Tre sanzioni in Italia, Francia e Ungheria mettono sotto esame le promesse di Lidl: dalle etichette della pasta alla pubblicità sui prezzi, ecco cosa comportano per i clienti.
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato italiana ha inflitto a Lidl una sanzione da 1 milione di euro per alcune confezioni di pasta, ritenute idonee a suggerire un’origine italiana del grano non coerente con l’indicazione “UE e non UE”. Al caso italiano si aggiungono contestazioni di importo molto più elevato emerse in Francia e Ungheria. Il totale richiamato nel titolo arriva così a circa 48 milioni di euro.
Non si tratta, però, di un’unica multa europea. Le tre vicende riguardano Paesi diversi, autorità differenti, periodi distinti e condotte che non coincidono.
Il punto di contatto è la promessa commerciale: convenienza, origine e trasparenza devono corrispondere a ciò che il cliente trova davvero. Un prodotto presentato come italiano, un prezzo definito particolarmente vantaggioso o la dichiarazione di essere il supermercato più economico devono poggiare su informazioni verificabili. Per chi fa la spesa non significa che ogni acquisto sia irregolare, né che scatti automaticamente un rimborso. I rischi concreti sono altri: un’origine comunicata in modo poco chiaro, quantità promozionali che non risultano disponibili e messaggi sul risparmio capaci di orientare la scelta in modo fuorviante.
Il quadro riunisce tre episodi separati. In Italia la Corte di giustizia dell’Unione europea ha pronunciato il 30 aprile 2026 la sentenza nella causa C-301/25, confermando il principio posto alla base della multa da 1 milione di euro inflitta dall’AGCM nel 2019. In Francia è stata richiamata una sanzione da 43 milioni di euro, collegata alla comunicazione dei prezzi e delle promozioni. In Ungheria, invece, Lidl è stata oggetto di una nuova multa per essersi presentata come il supermercato più economico del Paese.
La somma indicata nasce dunque dall’addizione di 1 più 43 milioni di euro, a cui si aggiunge l’importo ungherese. È questa componente a portare il totale complessivo fino alla cifra di circa 48 milioni riportata nel titolo. I materiali disponibili non precisano con sufficiente certezza né l’ammontare effettivo della sanzione ungherese né tutti gli estremi del provvedimento francese. Il dato complessivo va quindi letto come la somma presentata per le tre contestazioni, non come un’unica ammenda decisa da un’autorità comune.
Va tenuto distinto anche il momento della sanzione dagli eventuali ricorsi e dalle conseguenze commerciali. Una multa può essere impugnata, confermata oppure modificata nei successivi gradi di giudizio. Gli effetti di una decisione, inoltre, possono restare limitati al Paese in cui è stata adottata.
Sulla base dei fatti disponibili non risulta una decisione che imponga a Lidl di restituire automaticamente la spesa a tutti i clienti europei.
Il procedimento italiano riguarda confezioni delle linee Italiamo e Combino, oltre al prodotto indicato negli atti come “Fusilli Pasta di Gragnano IGP”. Il fronte delle confezioni impiegava la bandiera italiana, colori tricolori, paesaggi e richiami alla tradizione. Comparivano anche espressioni come “Passione Italiana”, “Prodotto in Italia” e “specialità italiana”.
L’origine del grano duro, invece, era indicata con la formula “UE e non UE” sui lati o sul retro della confezione, con una rilevanza grafica molto più contenuta.
Secondo l’AGCM, l’autorità italiana che vigila sulla concorrenza e sulle pratiche commerciali a danno dei consumatori, l’impressione ricavata dall’insieme della confezione poteva portare a credere che anche la materia prima fosse italiana. Non era quindi in discussione soltanto la presenza della dicitura obbligatoria, ma il modo in cui il prodotto veniva presentato nel suo complesso.
La pratica risultava attiva almeno dal gennaio 2017. Nel 2018 furono vendute decine di milioni di confezioni, un elemento considerato nella determinazione dell’importo della sanzione disposta nel 2019.
Lidl sosteneva di avere rispettato il Regolamento UE 1169/2011. La disciplina impone che le informazioni sugli alimenti siano corrette, ma non stabilisce necessariamente che ogni indicazione debba avere la medesima dimensione o identica evidenza grafica. Il TAR del Lazio aveva confermato la sanzione nel 2023. In seguito, il Consiglio di Stato aveva sottoposto alla Corte europea una questione interpretativa.
La Corte di giustizia non ha sostituito l’autorità nazionale nell’esame di ogni dettaglio grafico delle confezioni. Ha però chiarito che il regolamento sulle informazioni alimentari e le norme sulle pratiche commerciali scorrette costituiscono regimi complementari.
Il rispetto formale di una prescrizione tecnica, perciò, non esclude automaticamente che la comunicazione complessiva possa risultare ingannevole. Una dicitura corretta, se collocata in un punto poco visibile, non cancella necessariamente l’impressione costruita dal resto dell’imballaggio.
Il Regolamento 1169/2011 richiede informazioni accurate, chiare e non fuorvianti, valutando anche la presentazione del prodotto. La direttiva 2005/29/CE, recepita in Italia dal Codice del consumo, protegge invece la libertà di scelta economica del consumatore medio. Le due discipline non entrano in conflitto: riguardano profili diversi della stessa condotta. Una verifica la correttezza dell’informazione alimentare; l’altra considera l’effetto che il messaggio può esercitare sulla decisione d’acquisto.
