Nel 2022 il giorno di Natale coincide con una domenica. Per capire come sono pagate le festività occorre allora tenere conto di due casi: festività lavorata o meno.
I giorni di festa sono pagati. Lo prevedono le normative in materia così come i vari Contratti collettivi nazionali di lavoro. Un importante aspetto da considerare è che il lavoratore dipendente può astenersi dall'attività durante i giorni festivi e percepire la stessa retribuzione.
Allo stesso tempo può accordarsi con il datore per lo svolgimento delle proprie mansioni. Ma in questo caso, oltre alla normale retribuzione, gli spetta un ulteriore giornata retribuita maggiorata in base a quanto previsto dal Ccnl di riferimento, oppure una giornata di riposo compensativo e la sola maggiorazione di lavoro festivo per le ore davvero lavorate. Vediamo allora meglio:
Come specificato dal Ministero del Lavoro, in caso di orario su 5 giorni lavorativi il sesto giorno, salvo diversa previsione del contratto collettivo, risulta già coperto dalla retribuzione in misura fissa. Le ore che lavorate hanno un valore economico maggiore. Occorre distinguere tra le varie attività, ma per avere un'idea, nel caso del Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore commercio, i cui lavoratori sono tra i più attivi, si prevede una maggiorazione della retribuzione del 30%. Per far un altro esempio, nel comparto pubblico scatta un aumento del 50%
In questo contesto si inserisce lo strumento del riposo compensativo. Disposizioni alla mano, un dipendente full time dopo sei giorni consecutivi di lavoro ha diritto al riposo settimanale che deve durare 24 ore di seguito. Se si lavora per sette giorni di seguito, scatta di diritto il riposo compensativo.
Si tratta però di una opzione nel caso in cui si lavori in un giorno festivo. In pratica, anche in caso di superamento dei limiti dei sei giorni lavorati di seguito, si può avere un giorno di riposo compensativo nella prima giornata disponibile. Per quanto riguarda il giorno dell'Immacolata Concezione ovvero giovedì 8 dicembre, valgono le stesse regole citate per Natale, con la differenza che non esistono Contratti collettivi nazioni di lavoro che prevedano una quota aggiuntiva di retribuzione per le festività cadenti nei giorni feriali.
A proposito di retribuzione aggiuntiva per chi lavora nei giorni di festa, lo stesso trattamento si applica nei casi di infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi; riduzione dell'orario normale giornaliero o settimanale di lavoro; sospensione dal lavoro, a qualunque causa dovuta, indipendente dalla volontà del lavoratore.
E poi: sospensione dal lavoro dovuta a riposo compensativo di lavoro domenicale; sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festività con la domenica o altro giorno festivo considerato tale dai contratti collettivi, compresa la celebrazione del Santo Patrono della località ove si svolge il lavoro.
La normativa vigente prevede quindi che in caso di assenze dal lavoro ai dipendenti spetta il compenso per le festività. Pensiamo alle assenze per i periodi di assenza coperti da un trattamento economico a carico di Inps o Inail con il datore deve intervenire per riconoscere una somma che integri quanto già corrisposto dagli enti citati.
Oppure a malattia, infortunio, maternità obbligatoria e facoltativa, congedo matrimoniale, ferie e permessi, assenze giustificate. Ma anche alla sospensione dal lavoro per ragioni indipendenti dalla volontà del lavoratore o alla sospensione dal lavoro per riposo compensativo di lavoro domenicale.