Secondo quanto previsto dalle norme attuali, se una raccomandata viene contestata, spetta al destinatario l’onere di dimostrare che la raccomandata non contiene alcuna lettera al suo interno o contiene una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente.
Inviare una raccomandata che poi viene contestata e dover fornire l’onere della prova relativa al contenuto della stesa: a chi spetta? Ci si chiede di frequente a chi tocca dimostrare il contenuto effettivo di una raccomanda se dovesse essere contestare. Potrebbe, infatti, accadere che il mittente che riceve per raccomandata di avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, contesti la raccomandata sostenendo che gli è stata recapitata una busta vuota, ecc. In questi casi a chi spetta l’onere della prova del contenuto di una raccomandata se viene contestata? Al mittente o al destinatario?
Secondo quanto previsto dalle norme attuali, se una raccomandata viene contestata, spetta al destinatario l’onere di dimostrare il contenuto o se la raccomandata non contiene alcuna lettera al suo interno o contiene una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente.
Può toccare, in alcuni casi, anche al giudice di competenza la valutazione della prova, per esempio, il prezzo della raccomandata fa ben capire se la raccomandata, come indicato dal mittente, contiene una determinata comunicazione o avviso al destinatario o se risulta vuota.
Stesso discorso vale per la comunicazione a mezzo posta elettronica certificata pec e ad altro indirizzo pec, perché si tratta di un sistema che permette di avere la certezza legale assoluta del mittente, del destinatario e del contenuto del messaggio inviato.
Sono diversi in casi in cui si può contestare una raccomandata che, in alcuni casi, può anche essere considerata nulla se non vi sono riportati alcuni elementi. Per esempio, stando ad una sentenza del Tribunale di Verona, l'avviso di giacenza di una raccomandata che viene lasciato al destinatario deve riportare dove è stata lasciata la raccomandata, altrimenti la stessa risulta nulla.
La raccomandata può essere contestata quando è vuota, priva di contenuto, o ha un contenuto parziale rispetto a quanto indicato dal mittente, o anche nel caso in cui la raccomandata sia un atto di citazione o un decreto ingiuntivo, ma non riporta alcuna indicazione relativa ai motivi della pretesa del creditore, o, ancora, se la raccomandata è una cartella di pagamento ma priva del prospetto di calcolo delle dovute imposte.