Ne deriva una conseguenza concreta. L’indicazione obbligatoria sull’origine, anche se presente in caratteri piccoli sul retro, può non neutralizzare l’impressione opposta prodotta dal fronte. Bandiere, colori, immagini, slogan e riferimenti geografici fanno parte del messaggio rivolto al pubblico. A contare è ciò che il consumatore percepisce guardando la confezione nel suo insieme, non soltanto il fatto che la formula richiesta compaia da qualche parte.
All’epoca della sanzione, il Codice del consumo prevedeva un limite massimo di 5 milioni di euro per le pratiche commerciali scorrette. Il limite oggi indicato nelle fonti è di 10 milioni di euro. Per le violazioni del regolamento alimentare, il decreto legislativo 231/2017 stabiliva invece, nella disciplina richiamata per questo caso, importi molto inferiori. La diversa esposizione economica aiuta a capire perché la qualificazione della condotta abbia avuto un peso così rilevante nel contenzioso.
La vicenda francese nasce da una contestazione diversa. Non riguarda l’origine del grano, bensì il modo in cui Lidl avrebbe comunicato prezzi e convenienza. L’importo richiamato è di 43 milioni di euro.
La condotta viene descritta come una comunicazione non coerente con i prezzi promessi o con il vantaggio economico prospettato ai consumatori. La cifra francese non può essere sommata a quella italiana come se entrambe derivassero dalla stessa istruttoria.
In Francia l’autorità competente opera sulla base delle regole nazionali in materia di tutela dei consumatori e pratiche commerciali. L’oggetto della contestazione riguarda il mercato francese e la pubblicità rivolta a quel pubblico. Le informazioni disponibili non permettono di ricostruire con precisione ogni voce del calcolo, né di stabilire tutti gli estremi del provvedimento o l’eventuale esito definitivo dei ricorsi senza introdurre dati non verificati.
Alla vicenda è associata anche una decisione commerciale successiva: Lidl ha rinunciato alla pubblicità televisiva in Francia. La scelta dell’azienda non equivale, da sola, a una decisione giudiziaria che vieti qualsiasi forma di comunicazione.
Per il cliente francese, la questione più concreta sta nella distanza tra il prezzo annunciato, le condizioni alle quali l’offerta si applica e quello che viene effettivamente trovato nel punto vendita o registrato alla cassa.
Una promozione diventa problematica quando mette in primo piano il prezzo più basso senza rendere comprensibili la durata dell’offerta, la disponibilità dei prodotti, la quantità acquistabile o la differenza rispetto al prezzo ordinario. La convenienza deve poter essere verificata. Servono un confronto leggibile e condizioni accessibili prima dell’acquisto, non soltanto una promessa pubblicitaria.
In Ungheria Lidl ha ricevuto una nuova sanzione per essersi definita il supermercato più economico del Paese. Anche questo episodio resta separato dagli altri due. Non riguarda l’etichettatura della pasta italiana e non coincide con la pubblicità francese: l’autorità ungherese ha contestato una dichiarazione comparativa sul livello dei prezzi.
Un’espressione assoluta come “il più economico” richiede un confronto attendibile. Occorre sapere quali prodotti sono stati esaminati, in quali negozi, durante quale periodo e rispetto a quali concorrenti. Se il metodo non rappresenta adeguatamente il mercato, oppure se il messaggio va oltre ciò che i dati consentono di affermare, il consumatore può essere spinto verso una scelta che avrebbe valutato diversamente con informazioni più complete.
L’importo preciso della multa ungherese non compare nei materiali disponibili con il grado di certezza necessario per riportarlo. È quindi corretto collegare quella contestazione al totale di circa 48 milioni soltanto come una delle componenti della somma complessiva presentata. Non è corretto, invece, attribuire al provvedimento una cifra non verificata.
Anche qui bisogna distinguere l’irrogazione della sanzione dagli eventuali ricorsi e dalla sua efficacia definitiva. La semplice notizia della multa non chiarisce da sola quale sia l’esito finale della procedura.
Le tre vicende non dimostrano che i prodotti Lidl siano automaticamente pericolosi. Non dimostrano neppure che ogni prezzo pubblicizzato sia falso. Indicano però tre punti in cui il cliente può ricevere una rappresentazione incompleta: origine, prezzo e confronto.
Nel caso della pasta, il rischio consiste nell’attribuire al grano un’origine suggerita soprattutto dalla grafica. Nel caso delle promozioni, il cliente può aspettarsi un risparmio che alle condizioni effettive non riesce a ottenere. Nel confronto tra supermercati, una comparazione circoscritta può essere interpretata come un risultato generale.
La sanzione amministrativa viene normalmente versata dall’impresa all’autorità pubblica. Non diventa per questo un credito individuale per ogni persona che abbia acquistato il prodotto. Un rimborso o un risarcimento richiederebbero una procedura specifica, un’iniziativa collettiva oppure una decisione di altro tipo.
La conferma della multa italiana non comporta il ritiro generalizzato di tutta la pasta Lidl. Non prova neppure che ogni confezione venduta abbia causato un danno economico quantificabile al singolo acquirente.
Chi vuole verificare una promozione contestata dovrebbe conservare:
Una contestazione sul singolo pagamento può essere indirizzata anzitutto al punto vendita. È utile conservare anche la prova della risposta ricevuta.
La Dott.ssa Sara Melchionda è un’esperta nel settore della sanità con oltre 15 anni di esperienza. Laureata in Tossicologia dell'ambiente e alimenti all'Università Statale di Lodi, ha sviluppato una solida competenza nelle tematiche legate alla sicurezza sanitaria, alla prevenzione dei rischi e alla valutazione degli effetti delle sostanze sulla salute. Nel corso della sua carriera ha collabora...