Dal 2006 il tuo sito imparziale su Lavoro, Fisco, Investimenti, Pensioni, Aziende ed Auto

Come opporsi ad una richiesta di soldi tramite decreto ingiuntivo? A chi rivolgersi, procedura, tempi e costi

di Marianna Quatraro pubblicato il
Opposizione a un decreto ingiuntivo

Consigli pratici per opporsi a un decreto ingiuntivo: a chi rivolgersi, la procedura da seguire, i tempi previsti e i costi da affrontare per difendere i propri diritti

L'opposizione a un decreto ingiuntivo rappresenta un'importante tutela legale che consente al debitore di contestare la validità di un credito vantato dal creditore attraverso un provvedimento emesso dal giudice. Questa procedura è disciplinata dal Codice di Procedura Civile, in particolare dall'articolo 645 c.p.c., e si configura come una fase successiva ed eventuale del procedimento monitorio. Tale opposizione, se adeguatamente motivata, permette di instaurare un ordinario giudizio a cognizione piena, garantendo il diritto di difesa del debitore. Lo scopo è verificare l'effettiva esistenza e validità del credito oggetto dell'ingiunzione.

Procedura e tempistiche per l'opposizione al decreto ingiuntivo

La procedura di opposizione al decreto ingiuntivo inizia con la notifica di un atto di citazione da parte del debitore nei confronti del creditore. Il documento deve essere inviato al tribunale che ha emesso il decreto ingiuntivo e contenere le ragioni per cui si ritiene infondato il credito.

I termini per presentare l’opposizione sono strettamente regolati. Il debitore ha a disposizione 40 giorni dalla notifica del decreto per proporre opposizione, pena la definitività del provvedimento. Tale termine può essere esteso o ridotto dal giudice in presenza di specifici motivi. In caso di opposizione tardiva, disciplinata dall’art. 650 c.p.c., è possibile proporre il ricorso solo dimostrando l’incolpevole assenza di conoscenza del decreto per irregolarità della notificazione o per cause di forza maggiore. Tuttavia, quest’ultima deve essere avanzata entro 10 giorni dal primo atto di esecuzione forzata.

Dopo l’avvio dell’opposizione, il giudice fissa un’udienza preliminare in cui:

  • Valuta la regolarità della notificazione.
  • Decide in merito alla concessione o sospensione della provvisoria esecutività del decreto.
Il procedimento prosegue secondo le norme di un giudizio ordinario. I termini di comparizione tra le parti, definiti dall’art. 163-bis c.p.c., prevedono generalmente 90 giorni per notifiche effettuate in Italia e 150 giorni per quelle all’estero. Questo intervallo è stato modificato dalla L. 218/2011, con l’eliminazione del precedente regime dei termini ridotti. Al termine della fase preliminare, il giudice avvia la valutazione nel merito delle contestazioni sollevate dall’opponente. Se l’opponente non si costituisce o presenta un atto viziato, il decreto può essere dichiarato esecutivo su richiesta del creditore ai sensi dell’art. 647 c.p.c.

Qual è il costo dell'opposizione a un decreto ingiuntivo?

L’opposizione a un decreto ingiuntivo comporta costi e procedure complesse. Tra le spese principali ci sono il contributo unificato, che varia in base al valore della causa, e gli onorari legali, stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014. Inoltre, potrebbero essere necessari consulenti tecnici per supportare la difesa.

La mediazione obbligatoria, rappresenta un ulteriore costo ma può ridurre i tempi del contenzioso. Se l’opposizione fallisce, il debitore rischia spese aggiuntive, inclusa l’esecuzione forzata.

Vista la complessità e i rischi, è fondamentale valutare attentamente l’opportunità di opporsi, affidandosi a esperti legali per evitare conseguenze economiche gravi.

Motivi e fondamenti dell'opposizione

I motivi per opporsi a un decreto ingiuntivo devono essere basati su argomentazioni concrete e legalmente valide, atte a contestare l'esistenza, l'entità o i presupposti del credito richiesto dal creditore. Le ragioni dell'opposizione possono variare a seconda delle circostanze del caso.

