L’acquisto della prima abitazione rappresenta per molti cittadini italiani un passo rilevante, per cui sono previste anche diverse agevolazioni, proprio con l'obiettivo di sostenere l'andamento del mercato immobiliare, da un lato, e consentire di avere un'abitazione principale e in modo agevolato, dall'altro, a chi da tempo la desidera.
Sono state a tal proposito introdotte diverse novità relative alle le condizioni per l’ottenimento delle agevolazioni per chi si trasferisce all'estero.
La normativa attuale permette ai lavoratori trasferiti oltreconfine di usufruire dell’agevolazione del bonus prima casa senza obbligo di trasferire la residenza nell’immobile entro diciotto mesi, semplificando così l’accesso alla misura, che nel dettaglio prevede:
Può usufruire del bonus chi non è proprietario di altre abitazioni nel Comune dell’immobile. Gli immobili ammessi sono quelli che rientrano nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11. Non sono ammesse le case di lusso (A/1, A/8, A/9).
Per chi vive stabilmente in Italia, è necessario dichiarare la residenza nel Comune dell’immobile acquistato entro 18 mesi.
Il D.L. 69/2023 ha ridefinito l’accesso all’agevolazione per coloro che, trasferitisi all'estero per motivi di lavoro, intendono acquistare la prima casa in Italia.
I requisiti per poter accedere ai benefici prevedono:
Per i residenti ordinari, la normativa impone il trasferimento della residenza entro diciotto mesi dall’acquisto. I soggetti che si sono trasferiti all’estero hanno invece la facoltà di ottenere il beneficio:
Dunque, le condizioni richieste per l’accesso al beneficio riguardano:
Il soggetto trasferito all’estero per ragioni di lavoro può fruire del bonus prima casa sull’acquisto di un’abitazione in Italia di categoria catastale diversa da A/1, A/8 o A/9 solo se sussistono entrambe le condizioni elencate.
La documentazione da produrre comprende:
Soggetto A | Il Cittadino italiano trasferito in Francia da sei anni per lavoro, vuole acquistare a Torino, dove ha risieduto dieci anni durante l’università: ha diritto all’agevolazione. |
Soggetto B | Iscritto AIRE, lavora in Spagna dal 2020 e intende comprare a Milano, suo Comune di nascita: può accedere all’aliquota ridotta. |
Soggetto C | Cittadino straniero, dopo sette anni di lavoro in Italia, torna nel proprio Paese; acquista casa nel Comune dove ha lavorato: ammissibile, perché il beneficio non è vincolato alla cittadinanza. |