Ecco le modifiche che interessano sia i lavoratori che i datori di lavoro riguardo al periodo di prova. Non si tratta solo delle nuove disposizioni relative alla durata, al rinnovo e alla sospensione, ma anche dei cambiamenti riguardanti il cumulo di impieghi e la formazione.
Le nuove disposizioni introdotte dal decreto Trasparenza delineano un quadro dettagliato e preciso. La durata del periodo di prova può ora variare, essendo espressa in termini di giorni, settimane o mesi. Durante questa fase cruciale, sia il datore di lavoro che il lavoratore possiedono la flessibilità di terminare il contratto di lavoro in qualsiasi momento, senza la necessità di fornire una motivazione specifica
Ma i tribunali possono sempre considerare abusiva la cessazione del periodo di prova, soprattutto se la decisione del datore di lavoro non è legata alle competenze del lavoratore ma a ragioni discriminatorie o economiche. Ma vediamo più specificatamente in questo articolo le novità sul periodo di prova sul lavoro ovvero:
Relativamente a ciò, è importante citare una significativa sentenza della Corte Costituzionale riguardante il periodo di prova. Questa stabilisce che non vi è illegittimità costituzionale quando si afferma che le protezioni contro il licenziamento si applicano ai lavoratori in prova solo dal momento in cui l'assunzione diventa definitiva o, in ogni caso, dopo 6 mesi dall'inizio del rapporto lavorativo. Di conseguenza, durante il periodo di prova, non è obbligatorio che il licenziamento avvenga in forma scritta.
In ogni caso, il periodo di prova deve essere proporzionale alla durata del contratto ma anche alle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere in relazione alla natura dell'impiego. In caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle medesime mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto a un nuovo periodo di prova che non avrebbe evidentemente alcun motivo di sussistenza.
A meno che sia trascorso un periodo di tempo piuttosto considerevole rispetto al contratto precedente oppure tra un rapporto e l'altro siano cambiate alcune circostanze. Quindi il periodo di prova sul lavoro può essere prolungato nei casi di malattia, infortunio, congedo di maternità obbligatoria e congedo di paternità obbligatorio.
Il dipendente che ha completato il periodo di prova sul lavoro può chiedere per iscritto il riconoscimento di una forma di lavoro con condizioni più stabili. Non solo, ma il datore di lavoro è chiamato a fornire una risposta motivata entro un mese dalla richiesta del lavoratore, dovrà fornire una risposta motivata.
Il datore di lavoro nel settore privato non ha il diritto di vietare al dipendente di intraprendere un'altra professione, purché avvenga al di fuori degli orari concordati. È essenziale, come specificato nel Codice civile, che tale attività non sia in conflitto o concorrenza con quella dell'azienda principale. Inoltre, il dipendente non deve rivelare informazioni riguardanti l'organizzazione o i metodi produttivi dell'azienda, né utilizzarle in modo dannoso per l'impresa stessa.
Come precisato dalla Cassazione, la violazione del divieto di concorrenza posto a carico del lavoratore subordinato riguarda non già la concorrenza che il prestatore, dopo la cessazione del rapporto, può svolgere nei confronti del precedente datore di lavoro, ma quella svolta illecitamente nel corso del rapporto di lavoro, attraverso lo sfruttamento di conoscenze tecniche e commerciali acquisite per effetto del rapporto stesso.
Infine, altro step centrale nelle nuove disposizioni in materia, la formazione obbligatoria deve essere erogata gratuitamente ed essere svolta durante l'orario ordinario di lavoro. Non è invece compresa la formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza.