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Amministratore di sostegno e rendiconto spese falso, cosa rischia?

Quali sono i rischi che corre un amministratore di sostegno quando presenta un rendiconto spese falso: cosa prevede la normativa in vigore

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
Amministratore di sostegno e rendiconto

L’amministrazione di sostegno rappresenta una delle principali forme di tutela per le persone che, a causa di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, non sono in grado di provvedere in modo autonomo ai propri interessi.

L’attività dell’amministratore di sostegno (ADS) assume particolare rilievo nella gestione sia degli aspetti patrimoniali che personali dell’amministrato, affiancandolo nei momenti decisionali in modo proporzionato alle reali necessità senza sostituirsi completamente alla sua volontà. 

Compiti e doveri fondamentali dell’amministratore di sostegno

L’Amministratore di sostegno riverse un ruolo complesso, vigilato costantemente dal giudice tutelare per garantire una gestione conforme agli interessi della persona amministrata. I compiti principali dell’amministratore sono i seguenti:

  • Gestione e amministrazione dei beni: l’ADS è autorizzato a compiere atti di ordinaria e, con specifica autorizzazione, straordinaria amministrazione del patrimonio dell’amministrato.
  • Cura della persona: l’intervento può estendersi alla pianificazione e al controllo delle cure, al benessere generale e all’assistenza sanitaria, tenendo conto dei bisogni e delle preferenze del beneficiario.
  • Obblighi di informazione verso il giudice tutelare: l’amministratore ha il dovere di riferire prontamente tutte le questioni rilevanti concernenti l’assistito, presentare periodicamente relazioni dettagliate sulle attività svolte e sottoporre il rendiconto economico delle spese e delle entrate.
  • Tutela della volontà e dei diritti dell’amministrato: è tenuto a rispettare i valori, i progetti e le volontà espresse dall’amministrato, nei limiti di compatibilità con la tutela degli interessi personali e patrimoniali.
  • Richiesta di autorizzazioni preventive: per compiere operazioni di particolare importanza (quali acquisti o vendite di immobili, sottoscrizione di mutui), occorre ottenere il previo nullaosta da parte del giudice tutelare.

L’obbligo di rendiconto e la trasparenza nelle spese

Uno dei principali doveri dell'amministratore di sostegno è quello di predisporre un rendiconto annuale esaustivo, periodico e documentato delle attività compiute, delle spese sostenute e delle somme incassate per conto dell’amministrato.

Il rendiconto annuale ha un ruolo cardine poiché garantisce la trasparenza della gestione e permette un controllo costante sia da parte del giudice tutelare sia degli eventuali eredi o aventi causa. Si deve, dunque, valutare:

  • Natura del rendiconto: si tratta di un documento che riporta in modo dettagliato tutte le movimentazioni finanziarie relative al patrimonio dell’amministrato, corredate di giustificativi.
  • Periodicità: la frequenza della redazione è indicata dal giudice tutelare, ma, di regola, il termine è annuale.
  • Controllo giudiziario: il giudice, esaminando il rendiconto, può richiedere chiarimenti o integrazioni, convocare l’ADS per approfondimenti e eventualmente richiedere correttivi nella gestione.
Attività Responsabilità
Redazione rendiconto Obbligo formale verso il giudice
Documentazione delle spese Prova della correttezza gestionale
Rispetto dei termini previsti Prevenzione di contestazioni e responsabilità

Falsità nel rendiconto spese: rischi e conseguenze

Se l'amministratore di sostegno predispone un rendiconto spese falso corre rischi rilevanti in ambito civilistico e può anche dover risarcire i beneficiari.

Il danneggiato, di solito la persona amministrata o i suoi eredi, può rivolgersi al giudice per chiedere il risarcimento per i danni subiti in conseguenza della mala gestio o dell’utilizzo improprio dei beni, anche quando l’ADS abbia agito con una formale copertura giudiziaria ma in contrasto con gli interessi dell’amministrato.

Per riassumere, quindi:

  • La responsabilità sorge ogni volta che l’ADS pone in essere condotte negligenti, dolose o in violazione dell’oggetto dell’incarico o supera i limiti dei poteri conferiti dal giudice.
  • L’amministratore deve risarcire sia i danni patrimoniali (come la diminuzione del patrimonio), sia quelli non patrimoniali, se sono ravvisabili lesioni a diritti soggettivi o aspetti personali dell’amministrato.

L'amministratore di sostegno, come pubblico ufficiale, se fa un falso rendiconto spese rischia di incorrere nel reato di falso ideologico, che viene punito con la reclusione da uno a sei anni.

Tale reato può concorrere anche con quello di peculato, se l’amministratore di sostegno, per appropriarsi del denaro del soggetto bisognoso di assistenza, falsifica il rendiconto annuale della gestione.

La legge prevede che se l’ADS che sbaglia senza dolo, dimostrando l’assenza di intenzionalità, non incorre in responsabilità penale ma resta comunque civilmente responsabile qualora dal suo comportamento derivino danni.

Oltre all’aspetto sanzionatorio, la violazione degli obblighi comporta ulteriori rischi per l’ADS: può essere rimosso dal proprio incarico, essere interdetto da futuri incarichi e condannato al risarcimento dei danni eventualmente prodotti.

Il rischio pecuniario e l’assicurazione degli amministratori di sostegno

Sul piano economico, la persona che accetta l’incarico di amministratore di sostegno si assume potenziali responsabilità patrimoniali dirette.

Queste comprendono la copertura degli eventuali danni causati al beneficiario o a terzi, con l’obbligo di rimborsare somme illecitamente spese o non rendicontate in modo corretto, come:

  • Assicurazione di responsabilità civile: in assenza di vincolo associativo, numerose compagnie assicurative offrono polizze dedicate agli amministratori di sostegno che coprono esclusivamente il rischio di risarcimento civile nei confronti dei beneficiari.
  • Polizze per volontari associativi: per i soggetti che svolgono l’incarico nell’ambito di associazioni di volontariato, la copertura è obbligatoria e garantita dal Codice del Terzo Settore per rischi verso terzi, infortuni e malattie connesse all’attività.
  • Limiti della copertura: rischi penali, come il peculato, il falso o l’abuso d’ufficio, non sono assicurabili e restano integralmente a carico della persona fisica che ha commesso l’illecito.

La stipula della polizza di assicurazione riduce notevolmente il rischio pecuniario, ma non elimina la responsabilità soggettiva personale per gli atti dolosi o colposi penalmente rilevanti.  In ambito penale, infatti, la responsabilità resta sempre personale e non può essere coperta da polizze assicurative.