La maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio, che prevede l’erogazione di un’indennità economica pari all'80% della retribuzione giornaliera calcolata sulla base dell'ultimo mese di lavoro precedente il mese di inizio del congedo.
La maternità viene erogata dall'Inps, cui bisogna presentare domanda di richiesta, e vale per i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e il giorno del parto, i 3 mesi successivi al parto, salvo flessibilità.
Possono richiedere la maternità le lavoratrici dipendenti assicurate all'Inps; le lavoratrici impegnate inattività socialmente utili o di pubblica utilità; le lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato; le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti) con 26 contributi settimanali nell'anno precedente l'inizio del congedo di maternità o 52 contributi settimanali nei due anni precedenti l'inizio del congedo stesso; lavoratrici assicurate ex Ipsema (apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti) con un rapporto di lavoro in corso alla data di inizio del congedo; disoccupate o sospese se il congedo di maternità sia iniziato entro 60 giorni dall’ultimo giorno di lavoro o se il congedo di maternità sia iniziato oltre i predetti 60 giorni, ma sussiste il diritto all'indennità di disoccupazione, alla mobilità o alla cassa integrazione.
pubblicato il 20/12/2018 alle 13:01
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