Tra i motivi principali troviamo:

  • Inesistenza del credito: l'opponente può dimostrare che il credito non esiste, ad esempio perché il debito è già stato saldato o perché non deriva da un rapporto giuridico effettivo tra le parti.
  • Errori nel calcolo degli importi: se l'ammontare richiesto dal creditore è errato, il debitore può fornire prove che dimostrano l'inesattezza degli importi ingiunti.
  • Vizi della notificazione: l'irregolarità nella notifica del decreto può rappresentare un fondamento per opporsi, come previsto dall'art. 650 c.p.c. in caso di opposizione tardiva.
  • Poca chiarezza o invalidità del titolo esecutivo: se il titolo scritto su cui si basa il decreto non è idoneo oppure è contestabile, il debitore può utilizzare tale motivazione per l'opposizione.
  • Prescrizione del credito: qualora sia decorso il termine legale entro cui il creditore poteva richiedere il pagamento, il debitore può opporsi per far valere la prescrizione.
Ogni argomentazione deve essere supportata da documentazione probante. Se, ad esempio, il debitore sostiene di aver già adempiuto all'obbligazione, è necessario fornire ricevute, estratti conto o altri documenti che confermino il pagamento. In caso di termini prescrittivi, occorre indicare la data esatta del sorgere dell'obbligazione per dimostrare il superamento del limite temporale.

La legge prevede che il giudice verifichi le contestazioni sollevate dall'opponente, valutando la validità delle prove fornite e la sussistenza formale dei requisiti richiesti dal procedimento monitorio (art. 633 c.p.c.).

Ruolo dell'avvocato e assistenza legale

L'intervento di un legale è indispensabile sia nella redazione dell'atto di opposizione, sia nella gestione del contraddittorio in tribunale. In particolare, l'avvocato si occupa di:

  • Valutazione preliminare: analizza tutta la documentazione fornita dal cliente, come ricevute di pagamento, contratti o altre prove del rapporto tra debitore e creditore. Questo permette di confermare la possibilità di contestare il credito.
  • Redazione dell'atto di citazione: formula in modo giuridicamente corretto le contestazioni che il debitore intende sollevare contro il decreto ingiuntivo, indicando chiaramente i motivi di opposizione e allegando prove adeguate.
  • Gestione dei termini processuali: notifica tempestivamente tutti gli atti alla controparte, rispettando i termini previsti dalla normativa per evitare la perdita del diritto di opposizione.
  • Rappresentanza in giudizio: durante la fase contenziosa, l'avvocato presenta le proprie argomentazioni, risponde a eventuali obiezioni e interviene oralmente in udienza per difendere il cliente.
In alcuni casi, l'assistenza legale si rende necessaria anche nella gestione di fasi particolari del procedimento, come il tentativo di mediazione obbligatoria, introdotto dalla normativa in quei procedimenti relativi a crediti inferiori a una determinata soglia. L'avvocato provvede a garantire che la procedura rispetti le formalità previste e, se possibile, tenta di raggiungere una soluzione transattiva favorevole.

Possibili esiti e conseguenze dell'opposizione

Gli esiti dell'opposizione al decreto ingiuntivo possono variare in base alle valutazioni del giudice durante il processo ordinario. La decisione deriva dall'esame della documentazione prodotta e delle ragioni addotte da entrambe le parti. Tra le principali possibilità vi sono:

  • Rigetto dell’opposizione: se il giudice ritiene infondate le motivazioni dell'opponente, il decreto ingiuntivo viene confermato e dichiarato esecutivo. In questo caso, il debitore è obbligato ad adempiere al pagamento della somma stabilita e, eventualmente, a coprire le spese legali sostenute dal creditore.
  • Accoglimento parziale dell’opposizione: qualora il magistrato accerti che solo una parte del credito è valida, quest’ultimo viene ridotto. Gli atti esecutivi compiuti basandosi sul decreto originario mantengono comunque efficacia nei limiti della somma ridotta.
  • Accoglimento totale dell’opposizione: il giudice annulla il decreto ingiuntivo, ponendo fine a ogni pretesa creditoria nei confronti del debitore. Gli eventuali proventi da azioni di esecuzione forzata già avviate devono essere restituiti al debitore.
Nel corso del giudizio, possono anche verificarsi situazioni specifiche come la sospensione della provvisoria esecutività del decreto. Tale decisione, presa dal giudice su richiesta dell'opponente, si basa sulla presenza di gravi motivi e può limitare temporaneamente l'efficacia del provvedimento monitorio.

Un altro possibile esito del procedimento è la conciliazione tra le parti. In tal caso, il giudice emette un'ordinanza che rende esecutivo l'accordo raggiunto, eventualmente riducendo la somma dovuta sulla base delle intese tra creditore e debitore.

Infine, qualora l'opponente non si costituisca nei termini previsti o il ricorso sia viziato, il decreto viene dichiarato definitivamente esecutivo, precludendo ulteriori contestazioni da parte del debitore.