento dei requisiti per la quota 100, oltre ai contributi obbligatori, i contributi figurativi, i contributi volontari, i contributi derivanti dal riscatto di determinati periodi come quello della laurea o di altri periodi ammessi dalla legge, come per esempio i periodi di contribuzione omessa e prescritta.
Con particolare riferimento ai contributi figurativi, per la quota 100 si possono considerare i contributi figurativi come malattia, servizio militare, disoccupazione indennizzata, mobilità, integrazione salariale, ammortizzatori sociali in deroga, contratto di solidarietà, disoccupazione speciale edile.
Per la quota 100 è, inoltre, prevista la possibilità di riunire gratuitamente i contributi previdenziali versati nelle gestioni previdenziali dell'Inps e il cumulo dei periodi contributivi maturati nelle diverse gestioni. Non si possono, invece, cumulare i periodi contributivi versati in gestioni previdenziali private.
Non è, invece, ammesso il cumulo con reddito da lavoro: chi, infatti, decide di andare in pensione con quota 100, infatti, non può cumulare reddito da pensione, fino al raggiungimento dei requisiti richiesti per la pensione di vecchiaia (67 anni di età con almeno 20 anni di contributi), con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.