Il lavoro stagionale rappresenta una forma particolare di impiego che risponde alle esigenze produttive di specifici settori economici caratterizzati da cicli di attività non continuativi. Si tratta di un'opportunità lavorativa che si concentra in determinati periodi dell'anno, disciplinata da una normativa specifica che ne regola tutti gli aspetti, dalle forme contrattuali alle tutele per i lavoratori.
Secondo la normativa vigente, sono considerate attività stagionali quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro e quelle disciplinate da apposito decreto ministeriale. Il lavoro intermittente è sempre possibile in ogni CCNL e settore secondo Ispettori e Cassazione 2024. Il lavoro stagionale si configura come un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che si svolge in periodi specifici dell'anno, quando determinate attività produttive o di servizio registrano picchi di domanda.
L'elenco ufficiale delle attività stagionali è ancora oggi regolato dal DPR 1525/1963, che include numerose attività tra cui:
A queste si aggiungono le attività definite come stagionali dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, che possono individuare ulteriori tipologie di lavoro considerate stagionali, in base alle specificità dei diversi settori produttivi.
Il lavoratore stagionale può essere assunto con diverse forme contrattuali, in conformità con la normativa vigente:
Una novità significativa introdotta dalla Legge 203/2024 (Collegato Lavoro) ha ampliato la definizione di attività stagionali, includendo non solo quelle tradizionalmente riconosciute dal DPR 1525/1963, ma anche quelle necessarie per far fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno o a esigenze tecnico-produttive legate ai cicli stagionali dei settori produttivi.
Il trattamento economico del lavoratore stagionale è disciplinato dai contratti collettivi di riferimento, come ad esempio il CCNL del Turismo o dell'Agricoltura. Le retribuzioni variano in base al settore e alla mansione svolta.
In generale, lo stipendio medio mensile per un contratto stagionale oscilla tra i 1000 e i 1700 euro mensili, comprensivi di tutte le voci retributive. Alcune professioni specializzate, come cuochi e chef di hotel e alberghi nelle località turistiche, possono raggiungere retribuzioni mensili tra i 2500 e i 4000 euro.
Per quanto riguarda i contributi previdenziali, una caratteristica distintiva del lavoro stagionale è che il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo addizionale pari all'1,40% dell'imponibile previdenziale, che invece è obbligatorio per i normali rapporti a tempo determinato. Questo rappresenta un vantaggio significativo per le aziende che assumono lavoratori stagionali.
Dal 2025, come precisato dall'INPS nel messaggio n. 483 del 7 febbraio 2025, l'esonero dal contributo addizionale NASpI si applica anche alle attività stagionali definite da contratti e avvisi comuni stipulati entro il 31 dicembre 2011, purché richiamati espressamente nei rinnovi successivi.
I lavoratori stagionali hanno diritto a permessi e ferie, sebbene con alcune particolarità rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato. Questi diritti sono riconosciuti dalla legge e dai contratti collettivi di riferimento.
I permessi nel lavoro stagionale non sono prestabiliti in misura fissa, ma vengono calcolati in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto. Se il datore di lavoro non può concedere i permessi a causa dell'intensità del lavoro o della breve durata del contratto, questi vengono monetizzati al termine del rapporto lavorativo.
Per quanto riguarda le ferie, in caso di contratto a tempo pieno (full-time), il lavoratore stagionale matura mensilmente il diritto alle ferie nella misura di quattro settimane all'anno, corrispondenti a 26 giornate. Il datore di lavoro è tenuto a concedere, entro l'anno di maturazione, almeno 2 settimane di ferie a chi matura tutte le 4 settimane previste.
Tuttavia, l'organizzazione delle ferie può essere gestita con flessibilità, in base alle esigenze dell'attività lavorativa e ai periodi di maggiore intensità. Per i contratti part-time o non full-time, le ferie vengono riconosciute in proporzione all'effettivo lavoro svolto.
Come per i permessi, anche le ferie non possono essere monetizzate, a meno che non si arrivi alla conclusione del rapporto di lavoro senza averle godute.
Anche i lavoratori stagionali hanno diritto all'indennità di malattia, con procedure simili a quelle degli altri dipendenti. In caso di malattia, il lavoratore stagionale deve trasmettere il certificato medico rilasciato dal proprio medico di base all'INPS e al datore di lavoro.
Tuttavia, esistono alcune differenze rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato:
Questa differenza tiene conto della natura temporanea del rapporto di lavoro stagionale, garantendo comunque una protezione proporzionata al periodo di lavoro effettivamente svolto.
Il contratto stagionale presenta numerosi vantaggi rispetto al normale contratto a tempo determinato, sia per i datori di lavoro che per i lavoratori. Queste deroghe alla disciplina generale dei contratti a termine rendono il lavoro stagionale uno strumento particolarmente flessibile.
I principali vantaggi includono:
I lavoratori stagionali, al termine del contratto, possono accedere all'indennità di disoccupazione NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego), purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.
Per ottenere la NASpI, il lavoratore stagionale deve soddisfare le seguenti condizioni:
L'importo dell'indennità per i lavoratori stagionali a tempo determinato è generalmente pari al 40% della retribuzione di riferimento. La domanda deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione e l'indennità viene riconosciuta per le giornate non effettivamente lavorate nell'anno precedente.
Questa misura rappresenta un importante sostegno per i lavoratori stagionali nei periodi di inattività, permettendo loro di affrontare i mesi in cui non svolgono attività lavorativa.