Il contesto lavorativo può spesso risultare complesso e intricato, caratterizzato da una serie di normative che possono risultare poco chiare o carenti di una disciplina specifica in determinati ambiti. Uno dei quesiti che emerge frequentemente riguarda la compatibilità tra lo svolgimento di uno stage e il possesso di una partita Iva. È possibile che si verifichino delle incompatibilità tra queste due situazioni? Lo scopriamo in questo articolo:
Una partita Iva può fare uno stage o no
Tra lavoro autonomo e stage
Una partita Iva può fare uno stage o no
Nel contesto normativo italiano, non esiste una disposizione di legge che escluda i titolari di partita Iva dalla possibilità di accedere a tirocini formativi.
Può accadere che il datore di lavoro e l'ente promotore concordino di offrire uno stage solo a individui che non percepiscono altri redditi da lavoro autonomo o dipendente. Questa decisione resta a discrezione del datore di lavoro e deve essere comunicata ai candidati allo stage. L'azienda non può basare il suo rifiuto sulla normativa nazionale applicabile in materia.
I requisiti soggettivi richiesti per accedere ai tirocini sono definiti dall'articolo 18 della legge 196 del 1997 e dall'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 142/1998. Questi requisiti includono il completamento dell'obbligo scolastico e l'appartenenza a una delle seguenti categorie: studenti della scuola secondaria, inoccupati o disoccupati, allievi di istituti professionali di Stato o di corsi di formazione professionale, studenti universitari o di dottorati di ricerca, persone svantaggiate, e portatori di handicap.
Non esiste una incompatibilità tra lo svolgimento di uno stage e il possesso di una partita Iva. Ma bisogna verificare il rispetto dei requisiti soggettivi e le specifiche indicate nel bando dello stage. Inoltre, non è consentito svolgere uno stage presso la stessa azienda con cui si intrattengono eventuali rapporti di lavoro legati all'attività da partita Iva.
Nel contesto dei tirocini formativi, i beneficiari includono anche coloro che esercitano prestazioni di lavoro autonomo e sono titolari di partita Iva. Ad esempio, uno studente universitario che pubblica articoli su riviste specializzate e riceve compensi emettendo fattura non dovrebbe essere escluso dalla possibilità di partecipare a uno stage.
In generale, per accedere a un'esperienza formativa, è sufficiente soddisfare i requisiti soggettivi stabiliti dalle leggi pertinenti, a meno che non siano specificati requisiti diversi nel bando o nell'accordo di stage.
La titolarità di partita Iva o la presenza contemporanea di rapporti di lavoro autonomo o subordinato non sono rilevanti per l'ammissibilità a uno stage, a condizione che siano compatibili. Lo stagista non può svolgere lo stage presso la stessa azienda in cui lavora o per mansioni che già esercita, poiché in tali casi non sarebbe possibile garantire una finalità formativa.